Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 ottobre 2019, n. 25587

Rapporto di lavoro subordinato domestico, Differenze
retributive, Inclusione nella base di calcolo dell’indennità di vitto e
alloggio

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza
pubblicata il 7 luglio 2015, in riforma della pronuncia di primo grado, ha
condannato A, M. Di V. a corrispondere a V. M. D. ed a V. R. la somma di euro
10.250,93 ciascuno, oltre accessori, per differenze retributive maturate in
relazione a rapporti di lavoro subordinato domestico intercorsi tra le parti e
quantificate sulla base di una CTU disposta in grado d’appello.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto
ricorso la soccombente con 3 motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c., cui hanno resistito gli intimati
con unico controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 228 c.p.c.
“in relazione alla confessione resa dai ricorrenti in sede di
interrogatorio formale deferito loro ed espletato nel giudizio di primo
grado”.

Si eccepisce che la Corte territoriale non avrebbe
tenuto conto della confessione giudiziale resa dagli attori con cui, in sede di
interrogatorio formale, avevano ammesso che era stato pagata loro la 13A
mensilità ed il TFR e che avevano fruito di ferie e di compenso sostitutivo.

La censura non è meritevole di accoglimento perché,
oltre a contestare le risultanze di un interrogatorio formale sommariamente
riportato nel ricorso per cassazione, non ha valore decisivo rispetto alla
effettiva ratio decidendi atteso che le differenze retributive sono state
riconosciute non perché gli emolumenti per i suddetti titoli non fossero stati
pagati ma perché non lo erano stati nella misura dovuta, anche per l’inclusione
nella base di calcolo dell’indennità di vitto e alloggio, così come accertato
da una consulenza tecnica d’ufficio.

2. Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 115 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere riconosciuto le
somme richieste dai lavoratori “in totale spregio alle risultanze
probatorie sia dell’interrogatorio formale sia delle testimonianze assunte in
primo grado”.

Il motivo è inammissibile perché la denunciata
violazione dell’art. 115 c.p.c. non è dedotta
in conformità dell’insegnamento nomofilattico secondo cui essa “può essere
dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che ¡I giudice ha dichiarato
espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha
giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua
iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il
medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior
forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (v. Cass. n.
11892 del 2016; sulla modalità di deduzione del vizio di violazione e falsa
applicazione dell’articolo 115 c.p.c. v. pure,
in motivazione, n. 16598 del 2016; e in tema cfr. altresì Cass. n. 20382 del
2016 e Cass. n. 4699 del 2018).

3. Con il terzo motivo è denunciato “omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti in relazione all’art. 16 CCNL Lavoro Domestico ex art. 360 n. 5 c.p.c.”: ci si lamenta che la
sentenza impugnata abbia ritenuto che i V. non avessero fruito di una ulteriore
mezza giornata di riposo compensativo in difformità di quanto ritenuto dal
primo giudice.

Il motivo è inammissibile in quanto la doglianza
tende ad una inammissibile rivalutazione del giudizio circa la fruizione o meno
dei riposi che è chiaramente una quaestio facti affidata al sovrano
apprezzamento del giudice di merito, travalicando i limiti imposti ad ogni
accertamento di fatto dal novellato art. 360, co.
1, n. 5, c.p.c., come interpretato da Cass.
SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle
stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015,
oltre che dalle Sezioni semplici) di cui parte ricorrente non tiene adeguato
conto.

4. Conclusivamente il ricorso va respinto, con spese
liquidate secondo soccombenza come da dispositivo, con distrazione all’Avv. Di
Stefano dichiaratosi antistatario.

Occorre altresì dare atto della sussistenza dei
presupposti di cui all’art. 13, co.
1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per
esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, con attribuzione.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115
del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

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