Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2019, n. 29879

Assenza dispositivi di sicurezza e controllo a tutela dei
dipendenti, Custode, Atto criminale, Danno mortale, Risarcimento

 

Svolgimento del processo

 

Gli eredi di F.C., in epigrafe indicati, dipendente
custode dell’E.R.S.U. di Urbino, rimasta aggredita ed uccisa da ignoti durante
il turno notturno tra il 26 e 27.11.98 al presunto fine di impossessarsi di una
cassetta contenente poche centinaia di migliaia di lire (provento delle locazioni
delle camere del collegio), chiedevano al Tribunale di Urbino di accertare la
responsabilità contrattuale dell’ERSU e per l’effetto condannarlo al
risarcimento del danno da essi patito nella misura di €.306.687,76.

Deducevano che la C. era, la notte in questione,
l’unica custode del Collegio ‘Del Colle’ (a differenza di quanto avveniva in
analoghi collegi, ove i custodi era due) e che lo stesso era sprovvisto di
qualsiasi dispositivo di sicurezza e controllo a tutela dei dipendenti, mentre
la stessa guardiola ove la C. operava era priva di qualsiasi protezione. Si
costituiva l’ERSU chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa dell’INAIL e
della Regione Marche; istruita la causa il Tribunale rigettava la domanda.

Proponevano appello gli eredi C.; resistevano le
controparti.

Che con sentenza depositata il 22.11.13, la Corte
d’appello di Ancona rigettava l’appello e compensava le spese.

Che per la cassazione di tale sentenza propongono
ricorso i D., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono
l’ERSU, la Regione Marche e l’INAIL con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la
violazione eo falsa applicazione degli artt. 112
e 115 c.p.c., lamentando un malgoverno delle
emergenze istruttorie da cui risultava l’assenza delle riferite misure minime
di sicurezza, poste in essere dall’ERSU solo dopo la mortale aggressione della
C..

2. – Con secondo motivo gli eredi C. denunciano la violazione
eo falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in
ordine alla ripartizione degli oneri probatori, posto che in caso di
responsabilità contrattuale (ex art. 2087 c.c.)
al lavoratore incombe solo l’onere di provare il rapporto di lavoro,
l’esistenza del danno ed iI nesso causale tra questo ed iI rapporto lavorativo,
mentre al datore di lavoro Incombe l’onere di provare la dipendenza del danno
da causa a lui non imputabile (compresi caso fortuito o forza maggiore) e di
avere interamente adempiuto all’obbligo di sicurezza.

3. – Con terzo motivo gli eredi denunciano la
violazione dell’art. 2087 c.c. per non avere la
sentenza impugnata valutato l’omissione di tutte le misure necessarie ad
evitare il danno mortale (guardiola con vetro, citofono, cassaforte,
illuminazione adeguata, secondo custode).

I motivi, congiuntamente esaminabili, sono fondati.

La sentenza impugnata, infatti, senza una adeguata
esposizione delle ragioni poste a base del decisum, ha ritenuto in sostanza non
risarcibile un danno derivante da un atto criminale, sia pure insolito, senza
tuttavia valutare adeguatamente le mansioni di custode anche notturna della C.
e la circostanza che ella era solita custodire anche le somme di denaro
proventi delle quote di pernottamento degli studenti e ciò anche in tempo di
notte maggiormente esposto ad atti criminosi di terzi.

La sentenza impugnata ha in sostanza semplicemente
ritenuto che nella specie non potesse imporsi al datore di lavoro di adottare
particolari cautele anti rapina per la portiera-custode di un collegio
studentesco ove non erano custoditi particolari valori, imputando il fatto a
nefasta ed imprevedibile causalità, e peraltro alla stessa C. di non aver
provveduto alla chiusura del portone di ingresso, senza alcuna congrua
valutazione delle risultanze istruttorie.

La sentenza impugnata, inoltre, non ha affatto
motivato in ordine alla ritenuta circostanza che la C. non avesse abitualmente
il compito di custodire I denari inerenti i pagamenti del pernottamento degli
studenti, circostanza di per sé idonea a configurare una pericolosità della
mansione, rilevante ex art. 2087 c.c.

Ed invero deve rimarcarsi che l’adozione di
particolari misure di sicurezza (cd.innominate) viene in rilievo con
riferimento a condizioni lavorative obiettivamente (anche solo potenzialmente)
pericolose (cfr.Cass. n. 258838), avendo questa Corte affermato che un tale
obbligo sussiste, ad esempio, per i lavoratori che, in quanto in possesso
temporaneo di somme di denaro, sono esposti al rischio di rapinalesioni, così
come nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione
a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione
della movimentazione di somme di denaro.

Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza
impugnata cassarsi, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, al
fine di un ulteriore esame della controversia alla luce dei principi esposti,
oltre che per la regolamentazione delle spese, compreso il presente giudizio di
legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle
spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2019, n. 29879
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