Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 dicembre 2019, n. 31838

Rapporto di lavoro subordinato, Contributi e premi dovuti,
Rideterminazione

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata l’11.7.2013, la Corte
d’appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha
rideterminato i contributi e i premi dovuti da L.R. in relazione al rapporto di
lavoro subordinato intrattenuto con G.D.L., rapportandoli ad una minore durata
del rapporto stesso e ad un minor orario di lavoro, confermando nel resto
l’impugnata sentenza e condannando L.R. a rifondere le spese processuali in
favore dell’INPS e dell’INAIL, liquidate rispettivamente in € 8.000,00 e in €
1.860,00;

che avverso tale pronuncia L.R. ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS e l’INAIL hanno
resistito con controricorso;

 

Considerato in diritto

 

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di
merito rapportato la prestazione lavorativa alla minor durata accertata in
altra sentenza resa sul ricorso proposto nei suoi confronti dalla lavoratrice,
nonostante che detta sentenza fosse stata esplicitamente richiamata nella
motivazione della pronuncia qui impugnata a sostegno del decisum ;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta
violazione degli artt. 2697 e 2108 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto
assolto l’onere della prova del lavoro straordinario svolto dalla lavoratrice;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di
violazione del d.P.R. n. 115/2002 per avere la
Corte di merito liquidato le spese di lite in favore dell’INPS senza
considerare che la propria sentenza aveva considerevolmente ridotto l’ammontare
dei contributi e delle sanzioni dovuti rispetto a quanto originariamente
preteso dall’ente previdenziale e per di più in contrasto con i parametri di
legge, specie tenendo conto dell’avvenuta riunione dei procedimenti e della
mancata applicazione dell’art. 151 att. c.p.c.;
che il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, facendo rinvio
ad atti processuali di altro giudizio (sentenza n. 322/2013, resa nel giudizio
tra l’odierna ricorrente e G.D.L., richiesta di chiarimenti al CTU effettuata
dal Collegio giudicante in quel giudizio, risposta del CTU: v. ricorso per
cassazione, pagg. 18-19) che non sono stati trascritti in ricorso, nemmeno
nella misura necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento
fattuale, e di cui non si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di
parte in atto si troverebbero;

che parimenti inammissibile è il secondo motivo, non
potendo censurarsi per violazione delle regole di riparto circa l’onere della
prova del lavoro straordinario il giudizio di fatto compiuto dalla Corte
territoriale circa la sussistenza della prova dell’avvenuta prestazione di
lavoro straordinario (giurisprudenza costante: v., tra le più recenti, Cass. n.
13395 del 2018), né più in generale potendo dedursi una violazione di
disposizioni di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata
dal giudice di merito, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia
trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado
di merito (Cass. n. 8758 del 2017); che altrettanto inammissibile è il terzo
motivo, non precisando il ricorso se e quale sia stato l’effettivo pregiudizio
economico patito in conseguenza della liquidazione delle spese effettuata dal
giudice di merito ed essendosi viceversa chiarito che, allorché si deduca in
sede di legittimità la violazione dei criteri legali per la determinazione
delle spese di lite, la parte ha l’onere di indicare il concreto aggravio
economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle
disposizioni invocate (Cass. nn. 20128 del 2015, 15363 del 2016); che il
ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da
dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la
soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del
ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si
liquidano in € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali
in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti
controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n.
115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
comma 1 -bis dello stesso art. 13.

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