Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 dicembre 2019, n. 32072

Procedura di mobilità, Licenziamento, Guardie giurate,
Violazione dei criteri di scelta, Reintegra, Indennità risarcitoria

 

Fatti di causa

 

1. Con nota del 12.10.2015, ricevuta il 19.10.2015,
la S. spa intimava a B. M., C. G., F. A., L. F. M., M. S. e S. L. il
licenziamento all’esito della procedura di mobilità ex lege n. 223/1991 che aveva coinvolto le 14 guardie
giurate della filiale Rende – Cosenza.

2. Impugnato il recesso con il rito di cui alla legge n. 92 del 2012 il Tribunale di Cosenza, in
sede sommaria, annullava i licenziamenti rilevando una violazione dei criteri
di scelta di cui all’art. 5 co.
1 della legge n. 223 del 1991; applicava la tutela prevista dall’art. 18 co. 4 della legge n. 300
del 1970 e ordinava la reintegra nel posto di lavoro dei dipendenti con
condanna della datrice di lavoro al pagamento, in favore di ciascuno di essi,
di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto goduta, oltre alla regolarizzazione dei contributi
assistenziali e previdenziali.

3. Con la sentenza n. 2061/2017 il medesimo
Tribunale, respingendo l’opposizione proposta dalla società, si pronunciava in
senso conforme all’ordinanza della fase sommaria, precisando che: nella
comunicazione di avvio della procedura del 16.7.2015 difettava ogni elemento
che consentiva di ricondurre la crisi aziendale all’unità produttiva di Rende –
Cosenza; che l’accordo sindacale dell’8.9.2015 non conteneva alcun riferimento
ad eventuali e possibili vizi della comunicazione né alcuna volontà di sanarli;
che rispetto ai lavoratori C. e L. F. la violazione dei criteri di scelta
atteneva anche all’ulteriore profilo denunciato, trattandosi di dipendenti che
all’atto del licenziamento svolgevano mansioni di operatore di centrale, sicché
scorrettamente erano stati individuati sulla base della qualifica formale
rivestita di guardia giurata, mentre avrebbero dovuto essere esclusi dalla
procedura di licenziamento collettivo.

4. La Corte di appello di Catanzaro, con la
decisione n. 952/2018, rigettava il reclamo proposto dalla datrice di lavoro
confermando le argomentazioni del giudice di prime cure.

5. Avverso la sentenza della Corte di merito
proponeva ricorso per cassazione la S. spa affidato a due motivi, cui
resistevano con controricorso i lavoratori sopra indicati.

6. Sono state depositate memorie dalle parti.

 

Ragioni della decisione

 

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 112 e 113 c.p.c.
nonché la violazione ed errata applicazione della legge
n. 223/1991, come sostituito dall’art. 1 co. 46 della legge n. 92 del
2012 e la violazione degli artt.
4 commi 9 e 12, 5 comma 3 della legge n. 223 del 1991. Sostiene che
erroneamente la Corte territoriale aveva escluso l’efficacia sanante
dell’Accordo sindacale dell’8.9.2015 dal quale si evinceva che le parti avevano
esaminato la questione della crisi del mercato cosentino e della impossibilità
di mantenere a regime nella filiale di Cosenza la forza di lavoro aziendale,
sanando eventuali carenze informative riscontrate nella fase iniziale della
procedura di mobilità.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione
e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 112 e 113 c.p.c.;
la violazione dell’art. 12 delle preleggi, nonché la violazione ed errata
applicazione degli artt. 4 e 5
co. 3 legge n. 223 del 1991, come sostituito dall’art. 1 co. 46 della legge n. 92 del
2012 e l’errata applicazione dell’art. 18 co. 5 della legge n. 300
del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del
2012. Si deduce che la Corte di merito aveva erroneamente applicato la
tutela reale quale sanzione relativa ad un riscontrato vizio procedurale
connotante il licenziamento collettivo impugnato e consistito in una asserita
carenza di comunicazione preventiva in relazione alla quale si sarebbe dovuto
applicare la tutela risarcitoria; si rappresenta, infine, che era errata anche
la ricollegabilità alla problematica della violazione dei criteri di scelta,
rispetto ai lavoratori L. F. e C., perché doveva considerarsi assorbita dal
rilevato vizio riguardante la carenza della predetta comunicazione che precludeva,
secondo la sequenza prevista in tema di 
esame delle eventuali cause di illegittimità del licenziamento, la
valutazione su ulteriori ipotetici vizi.

4. Il primo motivo presenta profili di infondatezza
e di inammissibilità.

5. In punto di diritto, le argomentazioni della
Corte territoriale sono conformi al principio di legittimità (cfr. Cass.
29.3.2018 n. 7837), cui si intende dare seguito, secondo il quale, in tema di
licenziamento collettivo, la sufficienza e la adeguatezza della comunicazione
di avvio della procedura vanno valutate in relazione alla finalità della
corretta informazione delle organizzazioni sindacali, che può ritenersi in
concreto raggiunta nel caso venga successivamente stipulato l’accordo di cui
all’art. 4 comma 5 della legge
n. 223 del 1991; quest’ultimo, tuttavia, non costituisce una sanatoria dei
vizi della procedura, restando per il giudice l’obbligo della verifica in sede
di merito circa l’effettiva completezza della comunicazione.

6. Nel caso in esame, con accertamento congruamente
e correttamente motivato, la Corte di merito ha evidenziato che, nell’accordo
sindacale intervenuto in data 8.9.2015, le OO.SS. non erano state poste in
grado di partecipare alla trattativa con piena consapevolezza a causa delle
insufficienze della iniziale comunicazione, specificando altresì che il deficit
informativo della comunicazione iniziale, quanto agli effettivi dati fattuali
attinenti alla filiale di Rende e alle altre unità produttive, si era
riverberato sulla validità dell’accordo, di talché esso si era limitato ad
essere una presa d’atto della decisione datoriale senza alcun efficace
confronto tra le parti sociali.

7. Come detto, trattasi di ricostruzione relativa al
merito della vicenda, non viziata sotto il profilo motivazionale e
giuridicamente esatta, che non può, pertanto, essere sindacata in sede di
legittimità.

8. Il secondo motivo è inammissibile.

9. Esso, infatti, da un lato, non è pertinente alla
ratio decidendi in quanto la Corte di merito ha dato atto che la statuizione
sulla tutela applicata dal primo giudice, in relazione al riscontrato vizio
della violazione dei criteri di scelta, non era stato oggetto di censura.
Dall’altro, deve evidenziarsi che la censura difetta di specificità perché il
mero richiamo (punto 4 pag. 22) dell’atto di reclamo, al fine di sostenere la
tesi che il  provvedimento di prime cure
era stato impugnato in relazione al riconoscimento della tutela reintegratola,
senza riportarne il testo o le parti salienti, contrasta con il principio di
responsabilità della redazione dell’atto giuridico, che fa carico
esclusivamente al ricorrente, ed il difetto di ottemperanza allo stesso non può
e non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo
interpretativo da parte dello stesso nell’individuazione di quali parti di atti
siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura (Cass. n. 86 del
2012; Cass. n. 8450 del 2014).

10. Alla stregua di quanto sopra esposto il ricorso
deve essere rigettato.

11. L’infondatezza del ricorso rende superflua
l’esame dell’eccezione sulla regolarità della notifica del ricorso per
cassazione ai controricorrenti – che comunque si sono costituiti e difesi nel
merito- avvenuta presso il procuratore costituito in primo grado anziché presso
il difensore nel domicilio eletto nel giudizio di appello.

12. Come già statuito a riguardo da questa S.C.
(cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010;
Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole
durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.)
di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione
dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile
dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate
dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto
effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal
diritto a partecipare al processo in condizioni di parità.

13. Ne deriva che, acclarata l’infondatezza del
ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe
comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una
notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe,
oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione
del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di
garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti che, nel caso in
esame, hanno peraltro svolto regolarmente tutte le attività processuali di loro
pertinenza, senza alcuna lesione dei propri diritti.

14. Al rigetto del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si
liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del Difensore dei
controricorrenti.

15. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti
processuali, sempre come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00
per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in
favore del Difensore dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

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