Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3831

Benefici contributivi ex artt. 8 e 25 L. 223/1991, Imprese che
assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilità, Difetto di
effettivo incremento occupazionale, Trasferimento di azienda, Onere del
datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi di novità intervenuti
nella struttura societaria,Situazione di esubero effettivamente sussistente,
Assunzione del personale da parte di una nuova impresa deve rispondere a reali
esigenze economiche

 

Rilevato che

 

1. Con sentenza n. 894 del 2013, la Corte d’appello
di Brescia, accogliendo il gravame proposto dalla W.T.H. s.r.l. avverso la
sentenza di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale emessa per euro
27.806,05 al fine di recuperare i benefici contributivi previsti dagli artt. 8 e 25 I. n. 223 del 1991, in
favore delle imprese che assumono personale licenziato a seguito di procedura
di mobilità, ad avviso dell’Inps, indebitamente fruiti, posto che tali sgravi
erano stati applicati in occasione dell’assunzione di tre lavoratrici poste in
mobilità dalla S.S.C. s.r.l., ma in difetto di un effettivo incremento
occupazionale ed in presenza di un trasferimento di azienda;

2. la Corte di merito precisava che dalle risultanze
del verbale ispettivo era emerso che, con contratto di locazione commerciale
del 13 gennaio 2007, il servizio amministrativo e finanziario dell’attività
aziendale era stato attribuito dalla W.T. s.r.l. (utilizzatrice) alla W.T.H.
s.r.l. (fornitrice), che aveva assunto l’obbligo contrattuale di fornire tale
servizio con proprio personale;

3. dunque, le lavoratrici in mobilità provenienti
dalla citata S.S.C. s.p.a, pur continuando a svolgere la medesima attività
nello stesso luogo, erano in effetti state assunte in contesto aziendale nuovo e
non si era realizzata alcuna cessione e o trasferimento di ramo d’azienda,
essendo rimasto il compendio di beni ed attrezzature sito in Cesena di
proprietà della W.T.H. s.r.l. che si era impegnata a garantire alla W.T. s.r.l.
la gestione amministrativa e finanziaria della medesima azienda;

3. tale sentenza è stata impugnata dall’INPS con
ricorso per cassazione affidato a un motivo;

4. resiste la W.T.H. s.r.l., con controricorso
illustrato con memoria;

4. Equitalia Nord s.p.a., ora Agenzia delle Entrate
Riscossione, è rimasta intimata;

 

Considerato che

 

5. con l’unico motivo l’INPS denunzia violazione e
falsa applicazione degli artt.
8, commi da 1 a 4, della legge n. 223 del 1991, artt.
2112 e 2697 cod. civ. per avere la Corte
distrettuale riconosciuto la sussistenza del diritto agli sgravi contributivi
nonostante fosse incontestato che :

– la W.T.H. s.r.l. fosse stata costituita il 22 novembre
2004 a seguito di cessione del ramo d’azienda di W.T. s.r.l., relativo alla
gestione amministrativa e contabile dell’intera attività d’impresa;

– le due società avessero stipulato, nella stessa
data, contratto di fornitura del medesimo servizio;

– la W.T.H. s.r.l. avesse iniziato l’attività in
data 23 novembre 2004, assumendo tre lavoratrici della W.T. s.r.l. (R., S. e
R.) licenziate il medesimo giorno;

– le dette lavoratrici avessero continuato a
svolgere le medesime mansioni svolte in precedenza;

– in data 25 febbraio 2005, la W.T.H. s.r.l. avesse
licenziato le due lavoratrici R. e S. mentre la R. aveva già cessato il
rapporto di lavoro dal 22.11.2004 e le prime due fossero state assunte dalla
S.S.C. s.r.l.. sempre occupandosi delle medesime mansioni presso i medesimi
locali;

– in data 31 dicembre 2006, fosse cessato il
rapporto di fornitura del servizio tra S.S.C. s.r.l. e W.T.H. s.r.l., che la
prima avesse già licenziato le lavoratrici dal 29 dicembre 2006 e che la
seconda avesse assunto le stesse lavoratrici tra l’8 e l’11 gennaio 2007
fruendo dei benefici previsti dall’art. 8, comma 2, I. n. 223 del
1991;

tali circostanze in fatto incontestate, imponevano
l’applicazione del principio consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità
secondo il quale, ai fini dell’attribuzione degli sgravi in esame, occorre fare
riferimento ad una nozione d’impresa in senso oggettivo, senza che possano
assumere rilievo tutte le variazioni intervenute nella titolarità della stessa
e, quindi, con riguardo al caso di specie, il passaggio della gestione
amministrativa e finanziaria della W.T. s.r.l. dalla W.T.H. s.r.l. (cessionaria
del ramo d’azienda) alla S.S. s.r.l. (in virtù di contratto di sub appalto di
servizi) e poi, ancora una volta, alla W.T.H. s.r.l.;

6. il ricorso è ammissibile, essendo la questione
incentrata sulla corretta interpretazione del disposto dell’art. 8, comma 4, I. n. 223 del
1991 in relazione ai fatti rilevanti accertati nel corso del giudizio di
merito ed incontestati, ed è, inoltre, fondato;

7. questa Corte di cassazione ha infatti più volte
affermato che in tema di sgravi contributivi, ai fini di ottenere
l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 8 della I. n. 223 del 1991
(poi abrogato ad opera dalla L. n.
92 del 2012, art. 2, comma 71, lett. b), nell’ipotesi di cessione
d’azienda, è onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi
di novità intervenuti nella struttura societaria e delle significative
integrazioni apportate al complesso originario per consentire a quello ceduto
di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva; inoltre, si è
affermato che è necessario accertare che la situazione di esubero sia
effettivamente sussistente e che l’assunzione del personale, in ordine al quale
si pretendono gli sgravi, da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze
economiche e non concreti condotte elusive finalizzate al solo godimento degli
incentivi, sicché il diritto ai benefici va escluso ove tra le due imprese sia
intervenuto un contratto di affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a
configurare un trasferimento di azienda che, ai sensi dell’art. 2112 c.c., importa la continuazione dei
rapporti di lavoro con l’acquirente (ex multis vd. Cass.
10428 del 2017; Cass. 18402 del 2016;
Cass. n. 8800 del 2001);

8. tale orientamento recepisce il principio, sotteso
alla legittima fruizione dei benefici contributivi legati ad assunzioni di
talune categorie di lavoratori, del necessario incremento occupazionale, principio
affermato dalla normativa europea (vd. l’abrogato Reg.
(CE) n. 2204/2002, il Reg. (UE) n. 651/2014

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