Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4156

Pagamento di differenze di retribuzione, Modalità di
svolgimento della prestazione, Prove orali

 

Rilevato

 

che con sentenza in data 18-28 febbraio 2017 numero
132 la Corte d’Appello di Salerno riformava la sentenza del Tribunale della
stessa sede e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta da E.P. nei
confronti del datore di lavoro, società E.P.G. & C. S.a.S. (per il
pagamento di differenze di retribuzione);

che a fondamento della decisione la Corte
territoriale evidenziava che non era stata contestata la durata dei tre
distinti rapporti di lavoro intercorsi tra le parti; erano invece oggetto di
contestazione le modalità di svolgimento della prestazione (giornate
lavorative, orari, fruizione delle ferie, lavoro straordinario).

Le prove orali non riscontravano la domanda.

La lavoratrice non lamentava nel ricorso
introduttivo di aver ricevuto una paga inferiore a quella indicata in busta
paga nè rivendicava un livello di inquadramento superiore; quanto al lavoro
straordinario, nessun teste riferiva di un lavoro svolto il sabato o la
domenica così come mancava la prova del lavoro straordinario nei cinque giorni
della settimana lavorativa. I testi avevano reso dichiarazioni contrastanti
sull’orario di fine lavoro, propendendo i più per le ore 18 piuttosto che per
le ore 19-20.

Era carente la prova anche della mancata fruizione
delle ferie,che era stata smentita, perché la P. godeva di 15 giorni di ferie
ed aveva retribuite quelle godute e quelle non godute, come da busta paga
sottoscritta;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso E.P.,
articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese la società E. S.a.S.
D.P.G. & C. con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle
parti – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi
dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

 

Considerato

 

che con l’unico motivo la parte ricorrente ha
dedotto omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia.

Ha esposto che al punto 6 del ricorso introduttivo
ella aveva allegato di non essere stata retribuita proporzionalmente alla
quantità e qualità del lavoro svolto, così contraddicendo la statuizione della
sentenza secondo cui ella non lamentava di aver ricevuto una retribuzione
inferiore a quella indicata nei fogli di paga e non aveva rivendicato un
inquadramento superiore.

Un attento esame delle prove orali avrebbe
evidenziato che i propri testi (signori T., D.R., M., C.) avevano confermato le
circostanze dedotte in ricorso mentre i testi introdotti da controparte avevano
interesse al giudizio, o come dipendenti della società (testi C. e M.) o per
motivi familiari (testi D.L.G. e D.L.A., parenti della titolare della società
resistente).

Era inesatta anche la affermazione che la
maggioranza dei testi aveva dichiarato un orario giornaliero fino alle ore 18:
volendo fare una valutazione quantitativa, quattro degli otto testi escussi
avevano confermato l’orario di lavoro fino alle 20, come dedotto in ricorso
(uno dei testi della resistente, la signora M., era stata inoltre assunta
nell’anno 2002).

Era incongrua la considerazione che sottoscrivendo
le buste paga ella non ne aveva contestato il contenuto; con la domanda si era
esposto che quanto liquidato non corrispondeva al lavoro svolto; la firma della
busta paga non conteneva alcuna rinuncia ai diritti retributivi.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare la
inammissibilità del ricorso;

che invero esso in parte non è pertinente alle
valutazioni della sentenza e per il resto sollecita questa Corte ad una
inammissibile rivalutazione del merito.

In particolare, va rilevato che la sentenza
impugnata nel definire il thema decidendum ha affermato non esservi
contestazione circa il pagamento delle retribuzioni nella misura esposta in
busta paga. Tale affermazione non è contraddetta dal fatto, dedotto in questa
sede, che in ricorso si lamentasse la inadeguatezza delle retribuzioni rispetto
alla quantità e qualità del lavoro svolto; piuttosto sarebbe stata impugnabile
allegando – con la necessaria specificità- che nel ricorso introduttivo si era
esposto che le retribuzioni effettive erano inferiori a quanto formalmente
indicato nei documenti di paga.

La censura nei restanti contenuti si limita a
contestare la valutazione delle prove orali operata dal giudice del merito in
ordine all’orario di lavoro svolto, alle giornate lavorative, alla mancata
fruizione delle ferie.

L’accertamento del fatto storico è impugnabile in
questa sede – secondo la formulazione dell’articolo
360 nr. 5 cod.proc.civ. attualmente vigente ed applicabile ratione temporis
– non già con la deduzione del vizio di omessa insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, come prospettato nella
rubrica del motivo, ma con la allegazione specifica di un fatto storico, già
oggetto di discussione tra le parti ed avente rilievo decisivo, non esaminato
nella sentenza impugnata.

Il ricorso non individua alcun fatto storico, dotato
della suddetta rilevanza, che la sentenza non abbia preso in considerazione;
pur correggendo in memoria la qualificazione del motivo, il ricorrente nella
sostanza si duole degli esiti cui il giudice del merito è pervenuto nella
valutazione della prove, non sindacabili da questo giudice di legittimità;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del
relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza in
camera di consiglio, ex articolo 375 cod.proc.civ.

che le spese di causa, liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza, con attribuzione al difensore anticipatario;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente
al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha
aggiunto il comma 1 quater all’art.
13 DPR 115/2002) – della sussistenza del l’obbligo di versamento da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la
parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed €
4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di
legge, con attribuzione;

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello per il ricorso a norma del comma
1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

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