Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 marzo 2020, n. 9344

Sicurezza sul lavoro, Omessa nomina del medico competente,
Verbale di accertamento, Mancata ottemperanza delle prescrizioni dell’ITL

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza in data 6.2.2019 il Tribunale di
Oristano ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di O.C. per
essere il reato del capo A), relativo alla violazione dell’art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs.
n. 81/2008, e consistente nell’omessa nomina del medico competente, estinto
per l’adempimento della prescrizione, e per essere il reato del capo B),
relativo alla violazione dell’art.
96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2008 e consistente nell’omessa
redazione del piano operativo di sicurezza del cantiere, non punibile per
particolare tenuità del fatto.

2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di
Oristano lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il reato
del capo A) e la violazione di legge per il reato del capo B).

Con riferimento al reato del capo A), osserva che
con nota del 18 maggio 2017, prot. n. 26834, l’Ispettorato territoriale del
lavoro di Cagliari – Oristano aveva comunicato alla Procura della Repubblica la
mancata ottemperanza delle prescrizioni impartite con il verbale di
accertamento del 13 marzo 2017. Evidenzia che il teste in dibattimento aveva
dichiarato che la nomina del medico competente, pur avvenuta nei termini
indicati nel verbale di prescrizione, non era stata comunicata tempestivamente
all’organo di vigilanza, determinando una sostanziale violazione delle modalità
di ottemperanza della stessa. Precisa che ai fini dell’estinzione prevista
dall’art. 24 d.lgs. n.
758/1994, era necessario adempiere alla prescrizione impartita dall’organo
di vigilanza e provvedere al pagamento della somma indicata nell’art. 21, comma 2, d.lgs. n.
758/1994. Nella specie, non si erano verificate le condizioni previste
dalla legge né l’imputato aveva chiesto di accedere all’oblazione ai sensi
dell’art. 162-bis cod. pen.

Con riferimento al reato del capo B), dopo aver
ripercorso i precedenti giurisprudenziale in materia di non punibilità del
fatto, osserva che non ricorrevano i requisiti dell’art.
131-bis cod. pen., poiché all’imputato erano state contestate due
violazioni di norme afferenti a reati della stessa indole. Specifica che la
prescrizione relativa al piano di sicurezza non era stata ottemperata ed aveva
dato luogo alla violazione dell’art.
96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2008.

 

Considerato in diritto

 

3. Il ricorso è fondato limitatamente al reato del
capo A).

Ed invero, il Tribunale ha affermato che l’imputato
aveva proceduto alla nomina del medico nei tre giorni dalla notifica del
verbale di prescrizione, mentre era incerta la data di comunicazione della
predetta nomina all’Ispettorato, sicché non era possibile escludere che avesse
adempiuto tempestivamente anche a tale incombente.

Non ha verificato il Tribunale però se l’imputato
avesse pagato l’oblazione amministrativa che costituiva l’ulteriore requisito
da verificare ai fini dell’estinzione del reato.

Va ricordato che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, d.lgs. n.
758/1994, la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla
prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e
provvede al pagamento previsto dall’art. 21, comma 2, secondo cui
quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo di vigilanza ammette
il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta
giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa.

S’impone pertanto l’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio al Tribunale di Oristano per esaminare tale profilo.

Quanto al reato del capo B), il Tribunale ha
accertato che l’imputato era stato responsabile dei lavori di smontaggio del
ponteggio in assenza di un piano di sicurezza aggiornato, il che pure
costituiva una violazione di legge, ma di lieve entità in considerazione della
tipologia dei lavori, dell’esiguità del pericolo e dell’esistenza di un piano
della sicurezza, sia pure non aggiornato. Ha ulteriormente osservato che non
erano emersi indici rivelatori di una condotta abituale nel tempo.

Tale motivazione è da ritenersi adeguata rispetto
all’apprezzamento dei profili di fatto rilevanti ai fini dell’applicazione
dell’art. 131-bis cod. pen. e non è contraddetta
dall’argomento del ricorrente secondo cui v’era stata una coeva violazione
della normativa antinfortunistica. Infatti, la prescrizione della nomina del
medico era stata comunque tempestivamente adempiuta ed il Tribunale ha
accertato che non erano emersi indici rivelatori di un’abitualità della
condotta posta in essere, ma anzi era risultata dal certificato penale
l’assenza di precedenti specifici. In altri termini, l’imputato ha commesso due
violazioni della normativa antinfortunistica, nel medesimo contesto, per una
delle quali è ancora dubbio se il reato sussista o sia estinto. Il Tribunale ha
ritenuto l’occasionalità della condotta che nega ontologicamente l’abitualità
come condizione ostativa dell’art. 131-bis cod.
pen. E tale decisione è in linea con il dato normativo (Cass., Sez. 3, n.
38849 del 05/04/2017, Alonzo, Rv. 271397).

Il ricorso del Pubblico ministero rispetto al reato
del capo B) è pertanto inammissibile.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato
di cui al capo A) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di
Oristano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 marzo 2020, n. 9344
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