Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2020, n. 11371

Lavoro, Cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli,
Verbale ispettivo, Prova della sussistenza e della natura onerosa del rapporto

 

Considerato in fatto

 

1. La Corte d’appello di Lecce, in riforma della
sentenza del Tribunale, ha dichiarato il diritto di L. I. R. a trattenere le
somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2005 e
2006 e per indennità di malattia nel 2006.

La Corte territoriale ha rilevato che la R. aveva
ricevuto le somme in buona fede, essendo intervenuto provvedimento definitivo e
positivo della Cassa integrazione salariale operai agricoltura (CISOA).

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con due motivi
ulteriormente illustrati con memoria. Resiste la R.

 

Ritenuto in diritto

 

3. Con un primo motivo l’Inps denuncia la nullità
della sentenza per violazione dell’art. 132 cpc
e dell’art. 118 disp.att.cpc. Lamenta che la
sentenza non aveva esposto le ragioni della decisione a fronte delle specifiche
contestazioni dell’Istituto basate su verbali ispettivi e fornendo una
motivazione solo apparente. Deduce che il Tribunale aveva dichiarato la nullità
del ricorso in quanto la lavoratrice, a seguito della cancellazione dagli
elenchi dei braccianti agricoli, aveva fondato il suo diritto all’inclusione
solo in base al provvedimento della Cassa, a cui tuttavia l’Inps non aveva
inteso adeguarsi, senza indicare le mansioni, il periodo, i luoghi di
svolgimento dell’attività lavorativa.

4. Con il secondo motivo l’Istituto denuncia
violazione degli artt. 2033 cc, 115 cpc e 2697 cc.

Rileva che, a seguito delle contestazioni dell’Inps
basate sui verbali ispettivi, la decisione della Cassa non costituiva più prova
sufficiente dell’attività di bracciante svolta e del conseguente diritto a
trattenere le somme ricevute per indennità disoccupazione; né la ricorrente
aveva fornito la necessaria prova del diritto a trattenere le somme.

5. Il ricorso va accolto.

6. Questa Corte (cfr da ultimo Cass. 28141/2018) ha
affermato ripetutamente il principio secondo il quale l’iscrizione di un
lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione
ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria,
che viene meno qualora l’I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca
l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova
conferma nel d.lgs. n. 375 del
1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere
di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a
fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di
carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn.
27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n.
23340 del 3 novembre 2014);

6. Si è altresì precisato che sebbene l’iscrizione
negli elenchi abbia la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore
agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra
una prova legale – salvo che per quanto concerne la provenienza del documento
stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua
presenza o essere stati da lui compiuti – costituendo, alla stregua di
qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una
risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice; ne
deriva che, quando contesti l’esistenza dell’attività lavorativa o del vincolo
della subordinazione, l’ente previdenziale ha l’onere di fornire la relativa
prova, cui l’interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri
mezzi di prova; con l’ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene
data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali, a loro
volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica
amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato
per l’iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e
numerose successive conformi) – l’esistenza della complessa fattispecie deve
essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti
i contrapposti elementi acquisiti alla causa.

7. Nella specie la Corte territoriale ha omesso
qualsiasi accertamento della sussistenza del buon diritto della ricorrente
essendosi limitata ad esaminare il provvedimento della Cassa ed a valutare
unitamente , la “buona fede della ricorrente”. Ha fornito, cioè, una
motivazione del tutto avulsa dalla fattispecie concreta , dagli accertamenti
ispettivi acquisiti agli atti ed in totale difetto di argomentazioni a conforto
del buon diritto della R. all’iscrizione nell’albo dei braccianti , ampiamente
contestato dall’Istituto sulla base degli accertamenti ispettivi.

7. Per le considerazioni che precedono il ricorso va
accolto e cassata la sentenza; il giudizio va rinviato alla Corte d’appello di
Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese
del presente giudizio.

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