Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21298

Negativa la notifica del gravame, Rinnovazione della
notificazione, Rito lavoro, Appello tempestivamente proposto nel termine,
Notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza
non avvenuta, Improcedibilità, Principio della cd. ragionevole durata del
processo

 

Rilevato che

 

1. Con la sentenza n. 9347 del 2013 la Corte di
appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dall’INPS nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di D.C.L., avverso la
sentenza n. 20389 del 2010 emessa dal Tribunale della stessa città, in quanto,
essendo risultata negativa la notifica del gravame e del decreto ex art. 435 cpc alla appellata D. ed essendo stato
concesso un ulteriore termine di gg. 20, all’udienza del 23.4.2013, per la
rinnovazione della notificazione, l’Istituto vi aveva provveduto solo in data
7.8.2013, ben oltre il termine concesso.

2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto
ricorso per cassazione l’INPS affidato ad un articolato motivo, cui ha
resistito con controricorso D.C.L., illustrato con memoria. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

3. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

 

Considerato che

 

1. Con l’unico articolato motivo l’INPS denunzia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 24
e 111 Cost. e 156
cpc, tutti in relazione all’art. 360 n. 3 cpc,
per non avere rilevato i giudici di seconde cure, così incorrendo nelle
denunziate violazioni di legge, che il mancato rispetto del termine per la
rinnovazione della notifica non avrebbe potuto comportare l’improcedibilità del
gravame in quanto la costituzione in giudizio dell’appellata aveva sanato, con
effetto ex tunc, per raggiungimento dello scopo al quale l’atto era destinato,
ogni vizio della notifica.

2. Il ricorso non è fondato.

3. In punto di fatto, per un corretto inquadramento
della vicenda, è opportuno evidenziare alcune circostanze di fatto.

4. Con atto depositato il 16.6.2011 l’INPS proponeva
appello avverso la pronuncia n. 20389 del 2010 del Tribunale di Roma; l’udienza
veniva fissata il 15.5.2012 e l’INPS, stante il difetto di notifica, chiedeva
termine per rinotificare; la Corte di appello concedeva il termine e rinviava
all’udienza del 23.4.2013; anche a tale udienza l’INPS, stante la nullità della
notifica, chiedeva ulteriore termine e la causa veniva rinviata al 5.11.2013
concedendo gg. 20 per procedere a nuova notifica, con onere di deposito degli
atti fino a 60 giorni prima; l’INPS procedeva a notificare correttamente
ricorso e decreto solo in data 7.9/8/2013.

5. Ciò premesso, questa Corte, sulla base del
principio espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 20604 del 2008,
richiamata dagli stessi giudici di seconde cure, in virtù del quale “nel
rito lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla
legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del
decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito
-alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio
della cd. ragionevole durata del processo ex art.
111 co. 2 Cost. – al giudice di assegnare, ex art.
421 cpc, all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova
notifica a norma dell’art. 291 cpc”, ha
ulteriormente precisato che il vizio di notificazione omessa o inesistente è
assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui
l’atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del
processo, attraverso l’improcedibilità) non essendo consentito al giudice di
assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto
non compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. 9.9.2013 n. 20613; Cass n.
19191 del 2016).

6. Ciò per il principio della legittima aspettativa
della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e
ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza
di quanto avviene nel processo di primo grado (Cass.
n. 6159/2018).

7. Inoltre è stato ulteriormente precisato (cfr.
Cass. n. 8125 del 2013), ad avvalorare la correttezza della gravata sentenza,
che nel procedimento di lavoro in grado di appello, il termine che il giudice
(qualora constati la nullità del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza)
deve assegnare all’appellante per rinnovare la notifica ha carattere
perentorio, sicché, ove esso non sia osservato, l’appello diviene inammissibile,
anche se l’appellato, per effetto della notifica, si è costituito in giudizio.

8. Alla stregua di quanto esposto, il motivo di cui
al ricorso deve essere rigettato non potendosi attribuire alcuna efficacia
sanante alla costituzione dell’appellata in assenza del rispetto del termine
per effettuare l’attività processuale di notificazione statuita dal giudice di
secondo grado per la seconda volta, in ipotesi di disposta rinnovazione della
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di
discussione di appello.

9. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a
carico del ricorrente, con attribuzione in favore del procuratore della
controricorrente; nulla va disposto per quelle relative al rapporto processuale
con la parte intimata che non si è costituita.

10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, si provvede sempre come da dispositivo, sussistendo i
presupposti processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.800,00
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore
del procuratore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

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