Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 ottobre 2020, n. 21885

lndennità di disoccupazione ordinaria, Revoca per
insussistenza del presupposti, Mancanza del requisito contributivo nel biennio
anteriore alla cessazione del rapporto, Contributi assicurativi versati,
confluiti nella gestione agricola, Domanda subordinata, tesa ad ottenere il
riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola, Sussiste

 

Considerato che

 

1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n.
159/2012, ha rigettato l’appello proposto da K.P. (lavoratore agricolo a tempo
indeterminato dall’11 aprile 2005 al 5 dicembre 2009, data nella quale era
stato licenziato) avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che ne aveva
respinto la domanda tesa ad ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria
per l’anno 2010. Il lavoratore aveva precisato che tale prestazione gli era
stata originariamente riconosciuta, ma poi revocata per insussistenza del
presupposti;

2. a fondamento della pronuncia, ribadendo le
ragioni espresse dal primo giudice, la Corte d’Appello ha sostenuto
l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale della disciplina
dell’indennità di disoccupazione agricola (art. 32, primo comma, legge n.
264/49), denunciata in subordine in ricorso, in quanto nel caso di specie
il ricorrente, al quale era già stata negata l’indennità di disoccupazione da
parte dell’INPS per mancanza del requisito contributivo nel biennio anteriore
alla cessazione del rapporto, aveva precisato di non aver diritto alla
indennità di disoccupazione agricola perché non iscritto negli appositi
elenchi, con ciò acquietandosi rispetto al diniego dell’INPS, che non era mai
stato impugnato; il ricorrente, dunque, aveva domandato in giudizio,
esclusivamente, il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione non
agricola;

3. la Corte d’Appello ha pure accertato che il
ricorrente non aveva diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria in
quanto i contributi assicurativi versati erano confluiti nella gestione
agricola e non in quella per il lavoro non agricolo e nel “sistema
chiuso” gestito dall’Inps non era possibile accedere all’indennità di
disoccupazione ordinaria se non a fronte del versamento dei contributi nella
gestione corrispondente, come confermato dall’articolo 3 del d.p.r. 1049/70
che, regolando il caso dei lavoratori addetti in modo promiscuo ad attività
agricola e non agricola, prevede l’erogazione della prestazione relativa alla
gestione ove siano stati versati contributi In numero prevalente; nel caso di
specie, era pacifico che nel biennio precedente alla disoccupazione il
lavoratore non avesse versato alcun contributo nella gestione non agricola;

4. contro la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il lavoratore con due motivi di censura;

5. l’Inps ha resistito con controricorso, poi
ulteriormente illustrato da memoria;

6. alla adunanza camerale del 12 settembre 2019 la
causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di comunicare alla parte
personalmente la fissazione dell’adunanza medesima, atteso il decesso
dell’unico difensore e domiciliatario;

1. con il primo motivo di ricorso si è dedotta la
violazione dell’art. 24 I. n.
88 del 1989 là dove la sentenza impugnata ha affermato che i contributi
versati nel corso del rapporto di lavoro del ricorrente sono stati destinati
esclusivamente al finanziamento dell’indennità di disoccupazione agricola, da
ciò deducendo l’insussistenza dei requisiti assicurativi per ottenere
l’indennità di disoccupazione non agricola, in quanto tutti i contributi
versati confluiscono, in base alla norma citata, nell’unica gestione che
presiede all’erogazione delle “prestazioni previdenziali a carattere
temporaneo” (la cui unicità risulta affermata anche da questa Corte di
Cassazione con sentenza n. 27914/2005);

2. il secondo motivo di ricorso lamenta “la
violazione a carattere processuale” consistente nella mancata disamina,
cui segue la mancata pronuncia, della domanda subordinata, proposta sia in
primo grado che in appello, tesa ad ottenere il riconoscimento della indennità
di disoccupazione agricola (pag. 1 e 2 ricorso in primo grado), previa
rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità dell’articolo 32, comma I, lettera a),
della legge n. 264 del 29/4/1949 e successive modificazioni;

3. ad avviso del ricorrente, nel momento in cui la
Corte territoriale ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione
ordinaria, in quanto i contributi a suo tempo versati erano confluiti nella
gestione agricola, avrebbe dovuto esaminare la domanda subordinata di indennità
di disoccupazione agricola, essendo unico il bene della vita chiesto con
l’azione volta ad ottenere una protezione indennitaria contro lo stato di
disoccupazione involontaria;

4. i motivi di ricorso, in quanto correlati
all’unico tema della effettività della tutela dalla disoccupazione involontaria
da riconoscere al lavoratore agricolo a tempo indeterminato, vanno trattati
congiuntamente e sono fondati, in continuità con quanto espresso da Cass. n.
21359 del 2019;

5. in particolare, si è affermato che in tema di
prestazioni previdenziali a tutela del lavoro nell’agricoltura, l’indennità di
disoccupazione agricola prevista dall’art. 32, comma 1, lett. a), della
I. n. 264 del 1949 – nella disciplina anteriore all’art. 2, comma 3, della I. n. 92 del
2012 ed all’art. 2, comma 1,
del d.lgs. n. 22 del 2015 – compete, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2019,
ai lavoratori a tempo indeterminato licenziati alla fine dell’anno – o comunque
dopo aver raggiunto o superato le 270 giornate lavorate – che siano rimasti
involontariamente privi di occupazione nell’anno successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro, dovendo in tal caso la misura dell’indennità essere
individuata sulla base della differenza tra il numero fisso di 270 e il totale
delle giornate di effettiva occupazione prestata nell’anno, sino al limite
massimo di 180 giornate annue;

6. nel numero complessivo di dette giornate sono da
comprendersi quelle prestate per attività agricole in proprio o coperte da
indennità di malattia, infortunio o maternità; l’indennità di disoccupazione è
determinata, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, nella misura del
30% della retribuzione sulla quale è calcolata la contribuzione;

12. nel caso in esame, dunque, poiché il lavoratore
è stato licenziato il 5 dicembre 2009 ed ha fatto domanda per ottenere
l’indennità di disoccupazione per l’anno 2010, la misura dell’indennità stessa
dovrà essere effettuata estendendo all’anno successivo (2011), nel quale è
prevista la fisiologica liquidazione della prestazione, la verifica della
sussistenza di una differenza tra il numero fisso di 270 ed il totale delle
giornate di effettiva occupazione prestata nell’anno, sino al limite massimo di
180 giornate annue indennizzabili (art. 32, lett. a), legge n.
264/1949);

13. in definitiva, il ricorso va accolto e la causa
va rinviata alla Corte d’appello di Milano affinché proceda alla verifica della
misura dell’indennità di disoccupazione secondo la modalità sopra descritta ed
anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello
svoltosi dinanzi alla Corte Costituzionale;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’appello di Milano anche per le spese del giudizio di
legittimità e di quello svoltosi dinanzi alla Corte Costituzionale.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 ottobre 2020, n. 21885
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