L’Agenzia chiarisce che le somme spese per l’acquisto e la somministrazione dei test sierologici per la rilevazione del Covid-19 non possono beneficiare del tax credit per l’acquisto di dispositivi di protezione, pari al 60 per cento, poiché non rientrano nelle spese previste dall’art. 125 del Decreto Rilancio.  

Nota a AdE Risposta 3 novembre 2020, n. 510

Antonio Guidone

Con la Risposta ad interpello 3 novembre 2020, n. 510, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per l’acquisto e la somministrazione al personale dipendente di test sierologici per la rilevazione del Covid-19, durante tutto l’anno 2020, non possono beneficiare del credito di imposta per l’acquisto dei dispositivi di protezione, non rientrando tra le voci di spesa previste dall’art. 125 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77.

In specie, la società istante, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, sottoponeva a test sierologici i propri dipendenti per accertare la loro eventuale positività al virus Covid-19 e chiedeva all’Amministrazione finanziaria di poter beneficiare del c.d. tax credit del 60 per cento per l’acquisto di tali dispositivi di protezione, in quanto l’art. 125, D.L n. 34/2020, lo riconosce per tutte le spese connesse all’emergenza epidemiologica, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Tuttavia, dato che dalla lettura dell’art 125, co 2, non si evinceva se tali test potevano beneficiare del credito di imposta ivi previsto, l’istante chiedeva chiarimenti all’Agenzia delle Entrate.

Nel rispondere al quesito, l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che il suddetto art. 125 del Decreto Rilancio ha previsto un credito di imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per:

  • sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale;
  • acquisto di tutto ciò che occorre per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Si può beneficiare di tale credito, ad esempio, per acquistare prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termo scanner, vaschette decontaminanti e igienizzanti nonché tutti i dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Sulla base del tenore letterale della norma, l’Agenzia ha ritenuto che le spese sostenute per l’esecuzione dei test sierologici non sono riferibili a nessuna delle attività citate dalla norma e, per tale motivo, non possono beneficiare del credito di imposta ivi stabilito.

Si ricorda che possono beneficiare di tale agevolazione:

1) coloro che esercitano attività d’impresa, arti e professioni;

2) enti non commerciali, inclusi quelli facenti parte del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

In base alla lettura congiunta dell’art. 125, co. 3, e l’art. 122, co. 2, lett. c,  del Decreto Rilancio, il credito di imposta può essere utilizzato in modi diversi:

a) in compensazione, tramite il modello F24;

b) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (2020);

c) in alternativa rispetto all’ipotesi b), entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, tra i quali si annoverano istituti di credito e altri intermediari finanziari, che potranno a loro volta cederlo.

Il costo dei test sierologici per la rilevazione del Covid-19 può beneficiare del credito di imposta?
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