Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2021, n. 464

Differenze retributive, Nullità della notifica del ricorso
introduttivo di primo grado, lrreperibilità cd. relativa del destinatario,
Deposito dell’atto nella casa comunale e spedizione della raccomandata
informativa, restituita al mittente per essere il destinatario irreperibile,
Notifica si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della
raccomandata informativa, se anteriore alla compiuta giacenza

 

Rilevato che

 

1. con sentenza n. 4581 pubblicata il 13.7.2018 la
Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello di G.M., confermando la
pronuncia di primo grado che aveva condannato la predetta, quale titolare della
ditta R. di G.M., al pagamento in favore di V.R. di differenze retributive
relative al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 2009 al 2012;

2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva,
ha respinto l’eccezione sollevata dalla G., di nullità della notifica del
ricorso introduttivo di primo grado, ritenendo che la stessa fosse stata
correttamente eseguita in conformità al disposto dell’art. 140 c.p.c.;

3. avverso tale sentenza G.M. ha proposto ricorso
per cassazione affidato a due motivi; V.R. non ha svolto difese;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alla
parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi
dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

 

Considerato che

 

5. con il primo motivo di ricorso G.M. ha dedotto,
ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod.
proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. con riferimento agli
artt. 37 e 49 del D.M. 9.4.2001;

6. ha premesso che la notifica del ricorso
introduttivo di primo grado è stata eseguita dall’ufficiale giudiziario ai
sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.; che il
medesimo, non avendo rinvenuto nessuno presso la residenza della destinataria
(risultante anche dal certificato prodotto dal procuratore della ricorrente in
primo grado), ha dato atto nella relata delle formalità compiute, della
irreperibilità (da considerare relativa) della destinataria e dell’assenza di
persone abilitate, ai sensi dell’art. 139 c.p.c.,
a ricevere la notifica ed ha provveduto al deposito del plico nella casa
comunale e a spedire al medesimo indirizzo la lettera raccomandata con avviso
di ricevimento; ha rilevato come l’agente postale, incaricato del recapito
della raccomandata, avesse erroneamente attestato l’irreperibilità della
destinataria, provvedendo alla immediata restituzione del plico al mittente,
anziché ad eseguirne il deposito presso l’ufficio postale; ha sostenuto, richiamando
(oltre a Corte Cost. n. 3 del 2010) precedenti
di legittimità (Cass. 2959 del 2012; n. 25079 del
2014; n. 16050 del 2011), che la Corte di
merito ha erroneamente considerato perfezionata la notifica col decorso di
dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, senza rilevare
che l’intervallo di dieci giorni non costituisce un mero lasso temporale ma
rappresenta il tempo necessario al compimento della cd. compiuta giacenza della
raccomandata informativa presso l’ufficio postale; la mancanza assoluta di una
“giacenza” presso l’ufficio postale e la restituzione immediata al
mittente integrerebbero un vizio del procedimento notificatorio atto a
determinarne la nullità;

7. col secondo motivo la ricorrente ha denunciato,
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.
civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.
415, comma 4, cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 101, comma 1, cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost.; nonché violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 291, comma 1, 421, comma 1, 354,
comma 1, cod. proc. civ.; inoltre, nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.;

8. ha censurato la sentenza d’appello per non avere
rilevato la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di
difesa derivanti dallo svolgimento del giudizio dinanzi al Tribunale nonostante
la irregolarità del procedimento notificatorio e la condizione di contumacia
involontaria della parte convenuta; ha affermato come dalla violazione delle
disposizioni invocate derivasse la nullità di tutti gli atti processuali
compiuti e della sentenza;

9. i due motivi di ricorso, che si trattano
congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati;

10. secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata,
il ricorso introduttivo di primo grado è stato notificato alla G. tramite
ufficiale giudiziario il quale, verificata l’irreperibilità cd. relativa della
destinataria, ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 140 cod. proc. civ. e, tra questi, al
deposito dell’atto nella casa comunale e alla spedizione della raccomandata
informativa; che tale raccomandata è stata restituita al mittente per essere il
destinatario irreperibile;

11. occorre premettere che la notifica di un atto ai
sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. richiede il
compimento di tre formalità: il deposito di copia dell’atto nella casa del
Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso
dell’eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione,
ufficio o azienda del destinatario, e l’invio di raccomandata con avviso di
ricevimento, contenente la “notizia” del deposito dell’atto nella
casa comunale (cfr. Cass. n. 2683 del 2019);

12. la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede
che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della
raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque,
decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;

13. per effetto di tale pronuncia, la notifica
eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata
informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso
contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione, fermo
restando, però, che, in quest’ultimo caso, il consolidamento di tale effetto
anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento
notificatorio nei confronti del destinatario, con il compimento degli
adempimenti stabiliti dalla norma, vale a dire: il deposito della copia
dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione
o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; la notizia al destinatario
dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr.
Cass. n. 10672 del 2020);

14. ai fini di quest’ultimo adempimento, è
necessario che sia documentato, attraverso la produzione dell’avviso di
ricevimento, che la raccomandata informativa, a pena di nullità della
notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079 del 2014, in motiv.; Cass. n. 9782 del 2018) o, quanto meno, pervenuta
nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il
suo indirizzo (Cass. n. 9111 del 2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che il
medesimo destinatario (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo,
quale il trasferimento, il decesso, ecc. (Cass. n. 2959 del 2012) ovvero che
tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell’agente postale (es., morte,
ecc.);

15. atteso che il presupposto della notifica ai
sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. è la
condizione di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la prova del fatto
che la raccomandata informativa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del
medesimo è raggiunta tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso
sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato
dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso
medesimo, con conseguente deposito dell’atto presso l’ufficio postale;

16. nel caso in esame, la raccomandata informativa
non risulta mai giunta nella sfera di conoscibilità della destinataria in
quanto, come si ricava dalla stessa sentenza d’appello nonché dall’esame degli
atti processuali, consentito a questa Corte in relazione all’error in
procedendo denunciato, l’avviso di ricevimento non è stato sottoscritto dalla
destinataria né reca l’annotazione dell’agente postale in ordine all’assenza di
persone atte a ricevere l’avviso medesimo, con conseguente deposito dell’atto
presso l’ufficio postale; su tale avviso è invece apposta la attestazione di
“irreperibilità” (assoluta) della destinataria, senza ulteriori
specificazioni, con restituzione della raccomandata al mittente;

17. questa Corte ha precisato che “nella
notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., non occorre che
dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito
dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato,
risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata,
ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale,
né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero
procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di
notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da
esso risultare, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del
destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma)
della conoscibilità dell’avviso stesso” (Cass. n. 32201 del 2018; n. 2959
del 2012);

18. si è infatti osservato che se la validità della
notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
dipendesse dalle stesse norme previste dalla legge
n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo del servizio postale, fra
l’ipotesi dell’art. 140 e quella dell’art. 149 cod. proc. civ. non vi sarebbe altra
differenza se non un aggravio di forme, a danno della prima, ormai deprivate di
giustificazione e sostanzialmente vane, dipendendo l’esito positivo della
notifica dall’attività svolta dell’agente postale (così Cass. n. 2959 del 2012
in motivazione);

19. la giurisprudenza appena citata fa salva
l’ipotesi in cui dall’avviso di ricevimento risultino fatti di per sé
impeditivi della conoscibilità dell’avviso stesso, come il trasferimento o il
decesso del destinatario;

20. a tali ipotesi deve equipararsi quella oggetto
di causa, atteso che l’attestazione di “irreperibilità” (assoluta)
apposta sull’avviso di ricevimento e seguita dalla restituzione dell’atto al
mittente, anziché dal deposito presso l’ufficio postale, ha impedito che
l’avviso entrasse nella sfera di conoscibilità della destinataria, non avendo
quest’ultima rinvenuto alcunché nella cassetta postale;

21. il difetto di prova che la raccomandata
informativa sia giunta nella sfera di conoscibilità della destinataria rende
nullo il procedimento notificatorio di cui all’art.
140 cod. proc. civ.;

22. deve quindi accogliersi il ricorso in esame per
nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado;

23. versandosi in un’ipotesi di rimessione della
causa al primo giudice ex art. 354 cod.proc.civ,
la sentenza impugnata va cassata e le parti rimesse, ai sensi dell’art. 383 ultimo comma, cod. proc. civ., dinanzi al
Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica, che provvederà anche alla
regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica, anche per le spese
del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2021, n. 464
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: