Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4899

Accertamento negativo del debito contributivo, Attività
libero-professionale svolta senza iscrizione alla Cassa di Previdenza ed
Assistenza Forense, Iscrizione d’ufficio nella Gestione separata, Termine
prescrizionale computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per
il pagamento dei contributi previdenziali, Non sussiste, Decorrenza dal
giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte
del lavoratore relativa all’anno cui si riferiscono i contributi

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Bologna ha respinto
l’appello dell’INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto la
domanda dell’avvocata S.V., tesa alla declaratoria di illegittimità della
propria iscrizione nella Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995,
con conseguente accertamento negativo del debito contributivo, il cui pagamento
era preteso dall’INPS in relazione all’attività libero-professionale svolta
senza che la stessa professionista, iscritta all’albo professionale, fosse
iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

2. La Corte d’appello ha dichiarato prescritte le
pretese dell’INPS concernenti i contributi dovuti per l’anno 2009 e 2010,
comunicate dall’INPS in data rispettivamente 9.7.2015 e 1.7.2016, in quanto il
dies a quo del termine prescrizionale andava computato con decorrenza dalla
data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi
previdenziali (che nel caso in esame scadeva incontestabilmente il 16.6.2011).

3. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso
per cassazione deducendo un motivo di censura. S.V. ha resistito con
controricorso contenente ricorso incidentale condizionato cui ha replicato
l’INPS con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

4. La sesta sezione ha rimesso la causa alla
pubblica udienza in ragione del rilievo da attribuire alla questione della
maturazione della prescrizione contributiva laddove trovi applicazione il
differimento del termine di cui all’art.
1 comma 1 D.P.C.M. pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2011.

 

Ragioni della decisione

 

5. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS, riferito ai
contributi dovuti per l’anno 2010, deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2935 c.c.; dell’art.2., commi 26-31 l. 335/1995,
degli art. 10, 13 e 18 del d.lgs. 241/1997 ( come
mod. dall’art.2 dlgs 422/1998)
dell’art. 17, commi 1 e 2 , d.P.R.
435/2001 come mod. dall’art.2
d.l. 63 63/2002, conv. con mod. nella l.
112/2002 , dell’art. 2 comma
1 d.p.r. 322/1998, come mod. dal d.P.R.
435/2001, degli artt. 36 bis,
comma 2, lett. e 36 ter d.P.R,
600/1973 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.),
poiché, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2010, la Corte d’appello
ha dichiarato prescritta la pretesa dell’INPS pur avendo l’appellata ricevuto
la comunicazione dell’INPS in data 9.7.2015, mentre l’Istituto non avrebbe
potuto esercitare il proprio diritto ai contributi prima che fosse decorso il
termine (del 31.10.2011) per la presentazione della dichiarazione dei redditi
in via telematica ovvero prima del 16.9.2011 (data in cui era avvenuta la
presentazione della dichiarazione dei redditi).

6. Con il ricorso incidentale condizionato
l’avvocata V., invocando in tal senso l’interpretazione dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del
2011 conv. in I. n. 111/2011, ha chiesto,
in caso di accoglimento del ricorso principale, affermarsi che non sussiste
comunque il proprio obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS in quanto
professionista che versava il contributo integrativo alla Cassa Nazionale dì
Previdenza ed Assistenza Forense alla quale non poteva essere iscritta per
mancato raggiungimento della soglia reddituale e del volume d’affari necessari,
o, in ulteriore subordine, che non fossero applicabili le sanzioni di cui all’art. 116, comma 8, lett. b, I. n.
388/2000.

7. La Corte d’appello ha affermato che il dies a quo
della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata va individuato
nella scadenza del 16 giugno 2011, stabilita per il pagamento dei contributi e
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, laddove nel proprio ricorso
l’INPS ha assunto invece che, con riferimento al momento di decorrenza della
prescrizione della contribuzione a percentuale sul reddito dovuta alla Gestione
separata, tale termine non può che decorrere dal giorno successivo alla
presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore relativa
all’anno cui si riferiscono i contributi, da cui l’ente previdenziale può
inferire l’esistenza di un reddito da lavoro autonomo per il quale è dovuta la
contribuzione (termine che cade dopo i due termini previsti per il pagamento);
pertanto, secondo il ricorrente, nel caso di specie la prescrizione non poteva
dirsi decorsa alla data della comunicazione all’avv. V. degli atti con cui è
stata interrotta la prescrizione per i medesimi contributi dovuti per il 2010.

8. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., l’INPS ha ribadito che si
controverte esclusivamente sul termine di decorrenza della prescrizione del
diritto dell’ente previdenziale ai contributi dovuti per l’anno 2010 alla
gestione separata (istituita presso l’INPS), dai soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e per
effetto di detta attività lavorativa abbiano conseguito un reddito, quale
elemento costitutivo dell’obbligazione contributiva e imponibile per il calcolo
del contributo.

9. In particolare, il ricorrente ha ricordato di
aver denunciato anche la violazione dell’art. 17, commi 1 e 2, d.P.R. n.
435/2001, che stabilisce che il versamento dei contributi deve avvenire
entro il 16 giugno dell’anno della presentazione della dichiarazione dei
redditi, e che tale disposizione va letta in combinato disposto con quella
contenuta nell’art. 1, comma 1,
DPCM pubblicato sulla G.U. N. 111 del 15 MAGGIO 2011, che aveva differito
il termine di pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2010 alla data del 6
luglio 2011, senza alcuna maggiorazione.

10. Il motivo, va accolto, per ragioni in parte non
coincidenti con quanto sostenuto in ricorso, in continuità con quanto già
affermato da questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del 2018). Si è
detto che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo
dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte
del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. anche Cass. n. 13463 del 2017) costituente la base imponibile
per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell’iscrizione
all’assicurazione previdenziale ma variabile perché subordinato all’esercizio
effettivo dell’attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito.

11. Pur sorgendo il credito sulla base della
produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende
dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi
dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio
generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione
corre dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935).

12. Nella specie il versamento del saldo, che è il
termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la
decorrenza della prescrizione, era fissato dall’art. 37, co.11 d.l.n.233 del 2006,
conv.in I. n.248 del 2006 che ha modificato sul
punto l’originaria previsione dell’art.
17, commi e 2, d.P.R. n. 435 del 2001), al 16 giugno dell’anno di
presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l’anno successivo a quello
in cui i redditi sono stati prodotti. Tuttavia, per l’anno 2011, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, all’art. 1, ha previsto lo
slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento
aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto
della cedolare secca e tale slittamento è, quindi, applicabile anche a quei
contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento
delle imposte sui redditi.

13. La diversa data offerta dal legislatore al
contribuente, attraverso un’onerosa facilitazione di pagamento di un debito già
maturo e scaduto – tant’è che all’obbligazione contributiva si aggiunge
l’obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura
predeterminata per legge – non muta il termine di scadenza dell’obbligazione
principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non
trattandosi di un termine alternativo per l’adempimento dell’obbligazione
contributiva (v., in termini, Cass. nn. 12779 e 23040
del 2019).

L’inadempimento dell’obbligazione al versamento dei
contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto
della scadenza fissata al 6 luglio 2011 e da quel momento l’INPS può esercitare
il suo diritto di credito, non assumendo, pertanto, valore dirimente la
modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi
(cartacea o telematica) e l’epoca temporale per detto adempimento.

14. Pertanto, seppure correttamente la Corte
territoriale abbia indicato il dies a quo del termine prescrizionale nella data
di scadenza del pagamento del saldo, la stessa Corte non ha correttamente
individuato il suddetto termine per l’anno 2011 che, per quanto sopra detto, va
individuato nella data del 6 luglio 2011, con la conseguenza che assume rilevanza
ai fini della efficacia interruttiva del termine di prescrizione la richiesta
di pagamento avanzata dall’INPS e pervenuta all’avvocata V. il primo luglio
2016. Pertanto, per tale aspetto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte
d’appello di Bologna in diversa composizione affinché esamini la fattispecie
alla luce della interpretazione del disposto normativo sopra riportata nei
numeri da 11 a 14 della trattazione.

15. Il ricorso incidentale subordinato, proposto
dall’avvocata V. unitamente al controricorso, va dichiarato inammissibile in
quanto ha per oggetto la questione dell’effettiva sussistenza dell’obbligo di
iscrizione alla Gestione separata e dell’eventuale conseguente applicazione di
sanzioni di cui la sentenza impugnata non si è occupata, avendo esaminato
esclusivamente la questione preliminare della prescrizione dei crediti
contributivi, che ha ritenuto fondata e suscettibile di definire il giudizio in
senso totalmente favorevole alla parte.

16. Conseguentemente, va fatta applicazione del
principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per
carenza di interesse il ricorso che proponga censure che non sono dirette
contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il
giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in
relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto
dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al
giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 22095/2017; n. 6366/2019; n. 4003/2020).

17. In definitiva, accolto il motivo del ricorso
principale nei sensi di cui in motivazione e dichiarato inammissibile il
ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata va cassata e rinviata
per l’esame della controversia, alla luce dei principi sopra esposti, alla
Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche alla
regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale, dichiara
inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello
di Bologna in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4899
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