Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 febbraio 2021, n. 6904

Dissequestro avente ad oggetto immobile ed intera area dove è
avvenuto l’infortunio mortale, Sequestro probatorio, Sussistenza della
relazione tra il mantenimento del sequestro e il reato oggetto di indagine

 

Ritenuto in fatto

 

1. Il GIP del Tribunale di Cassino in data
30.09.2020 ha rigettato l’istanza di dissequestro avanzata da M.C. avente ad
oggetto l’immobile sito in via M. in Agro di Pedimonte San Germano e l’intera
area su cui insiste delimitata da muro di recinzione.

Ha motivato la necessità di mantenere il sequestro
probatorio dell’area dove è avvenuto l’infortunio mortale di D.P. per
permettere al Giudice del dibattimento di fare le proprie valutazioni in sede
di istruttoria dibattimentale e ritenendo pienamente condivisibili le
argomentazioni poste a base del parere contrario del Pubblico Ministero.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il
difensore dell’indagato articolando il seguente motivo relativo al vizio per violazione
di legge e vizio di motivazione.

Lamenta che è stato disposto il sequestro probatorio
di un’intera proprietà privata mentre sarebbe stato sufficiente ai fini
probatori delimitare l’area su cui insiste il macchinario di lavoro connesso al
verificarsi dell’infortunio; in ogni caso manca la motivazione circa la
sussistenza della relazione tra il mantenimento del sequestro e il reato
oggetto di indagine; in via subordinata chiede la revoca della misura cautelare
reale per decorrenza dei termini di durata delle indagini preliminari.

3. Il Procuratore generale in sede ha concluso per
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Si lamenta violazione di legge in relazione
alla incongrua, incompleta e contraddittoria motivazione del provvedimento di
rigetto, poiché il sequestro probatorio dell’intera area interessata
all’infortunio non ha concreta attinenza alle esigenze probatorie in una
situazione processuale in cui è stato già disposto il rinvio a giudizio e sono
scaduti termini per il compimento delle indagini.

Appare dirimente la circostanza che la richiesta di
dissequestro abbia ad oggetto anche l’area non interessata all’infortunio,
ossia l’area di pertinenza dell’immobile e individuabile come l’intera
proprietà immobiliare delimitata dal muro di recinzione, ferma restando
l’esigenza di mantenere il sequestro su quella porzione della proprietà sulla
quale insistevano il cantiere nel quale è posto il macchinario utilizzato dal
dipendente infortunato e la zona di scavo.

A fronte della richiesta motivata da parte
dell’imputato il provvedimento del G.i.p. appare del tutto carente e illogico
laddove si riferisce in maniera generica all’area interessata all’infortunio
mortale” e ad esigenze probatorie del giudice del dibattimento che
risulterebbero compromesse qualora si disponesse il dissequestro, senza
vagliare in alcun modo l’assoluta indifferenza alle medesime esigenze
probatorie della vasta area di proprietà, oltretutto in concomitanza con il
rinvio a giudizio.

Non si vede, infatti, come, anche volendo
salvaguardare possibili esigenze di integrazione probatoria in sede
dibattimentale, possa essere ritenuto necessario il fermo a tempo indeterminato
di tutta la proprietà (immobile non ultimato, senza infissi e bisognevole di
manutenzione), in minima parte interessata alla ricostruzione delle cause del
sinistro mortale, evidentemente dato per accertato nei suoi elementi
costitutivi così da rendere necessaria la verifica dibattimentale.

1.2. Invero, si è ripetutamente sostenuto (cfr.,
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferrazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711;
Sez. 2, n. 29 del 16/11/2016 Cc. (dep. 02/01/2017) Rv. 268835 – 01) che non
esiste la figura autonoma del sequestro del corpo di reato come quartum genus
(rispetto al sequestro probatorio, preventivo e conservativo) suscettibile di
automatica e obbligatoria applicazione in virtù della sola qualità della cosa,
essendo invece necessario che ogni provvedimento diretto all’apprensione della
res ed alla conseguente imposizione del vincolo temporaneo di indisponibilità
su di essa rientri, per le specifiche finalità di volta in volta perseguite, in
uno dei tre menzionati modelli legali.

Corollario di tale principio è che se il sequestro
del corpo di reato è disposto a fini di prova, debbono essere comunque
esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che
giustificano in concreto la necessità dell’acquisizione interinale del bene
“per l’accertamento dei fatti” inerenti al thema decidendum del
processo, secondo il catalogo enunciato dall’art.
187 cod. proc. pen., in funzione cioè dell’assicurazione della prova del
reato per cui si procede o della responsabilità dell’autore.

D’altra parte, che l’apprensione del corpo di reato
non sia sempre necessaria per l’accertamento dei fatti, oltre che dalla comune
esperienza dettata dalla varietà delle vicende processuali, emerge
inequivocamente dalla lettura coordinata della norma del primo comma dell’art. 253 cod. proc. pen. con quella del primo
comma dell’art. 262 cod. proc. pen., la quale,
senza operare alcuna differenziazione tra corpo di reato e cose pertinenti al
reato, prevede la restituzione delle “cose sequestrate” a chi ne
abbia diritto, anche prima della sentenza, “quando non è necessario
mantenere il sequestro a fini di prova”: si riconosce così, per evidenti
ragioni di economia processuale, che, perché trovi legittima giustificazione
l’esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del
giudice del riesame, tali fini, almeno inizialmente, devono in ogni caso
sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il
potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum
essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di
indisponibilità sul bene.

1.3. Il Collegio rileva come nella fattispecie, il
provvedimento impugnato di sequestro dell’immobile e dell’area circostante non
rivela alcuna specifica finalità probatoria per l’accertamento dei fatti reato
né, tantomeno, indica sulla base di quali elementi si renda necessario il
mantenimento del vincolo in parola in vista del dibattimento, di qui
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al Tribunale di Cassino
per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per
nuovo esame al Tribunale di Cassino.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 febbraio 2021, n. 6904
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