Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 marzo 2021, n. 6499

Cartella di pagamento, Opposizione, Scadenza del termine
perentorio, Prescrizione del credito

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza del 24.10.17, la corte d’appello di
Bari ha confermato la decisione con la quale il tribunale della stessa sede
aveva accolto l’opposizione del signor V. ad intimazione di pagamento relativa
a cartella di pagamento emessa da Equitalia nei suoi confronti ed opposta dal
contribuente tardivamente.

2. In particolare, la corte territoriale ha
ritenuto, in applicazione del principio delle sezioni unite nella sentenza
23397/16, che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla
cartella di pagamento aveva determinato la decadenza della impugnazione producendo
la irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine breve
di cinque anni proprio dei crediti contributivi nel termine decennale; in
ragione di tale principio, trattandosi di cartella notificata il 14.2.206,
l’intimazione del 23.2.11 risultava tardiva, essendo ormai il credito
prescritto.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate
Riscossione, succeduta da Equitalia sud Spa, proponeva ricorso affidato a due
motivi, cui resistevano con controricorso sia l’INPS, anche quale procuratore
speciale di SCC Spa, che il V..

4. La causa veniva rimessa alla pubblica udienza con
ordinanza interlocutoria della Sezione VI L del 1.8.19.

 

Motivi della decisione

 

5. Con il primo motivo si lamenta la violazione e
falsa applicazione degli articoli 2946 c.c., 3 legge 335/95, 19 – 49 – 77 e 86 del DPR 602/73, 17- 18-19 e 20 decreto legislativo
46/99, in relazione all’articolo 360 co. 1 n. 3
c.p.c.; il motivo censura la decisione di intervenuta prescrizione del
credito che la corte territoriale ha fondato sulla surrichiamata decisione
delle sezioni unite e sull’applicabilità del termine quinquennale previsto per
il credito in questione, laddove l’attività dell’agente di riscossione è
autonoma ed il relativo diritto di agire in executivis, basato solo sul d.p.r. 602/73 che nessun termine prescrizionale
specifico prevede, è soggetta al termine ordinario decennale, come confermato
peraltro dall’art. 20 del d.lgs. 1129/99 che prevede, “sempre che non  sia decorso il termine decennale di
prescrizione”, il riaffidamento in riscossione delle somme successivamente
al discarico.

6. Con il secondo motivo è dedotta la violazione
dell’articolo 2935 c.c., 25 e 50 DPR 602/73, in relazione
all’articolo 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; la ricorrente deduce in particolare
l’errata individuazione del dies a quo da cui far decorrere la prescrizione,
calcolato dalla Corte di Appello dalla data di notifica della cartella; assume
parte ricorrente che il termine doveva essere individuato nella scadenza dei 60
giorni attribuiti al debitore dal combinato disposto degli articoli 25 comma 2 e 50 comma 1 del DPR 602/73 ai
fini dell’adempimento e prima dello scadere dei quali è impedita ogni azione
esecutiva del concessionario.

7. Occorre preliminarmente rilevare che parte
controricorrente contesta la “legittimazione” dell’Agenzia ad agire
in giudizio per far valere la prescrizione del credito, essendo questa oggetto
di eccezione propria dell’ente titolare del credito.

8. Premesso che non si tratta di questione di
legittimazione ad impugnare in senso tecnico ma di questione di merito relativa
alla titolarità del rapporto giuridico dedotto e del connesso potere di
sollevare eccezioni ad esso relative, occorre rilevare che tale questione non è
stata mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio ed è questione del tutto
nuova, come tale inammissibile in Cassazione.

9. Il primo motivo di ricorso è infondato.

10. Da un lato, come la corte territoriale ha
correttamente rilevato, l’art.
20 invocato dalla ricorrente non attiene in alcun modo ai rapporti tra
contribuente ed ente impositore, riguardando il solo rapporto tra ente
impositore ed agente della riscossione, peraltro limitatamente al riaffidamento
della riscossione all’esito di un discarico. Dall’altro lato, la norma non
potrebbe in alcun modo influire sul decorso del termine più breve, previsto in
linea generale (art. 3 co. 9 e 10
legge n. 335 del 1995) per l’esercizio dei diritti di credito relativi ai
contributi previdenziali.

11. Il secondo motivo è del pari infondato.

12. In linea generale, il termine di prescrizione
del credito presuppone che il diritto relativo possa essere esercitato (2935
cod.civ.).

13. Nella specie, il credito per cui è causa era
sorto nel momento in cui si erano verificati i presupposti di legge per il
pagamento dei contributi previdenziali in questione e quindi è iniziato
decorrere prima ancora della notifica della cartella di pagamento.

14. La notifica della cartella, disciplinata dall’art. 25 del DPR 602/73, è atto
di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del
termine prescrizionale: dal momento della notifica della cartella, il termine
di prescrizione riprende a decorrere (v. Cass.
Sez. L – , Sentenza n. 3741 del 13/02/2017, Rv. 643091 – 01, in relazione
all’effetto interruttivo, ma non anche sospensivo, del precetto che, a
differenza del pignoramento, non implica il sorgere di un giudizio di
esecuzione; cfr. anche Sez. 3 – , Sentenza n. 12239 del 09/05/2019, Rv. 653778
– 01, sull’effetto interruttivo istantaneo del pignoramento, in caso di
chiusura anticipata del procedimento esecutivo per causa non riconducibile al
creditore procedente).

15. Il problema di questa causa è verificare se, una
volta interrotta la prescrizione il termine possa riprendere a decorrere
nonostante l’esistenza di una causa legale che impedisce l’esecuzione del
diritto e quindi esclude le esigibilità del credito.In particolare, poiché il
credito era già sorto ed era già iniziato a decorrere il termine di
prescrizione  poi interrotto, occorre
vedere se sia configurabile una causa legale di sospensione del decorso del
termine per il tempo durante il quale il creditore non può spiegare l’azione
esecutiva per i limiti posti dall’art. 50 del d.p.r. 602/73
(che prevede il “termine per l’inizio dell’esecuzione” e
stabilisce  che “il concessionario
procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di
sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le
disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”).

16. Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi
della questione/ con riferimento però a fattispecie diverse, relative alla
richiesta obbligatoria del  tentativo di
conciliazione, alla lettera di richiesta risarcimento all’assicurazione, alla
richiesta amministrativa all’INAIL per infortunio sul lavoro o malattia
professionale.

17. Al riguardo, in tema di assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 7194 del 11/06/1992, Rv.
477683 – 01) hanno affermato il principio secondo il quale la richiesta del
risarcimento con lettera raccomandata all’assicuratore, ai sensi degli artt. 22 della legge 24 dicembre
1969 n. 990 ed 8 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, convertito, con
modificazioni, in legge 24 novembre 1978 n. 738, determina un’interruzione
istantanea del termine di prescrizione, il quale riprende a decorrere senza
subire differimento o sospensione fino alla scadenza dello “spatium
deliberandi” accordato all’assicuratore stesso, tenendo conto che questo
non incide sulle possibilità di esercizio del diritto del danneggiato (non
identificabili con la sola azione giudiziale), e che, inoltre, le ipotesi di
sospensione della prescrizione sono esclusivamente quelle previste, con
elencazione tassativa, dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ..

18. In particolare, muovendo dalla
“classica” distinzione tra “diritto” ed “azione”,
le Sezioni Unite hanno sottolineato che l’esercizio del diritto, comunque lo si
voglia intendere, è cioè un evento che si colloca nell’ambito del diritto
sostanziale; ed ogni evento di ordine processuale, compresa l’impossibilità di
agire a tutela del diritto medesimo, prima del decorso di un determinato
termine, non può che essere del tutto irrilevante, sicché le condizioni alle
quali il sistema normativo subordina la proponibilità in concreto dell’azione,
in quanto disposizioni interne al meccanismo e che attengono alle modalità di
esecuzione ed espletamento dell’azione, non si configurano come impedimenti
“all’esercizio del diritto” del creditore, e, come tali, non hanno
influenza sulla decorrenza della prescrizione. L’esercizio del diritto, del
resto, non deve avvenire necessariamente mediante l’esperimento dell’azione
giudiziaria, ma può essere attuato anche con qualunque altro atto consentito
dalla legge (art. 2943, ultimo comma, cod. civ.).
D’altra parte – come già accennato – alla possibilità legale, e quindi alla
decorrenza della prescrizione, non ostano gli impedimenti di fatto che il
titolare del diritto incontri riguardo all’esercizio in concreto. Se questo è
reso difficile o anche impossibile, in fatto, dalla relazione che intercorra
tra le parti del rapporto o dalla 
condizione in cui si trovi lo stesso titolare, operano semmai le cause
di sospensione della prescrizione, ma non vi è dubbio che la prescrizione
decorra fin dal momento della possibilità legale di esercizio del diritto, che,
nella specie, ha inizio con il sorgere del diritto medesimo.

19. Per altro verso, le cause di sospensione del
decorso della prescrizione sono tassativamente previste dal codice civile negli
artt. 2941 e 2942
cod. civ., sicché non è consentito, in mancanza di una esplicita
disposizione legislativa, aggiungervene altre; né, quindi, nella specie, può
affermarsi – in carenza di una esplicita norma ad hoc – che il termine di
sessanta giorni in questione debba ritenersi come una ulteriore sospensione “ex
lege” della prescrizione, sospensione introdotta successivamente da parte
del legislatore.

20. Nello stesso senso, in precedenza, Sez. 3,
Sentenza n. 3621 del 02/05/1990 (Rv. 466954 – 01), che ha valorizzato la
possibilità per il creditore di porre in essere durante il termine atti
ulteriori (quali la richiesta della prestazione o atti conservativi) idonei
alla ulteriore interruzione del termine.

21. In materia di assicurazione INAIL, già questa
Sezione aveva affermato tempo addietro (Sez. L, Sentenza n. 5894 del
07/11/1981, Rv. 416647 – 01) che, se per il collegamento tra gli artt. 111 e 112, primo
comma, del T.U. Approvato con d.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124, l’azione diretta a conseguire le prestazioni dell’Assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è
soggetta al termine di prescrizione speciale di tre anni (dall’evento
assicurato) e il corso del termine rimane sospeso durante la liquidazione in
via amministrativa dell’indennità (da esaurirsi, peraltro, nel termine di  centocinquanta giorni per il procedimento
previsto dall’art. 104
del testo unico citato), al di fuori dei casi previsti, nessun altro atto
diverso dalla proposizione dell’azione giudiziaria può avere efficacia
sospensiva o interruttiva della prescrizione (Conf. 4357/79, mass. n. 400867).

22. Più di recente, sempre questa Sezione (Sez. L,
Sentenza n. 13046 del 01/06/2006, Rv. 589715 – 01) ha esaminato problema
analogo in relazione al tentativo di conciliazione nelle controversie di
lavoro, affermando che il disposto del secondo comma dell’art. 410 cod. proc. civ. distingue, in base al suo
inequivoco tenore letterale, tra gli effetti che il tentativo obbligatorio di
conciliazione preventivo previsto per le controversie di lavoro esplica ai fini
dell’interruzione della prescrizione 
dalle conseguenze da esso scaturenti con riferimento alla sospensione
dei termini decadenziali, con la conseguenza – anche in virtù del carattere
tassativo riconducibile alle ipotesi di sospensione della prescrizione
risultanti dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ. – che la comunicazione della
richiesta di espletamento di tale tentativo non comporta anche la sospensione
del termine di prescrizione del diritto azionato sino al termine di venti
giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa.

23. Le richiamate sentenze guidano l’interprete alla
soluzione del problema oggetto di questa controversia, consentendo di affermare
l’effetto interruttivo, ma non anche sospensivo, della prescrizione ad opera
della notifica della cartella esattoriale; in relazione a ciò, il dies a quo da
cui decorre la prescrizione del credito è costituito dalla data di notifica
della cartella esattoriale, restando irrilevante il termine di 60 giorni
attribuite al debitore dal combinato disposto degli articoli 25 comma 2 e 50 comma 1 del DPR 602/73 ai
fini dell’adempimento e prima dello scadere dei quali è impedita ogni azione
esecutiva del concessionario.

24. Per quanto detto, il ricorso deve essere
rigettato.

25. Le spese seguono la soccombenza quanto al
rapporto tra Agenzia e contribuente, e vanno distratte in favore dell’avvocato
A.P..

Le spese di lite vanno invece compensate tra Agenzia
ed INPS, considerato che l’INPS non ha spiegato specifiche deduzioni in ordine
al problema controverso in questa sede.

26. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, ove
dovuto.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso; compensa le spese tra Agenzia e
INPS; condanna la ricorrente al pagamento in favore del V. delle spese di lite,
che liquida in euro 4000 per compensi professionali e 200 per esborsi, oltre
spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore
dell’avvocato A.P..

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma
ibis dello stesso art. 13, ove
dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 marzo 2021, n. 6499
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: