Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 aprile 2021, n. 9766

Istanza di rimborso della maggiori imposte trattenute
dell’Inps, Riconoscimento della tassazione ordinaria anziché di quella
separata applicata, Assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà del
personale addetto al servizio di riscossioni dei tributi erariali, Tassazione
separata, applicabile limitatamente alla stipula degli accordi collettivi
intervenuti entro il 31 marzo 1998

 

Considerato in fatto

 

1. A.P. proponeva ricorso davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Roma avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia
delle Entrate sull’istanza di rimborso della maggiori imposte (Irpef,
Addizionale Regionale e Addizionale Comunale ) trattenute dell’Inps, in veste di
sostituto d’imposta, per effetto del riconoscimento della tassazione ordinaria
anziché di quella separata applicata sugli assegni straordinari erogati dal
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della
riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al
servizio di riscossioni dei tributi erariali.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva
il ricorso ritenendo applicabile la normativa fiscale di favore per il
contribuente anche dipendenti bancari del ramo del credito.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle
Entrate e la Commissione Tributaria della Regione rigettava l’appello sul
presupposto che, anche se non espressamente richiamato dai decreti ministeriali
riguardanti i due diversi fondi di solidarietà, andava comune applicato l’art. 59 comma 3 l. 449/1997 che
prevede la tassazione separata ex art.
17 DPR 917/86.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso
per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente non si è costituito.

 

Ritenuto in diritto

 

1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 d.m. 375/2003, del d.m. 158/2000 letti in combinato disposto con l’art 59, comma 3 della I. 449/1997
così come autenticamente interpretato dall’art 26 comma 23 della I. 448/1998
nonché con l’art. 2 comma 28 l.
662/1996 in relazione all’art 360 1° comma nr.
3 cpc; in particolare si critica la sentenza impugnata per aver
erroneamente applicato agli addetti al settore della riscossione dei crediti
erariali la tassazione separata pur non contenendo il d.m 375/2003 alcun richiamo al regime speciale introdotto
dall’art. 59 comma 3 della I.
449 del 1997.

2. Il motivo è fondato

2.1. La materia in esame è stata regolamentata con
un primo intervento normativo costituito dall’art.2 comma 28 della I. 662 del 1996
che, al fine di assicurare un sostegno al reddito dei soggetti impiegati in
attività di pubblica utilità interessate da processi di ristrutturazione
aziendale nel perimetro del settore pubblico, comprendente anche le attività
consistenti nella raccolta ed erogazione del credito e quella di riscossione
dei tributi e dei crediti erariali, ha previsto l’istituzione presso l’Inps di
fondi destinati ad erogare assegni ed indennità straordinari a favore di dipendenti,
demandando alla contrattazione collettiva la definizione delle concrete
modalità di erogazione degli importi

2.2 Successivamente è intervenuto l’art 59 comma 3 legge 449/1997
che ha disposto quanto segue:<< Mediante accordi con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati
anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito
ai sensi dell’articolo 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo
1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione
collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che
determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga
agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi
riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione
cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi
stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a)
prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare,
anche ratealmente, in conformità all’articolo
17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti,
nonché in conformità all’articolo
6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al
medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del testo unico delle
imposte sui redditi, come modificato dall’articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni
eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il
settore del credito in luogo dei datori di lavoro;

b) adottare, in via prioritaria, il criterio della
maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a
pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, purché siano
contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della
corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica,
nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell’indennità di
mobilità di cui all’articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di
lavoro>>.

2.3 Il complesso normativo sopra passato in rassegna
prevede, mediante il richiamo all’art.
17 TUIR, la favorevole disciplina fiscale della tassazione separata, che,
tuttavia trova applicazione limitatamente alla stipula degli accordi collettivi
intervenuti entro il termine del 31.3.1998.

2.4 II regime introdotto dall’art. 59 comma 3 I. citata ha
trovato attuazione con riferimento ai dipendenti degli istituti bancari addetti
a mansioni e funzioni inerenti alle attività creditizie. In particolare il d.m. 28.4.2000 nr 158 nell’introdurre <<il
Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno
del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale dipendente dalle imprese di credito>> ha
richiamato nelle premesse il regime transitorio di cui all’art. 59 comma 3 I. 449/1997.
Nel preambolo si richiama il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio
1998 con cui, in attuazione e nei termini previsti dalla citata disposizione
legislativa

2.5 Il d.m. 24.11.2003
recante il <<Regolamento per l’istituzione del Fondo di solidarietà per
il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della
riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della
riscossione tributi >> non richiama nella premessa l’art 59 comma 3 legge 449/1997
ma il solo art. 2 comma 28 della
I. 662 del 1996 e fa riferimento ad al contratto collettivo stipulato nel
2001 e ,quindi, oltre i termini previsti dalla citata normativa transitoria.

2.6 Dalla ricognizione della suespota normativa può
quindi affermarsi che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata
sentenza, il favorevole regime della tassazione separata può trovare
applicazione unicamente nei riguardi del personale addetto alla attività di
raccolta e distribuzione presso il pubblico del credito come previsto dal dm
nr. 258/2000 attuativo della disciplina transitoria di cui all’art 59 comma 3 I. 449/1997 e
non anche al personale addetto al servizio di riscossione dei tributi
assoggettato alla diversa disciplina prevista dal d.m.
375/2003.

2.7 Orbene risulta incontestabilmente accertamento
in punto di fatto che la ricorrente, dipendente del Monte dei Paschi di Siena,
abbia ricoperto mansioni di riscossione di crediti erariali e per tale ragione
sia stata ammesso a beneficiare del fondo istituito per gli addetti di questo
settore regolamentato dal d.m. 375 del 2003 e
non del diverso fondo previsto per il lavoratori svolgenti mansioni afferenti
al settore creditizio di cui al diverso d.m. nr 258/2000.

2.8 Il secondo motivo con il quale si deduce
violazione e falsa applicazione dell’art
19, comma 4 bis del dPR 22 12.1986 in relazione alla richiesta da parte
della contribuente dell’aliquota agevolata prevista dall’art. 17, comma 4 bis dPR 917/1986,
non esaminata dai giudici di merito per effetto dell’accoglimento motivo
principale, è assorbito.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con
conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria del
Lazio in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese
del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

– accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il
secondo cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione anche in ordine alla
regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

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