Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 9913

Recupero di sgravi contributivi, Violazione del diritto di
precedenza alla ex dipendente licenziata, Rinuncia preventiva al diritto di
prelazione, pur valida nei rapporti tra privati, non opponibile all’INPS,
Sostituzione vera e propria tra due lavoratori, Impedire operazioni elusive di
mera sostituzione di un lavoratore con altro più vantaggioso, Nuove assunzioni
decise dall’imprenditore nella “stessa qualifica” dei licenziati, Sostanziale
coincidenza tra le professionalità di cui l’azienda abbisogna e quella
posseduta da questi ultimi

 

Rilevato che

 

1. con ricorso depositato il 9.10.2017 la T.S.L. srl
ha proposto opposizione all’avviso di addebito emesso dall’INPS per il recupero
di sgravi contributivi, di cui la società aveva beneficiato per l’assunzione in
data 16.7.2014 del lavoratore M.L., e che l’Istituto assumeva non spettanti per
la violazione del diritto di precedenza riconosciuto alla ex dipendente B.N.,
licenziata il 28.3.2014;

2. il Tribunale di Trieste ha accolto l’opposizione
ritenendo che la lavoratrice avesse diritto di precedenza;

3. la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n.
280, pubblicata il 31.12.18, ha respinto l’appello dell’INPS;

4. ha giudicato valida la rinuncia da parte della
lavoratrice B. N. rilevando che il diritto di precedenza alla riassunzione, di
cui all’art. 15 della legge n.
264 del 1949, sorge all’atto del licenziamento e che da questo momento
decorre il termine di sei mesi per l’esercizio dello stesso, con la conseguenza
che la lavoratrice aveva rinunciato ad un diritto di cui poteva disporre;

5. nonostante tale rilievo, i giudici di appello
hanno, comunque, riconosciuto che la violazione del diritto di precedenza
costituisce condizione ostativa al godimento degli sgravi contributivi, come
disposto dall’art. 4, comma 12,
lett. b) della legge n. 92 del 2012, sostituito dall’art. 31, comma 1, lett. b) del
d.lgs. n. 81 del 2015; che, data la natura inderogabile della disciplina
previdenziale, la rinuncia preventiva al diritto di prelazione, se pure valida
nei rapporti tra privati, non è opponibile all’INPS, con la conseguenza che il
datore di lavoro, nei sei mesi precedenti la nuova assunzione, deve comunque
offrire il posto al dipendente licenziato (come previsto anche dalla circolare INPS n. 137 del 12.12.12); ciò in
coerenza con la ratio della normativa volta ad impedire operazioni elusive di
mera sostituzione di un lavoratore con altro più vantaggioso;

6. hanno precisato, aderendo a tale interpretazione,
che il diritto di precedenza deve ritenersi operante solo ove si realizzi una
sostituzione vera e propria tra due lavoratori, il che si verifica quando il
lavoratore licenziato e quello neo assunto hanno profili professionali e
mansioni identici o almeno fungibili;

7. hanno accertato in fatto che B. N. e M.L. erano
inquadrati in livelli diversi (rispettivamente II e III del CCNL) ed erano
addetti a mansioni differenti per contenuto e tipologia (la prima addetta
all’acquisizione di nuovi clienti e al marketing per il mercato turco, alla
compilazione di certificati sanitari e ai rapporti con terzi e con la pubblica
amministrazione, con sede di lavoro prevalente presso l’ufficio in Porto Nuovo;
il secondo era addetto alla emissione di bolle per l’import-export presso
l’ufficio di Fernetti), circostanze mai contestate dall’INPS, che si era
limitato ad osservare come entrambi avessero la qualifica di impiegati;

8. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso
per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso,
illustrato da successiva memoria, la T.S.L. srl;

9. la proposta del relatore è stata comunicata alle
parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi
dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

 

Considerato che

 

10. con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, I. n. 223 del 1991,
dell’art. 4, comma 12, I. n. 92
del 2012, come sostituito dall’art.
31, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2015, dell’art. 2697 cod. civ.;

11. l’Istituto ricorrente ha censurato la sentenza
d’appello nella parte in cui ha ritenuto non operante il diritto di precedenza
per essere i due lavoratori inquadrati in diversi profili professionali ed
adibiti a mansioni differenti, sebbene il requisito della identità dei profili
e delle mansioni non sia richiesto dall’art. 4, comma 12 cit.;

12. il ricorso è fondato;

13. ai sensi dell’art. 15, comma 6, I. n. 264 del
1949, “I lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di
personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda
entro un anno”; il termine di un anno è stato ridotto a sei mesi, dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 297 del 2002;

14. il comma 7 del medesimo art. 15, aggiunto dalla
I. n. 1618 del 1962, prevedeva: “A tal fine i datori di lavoro debbono
dichiarare all’atto della presentazione delle richieste, sia nominative che
numeriche, se vi siano stati, entro l’anno precedente, dipendenti della stessa
qualifica licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi”;
questa disposizione è stata abrogata ad opera del d.lgs. n. 297 del 2002, art. 8;

15. l’art.
8, I. n. 223 del 1991, stabilisce al comma 1: “Per i lavoratori in
mobilità ai fini del collocamento si applica il diritto di precedenza
nell’assunzione di cui al sesto comma dell’articolo 15 della legge 29
aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni”;

16. la legge
n. 92 del 2012, all’art. 4, comma 12, “Al fine di garantire
un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, ivi compresi quelli
previsti dall’articolo 8, comma
9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ride finiti dalla
presente legge”, ha fissato alcuni principi generali applicabili agli
incentivi per le assunzioni; in particolare, al comma 12, lett. b), ha
previsto: “b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto
di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi
anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto
di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere
stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine” (v. sul punto circolare
INPS n. 137 del 2012);

17. analoga disposizione è contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2015, all’art. 31,
comma 1, lett. b);

18. questa Corte, in relazione al diritto di
precedenza alla riassunzione, riconosciuto ai lavoratori licenziati per
riduzione di  personale dall’art 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (cui
rinvia integralmente l’art. 8, primo comma,
della legge n. 223 del 1991), ha affermato che “il datore di lavoro
che assuma lavoratori diversi (in luogo di quelli licenziati) entro il suddetto
termine annuale (riferito alla stipulazione di relativi contratti) può
sottrarsi alla responsabilità per inadempimento, ex art.
1218 cod. civ., ed al conseguente obbligo di risarcimento del danno, solo
ove fornisca la prova della assoluta inevitabilità della scelta, sotto il
profilo delle professionalità assolutamente peculiari da acquisire all’azienda
ovvero della impossibilità di procedere alla stipulazione di contratti dei
quali potrebbero essere parti gli ex dipendenti”, (Cass. n. 14293 del 2002);

19. la decisione appena richiamata, se pure relativa
ad una fattispecie (domanda di risarcimento danni per violazione del diritto di
precedenza, disciplinata dall’art.
15, I. n. 264 del 1949, nel testo comprensivo del comma 7, poi abrogato dal
d.lgs. 297 del 2002, che faceva espresso
riferimento all’assunzione di “dipendenti della stessa qualifica
licenziati”) diversa da quella in esame, ha enunciato principi di valenza
generale e che risultano rilevanti e significativi ai fini della questione
oggetto di causa; in particolare, nella citata sentenza
n. 14293 del 2002, è affermato: “…l’ulteriore condizione per
l’insorgenza del diritto di precedenza, quale si desume dal comma settimo dell’art. 15 I. 264/1949, che si
tratti cioè di nuove assunzioni decise dall’imprenditore nella “stessa
qualifica” dei licenziati, si deve intendere realizzata quando vi sia
sostanziale coincidenza tra le professionalità di cui l’azienda abbisogna e
quella posseduta da questi ultimi.

Sarebbe irragionevole e non conciliabile con la
ratio delle disposizioni in tema di diritto di precedenza leggere l’espressione
“stessa qualifica” come identità di livelli di inquadramento
formale”; la ratio di dette disposizioni è, infatti, individuata
attraverso il riferimento al “principio dell’assoluta preminenza
dell’interesse al posto di lavoro dei dipendenti coinvolti nella vicenda di
riduzione di personale”;

20. in relazione alla vicenda oggetto di causa,
regolata ratione temporis dalle disposizioni di cui alla I. n. 92 del 2012 e successive modifiche, ed in
cui costituisce circostanza pacifica l’assunzione del M. prima dei sei mesi dal
licenziamento della B., titolare del diritto di precedenza, i principi
enunciati dalla richiamata sentenza di questa Corte devono trovare puntuale
riscontro, a maggior ragione data l’ampiezza della previsione introdotta nel
2012; con la conseguenza che il datore di lavoro, pacificamente onerato della
prova degli elementi costitutivi del diritto allo sgravio (v. Cass. n. 1157 del 2018; n. 21898 del 2010), deve
dimostrare che la nuova assunzione dalle liste di mobilità (e quindi la mancata
offerta del lavoro agli ex dipendenti titolari del diritto di precedenza) ha
rappresentato una scelta inevitabile, a causa delle professionalità
assolutamente peculiari da acquisire all’azienda ovvero dell’impossibilità di
procedere alla stipulazione di contratti dei quali potessero essere parti gli
ex dipendenti;

21. la sentenza impugnata, poiché ha ritenuto
soddisfatto l’onere di prova di parte datoriale sull’unico rilievo dell’essere
i due lavoratori, la persona licenziata ed il neo assunto, inquadrati in due
distinti livelli contrattuali, rispettivamente il II e il III del CCNL
applicato, pur avendo essi la medesima qualifica di impiegati, ha male
interpretato le disposizioni oggetto del motivo di ricorso, non attenendosi ai
principi enunciati da questa Corte e sopra richiamati;

22. la Corte di merito avrebbe dovuto esigere, ai
fini del diritto allo sgravio vantato dalla società attuale controricorrente,
la dimostrazione che l’assunzione del nuovo lavoratore dalle liste di mobilità
rispondesse ad una esigenza di specifica professionalità, non suscettibile di
essere soddisfatta nel rispetto del diritto di precedenza di cui era titolare
la ex dipendente licenziata;

23. per tali ragioni la sentenza impugnata deve
essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa
composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Trieste, in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 9913
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