Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 aprile 2021, n. 9827

lllegittimità del licenziamento, Violazione dei criteri di
scelta, Risarcimento del danno, Impugnativa del licenziamento collettivo,
Decadenza dall’impugnativa

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 30 luglio 2018, la Corte
d’appello di Napoli, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ISVEIMER –
Istituto per lo sviluppo economico dell’Italia meridionale – S.p.A., ha
riformato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda
avanzata da G.E., aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato
al lavoratore in data 16/12/1998 e condannato la società al risarcimento del
danno, pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla medesima data
sino all’1/12/2000, epoca di cessazione dell’attività aziendale, oltre
accessori.

1.1. In particolare, il giudice di secondo grado ha
ritenuto non condivisibili le considerazioni svolte dal Tribunale con riguardo
alla natura ed agli effetti della impugnativa del licenziamento collettivo,
reputando il lavoratore decaduto dall’impugnativa del recesso nonché prescritta
l’azione volta ad aggredirlo alla luce dell’intervenuta impugnativa giudiziale
nel 2009, a distanza, quindi, di undici anni dalla data del licenziamento.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso,
assistito da memoria, G.E., affidandolo ad un unico, articolato motivo.

2.1. Resiste, con controricorso, la ISVEIMER S.p.A.
in liquidazione.

 

Considerato in diritto

 

1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la
violazione degli artt. 4,
commi 3, 9 e 12 e 5 comma 3
della legge n. 223 del 23/07/1991, nonché dell’art. 18 L. n. 300 del 1970 e 1442 cod. civ., con riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per aver la sentenza
di secondo grado ritenuto che il recesso intimato al ricorrente fosse
annullabile e non affetto da inefficacia, giusta il disposto di cui all’art. 4 comma 12 L. n. 223 del 1991.

In particolare, parte ricorrente allega che
nell’accordo sottoscritto con le O.O.S.S. in data 25/11/1998 non risultavano
indicati i criteri di scelta richiesti dal mentovato art. 4, lasciandosi i
Liquidatori liberi di procedere secondo la massima discrezionalità e senza
possibilità, quindi, di controllo sui licenziamenti attuati nel tempo.

1.1. Il motivo è infondato e, pertanto, non può
essere accolto. Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta, sin dalla
prospettazione della vicenda dinanzi al giudice di primo grado, la omissione
nelle comunicazioni dei criteri di scelta.

Giova premettere, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 5, comma III, legge n. 223
del 1991, il recesso di cui all’art. 4 comma 9 è inefficace
qualora sia intimato senza l’osservanza della forma scritta o in violazione
delle procedure richiamate dall’art.
4 comma 12 ed è annullabile per violazione dei criteri di scelta previsti
dal comma 1 della medesima disposizione.

Il comma 12 statuisce che le comunicazioni di cui al
comma 9 siano prive di efficacia ove effettuate senza l’osservanza della forma
scritta e delle procedure previste dalla norma e che gli eventuali vizi della
comunicazione di cui al comma 2 possono essere sanati, ad ogni effetto di
legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura
di licenziamento collettivo.

1.2. Orbene, appare evidente già dalla piana lettura
della disposizione normativa che, al di là delle ipotesi di licenziamento privo
della forma scritta – inefficace de jure già in base ai principi generali –
possa ipotizzarsi il difetto di efficacia della comunicazione inerente il
recesso soltanto qualora non risultino rispettate le procedure previste dalla
legge e posto che eventuali vizi relativi alla comunicazione alle
rappresentanze sindacali di cui al comma 2 dell’art. 4 medesimo possono in
ogni caso essere sanate nell’ambito dell’accordo sindacale che venga concluso
nel corso della procedura di licenziamento collettivo.

In particolare, l’art. 5 comma III della legge n.
223 del 1991, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte
dall’art. 1, comma 46, L. 28
giugno 2012, n. 92, stabilisce che qualora il licenziamento sia intimato
senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui
all’articolo 18, primo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di
violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, si
applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di
violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui
al quarto comma del medesimo articolo
18.

Conseguenza della lamentata violazione sarà,
comunque, come ovviamente nel caso di specie, la possibilità di esercitare
l’azione di annullamento del licenziamento intimato.

2. Deve, quindi, osservarsi come già con riguardo
alla decadenza dall’impugnativa, questa Corte (Cass. n. 10343 del 19.05.1996, n. 18216 del 21.8.2006, n. 5545 del 9.3.2007, n.
5107 del 3.3.2010) abbia precisato, come correttamente evidenziato dal
giudice di secondo grado, che l’ordinamento prevede per la risoluzione del
rapporto di lavoro una disciplina speciale, diversa da quella ordinaria,
all’interno della quale è stato inserito un termine breve di decadenza
(sessanta giorni) per l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore
(L. n. 604 del 1966, art. 6,
nonché, per quanto qui interessa, L. n. 223 del 1991, art. 5,
comma 3) all’evidente fine di dare certezza ai rapporti giuridici e garanzia
della certezza della situazione di fatto determinata dal recesso datoriale,
ritenendo tale certezza valore preminente.

Al lavoratore che non abbia impugnato nel termine di
decadenza suddetto il licenziamento è precluso, conseguentemente, il diritto di
far accertare in sede giudiziale la illegittimità del recesso e di conseguire
il risarcimento del danno, nella misura prevista dalle leggi speciali (L. n. 604 del 1966, art. 8 e L. n. 300 del 1970, art. 18).

Qualora peraltro, tale onere non venga assolto, il
giudice non può conoscere della illegittimità del licenziamento neppure per
ricollegare, di per sé, al recesso conseguenze risarcitorie di diritto comune:
la decadenza, infatti, impedisce al lavoratore di richiedere il risarcimento del
danno secondo le norme codicistiche ordinarie, nella misura in cui non consente
di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del licenziamento.

Il sistema delle preclusioni non muta là dove, come
nella specie, si versi in una ipotesi di impugnativa riguardante vizi del
procedimento del licenziamento collettivo, essendo stato precisato (fra le
altre, Cass. n. 10235 del 4.5.2009) che la
decadenza dall’impugnativa del licenziamento, individuale o collettivo,
preclude l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del recesso e la tutela
risarcitoria di diritto comune, venendo a mancare il necessario presupposto,
sia sul piano contrattuale, sia sul piano extracontrattuale, ove il
comportamento illecito dello stesso datore consista, in sostanza, proprio e
soltanto nell’illegittimità del recesso.

Anzi, proprio con riferimento ai licenziamenti
collettivi, è stato affermato più di recente (Cass.
n. 31992 /2018) che dalla stessa lettura degli artt. 5, comma 3, L. n. 223/91
(ante riforma) e 6 L.n.604/66,
si evince che ancor prima della modifica, ad opera dell’art.1, comma 46, L. n. 92/2012
del menzionato art.5 (che previde esplicitamente l’applicazione ai
licenziamenti collettivi del regime di impugnazione di cui all’art. 6 novellato della L. n. 64/66),
tale ultima norma (art. 5,
comma 3, L. n. 223/91 ante riforma), pur non menzionando esplicitamente l’art. 6 della L. n. 604/66 in
tema di impugnazione del licenziamento, ne riproduceva esattamente il contenuto
(“il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a
rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento delle
organizzazioni sindacali”); talché deve ritenersi che il detto art.1, comma 46, L. n. 92/2012
(“Ai fini dell’impugnazione del licenziamento (collettivo) si applicano le
disposizioni di cui all’art.6
della legge 15 luglio 1966 n. 604 e successive modificazioni”) non
abbia affatto natura innovativa (con conseguente effetto ex nunc), bensì
ricognitiva del regime normativo applicabile all’impugnazione del licenziamento
collettivo, con la conseguenza, derivante dalla soggezione ab origine al regime
impugnatorio di cui all’art. 6
L. n.604/66, dell’applicabilità, ai licenziamenti collettivi, anche della
successiva disciplina in tema di decadenza dall’impugnazione

2.1. Quanto alla questione del regime prescrizionale
applicabile, si è affermato (Cass. n. 10343/2016
cit., Cass. 11/09.2018, n. 22072, Cass. n. 24366
dell’1/12/2010) che una volta che, a mezzo di atto stragiudiziale, sia
stata evitata la decadenza prevista dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966,
la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo
deve essere in ogni caso proposta nel termine quinquennale di prescrizione di
cui all’art. 1442 cod. civ., che decorre dal
giorno di ricezione dell’atto di intimazione, (in senso conf. v. anche Cass. Sez. Lav. n. 18732 del 6.8.2013 secondo cui
la prescrizione quinquennale dell’azione volta ad impugnare il licenziamento
illegittimo determina – al pari della decadenza dall’impugnativa del
licenziamento – l’estinzione del diritto di far accertare l’illegittimità del
recesso datoriale e, quindi, di azionare le conseguenti pretese risarcitorie,
residuando, in favore del lavoratore licenziato, la sola tutela di diritto
comune per far valere un danno diverso da quello previsto dalla normativa
speciale sui licenziamenti, quale ad esempio quello derivante da licenziamento
ingiurioso).

E’ evidente che a tale principio non si sottrae il
caso di specie, nel quale, intimato il licenziamento nel 1998, al momento
dell’impugnativa, nel 2009, il termine di prescrizione quinquennale era
ampiamente trascorso; immaginare una imprescrittibilità dell’azione di
annullamento sarebbe, d’altro canto, contrario al principio fondamentale della
certezza dei rapporti giuridici nell’ambito delle preclusioni dipendenti da
cause di decadenza e di estinzione dei diritti all’interno dello stesso sistema
dell’impugnativa dei licenziamenti.

4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il
ricorso deve essere respinto.

4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.

4.1.1. Sussistono i presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per ciascun ricorso, a norma
dell’art. 1 -bis dell’articolo 13
comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente
alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che
liquida in complessivi euro 5.250,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi,
oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.
1 – bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

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