Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10717

Tributi, IRPEF, Dirigente, Trattamento di previdenza
integrativa aziendale, Liquidazione in forma capitale, Trattamento tributario

 

Ritenuto che

 

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione
della CTR del Piemonte, n. 1469/4/2018 dep. il 24 settembre 2018, emessa a
seguito di rinvio (Cass. n. 24005/2016), al fine di accertare – sulla base dei
principi affermati da S.U. n. 13642/11- la
ricorrenza o meno del diritto al rimborso ad A.C., ex dirigente E., della
maggiore Irpef anno 2000 corrisposta sulle somme erogate a titolo di
liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale
erogato dal fondo Fondel-Pia.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

 

Considerato che

 

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza
per violazione degli artt. 1
comma 2 d.lgs. 546/92 e 384 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c. e col secondo motivo omesso
esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
in materia di prestazioni di previdenza integrativa – FondE./PIA – in relazione
al mancato accertamento degli importi provenienti dalla liquidazione del
rendimento di polizza cui applicare l’aliquota applicabile sul rendimento
derivante dall’investimento del capitale erogato.

2. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono
fondati.

2.1. La pronuncia di cassazione con rinvio vincolava
il giudice ad quem ad accertare an e quanturn del rendimento di capitale degli
accantonamenti del fondo impiegati sul mercato, solo rispetto a questo
rendimento giustificandosi la tassazione con aliquota del 12,50% in
applicazione dei principi di cui a SU n.
13642/2011.

2.2. Il giudice di rinvio ha eluso tale
accertamento, incorrendo nel denunciato vizio, laddove ha omesso la necessaria
concreta verifica prescritta dalla Cassazione, limitandosi ad affermare che
“trattasi di liquidazione di rendimenti” sulla base “delle
evidenze di causa e, in particolare, delle due certificazioni dell’E.”.

Ciò è in contrasto con la sentenza che aveva
rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale perché procedesse –
previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo FONDE./P.I.A. nel
corso degli anni – ad accertare se e quando, sulla base delle norme
contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati
effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati
dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle
eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; e sulla scorta di
tale indagine, quantificare la parte della somma complessivamente erogata al
contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul
mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del
lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolare l’imposta dovuta dal
contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio)
applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina
dettata dalla L n. 482 del 1985,
art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di
cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art.
16, comma 1, lett. a) e art. 17.

3. La CTR non si è pertanto adeguata ai principi di
diritto richiamati dalla sentenza di rinvio e coerenti con la giurisprudenza di
legittimità, per la quale, per un verso (Cass. nn. 10907/2019, 10285/2017, e 24525/2017),
per “rendimento netto” s’intendono le somme derivanti dall’effettivo
investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate
attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di
capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni
previdenziali concordate; per altro verso, si deve escludere che possa
considerarsi quale “rendimento” ottenuto quello corrispondente alla
redditività sul mercato dell’intero patrimonio E. (Cass. nn. 10907/2019, 4941/2018,
5436/2018).

3.1. La CTR, infatti, limitandosi ad affermare che
“trattasi di liquidazione di rendimenti” sulla base “delle
evidenze di causa e, in particolare, delle due certificazioni dell’E.” non
ha verificato specificamente, così come indicato dalla sentenza di rinvio, se e
in che misura gli accantonamenti dei fondo avessero generato un effettivo
rendimento di mercato finanziario (su fattispecie analoghe, ex multis, Cass. N.
720/2017 e Cass. N. 12267/2017, n.
10347/2017).

3.2. Affinché sia eseguito siffatto decisivo
accertamento (se del caso mediante consulenza tecnica d’ufficio), individuando
quale parte di indennità ricevuta sia ascrivibile a rendimenti frutto
d’investimento sui mercati di riferimento, senza che lo stesso possa dirsi
sufficientemente assolto attraverso il mero rinvio al conteggio proveniente
dall’E., non contenendo questo alcuna specificazione sui criteri utilizzati per
la quantificazione della voce rendimento e non chiarendo, perciò, se si tratta
di un incremento della quota individuale del Fondo, attribuita al dipendente in
forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato occorre pertanto
disporre nuovo rinvio, previa cassazione dell’impugnata sentenza, alla C.T.R. “perché
accerti se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i
capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti
sul mercato, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo
sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole
posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte
della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al
rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato
mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi,
calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del
suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%,
secondo la disciplina dettata dalla L n. 482 del 1985, art. 6;
fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al
TUIR, art. 16, comma 1, lett. a) e
art. 17” (v., in termini, Cass. sez. V n. 23472/16, n. 10347/2017, n.
5494/2020).

4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza
cassata con rinvio per un nuovo esame alla CTR del Piemonte, che provvederà
anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla CTR del Piemonte in diversa composizione.

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