Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 aprile 2021, n. 11072

Cessazione del rapporto di lavoro, Domanda di riconoscimento
dell’indennità di presenza, delle festività soppresse e ferie non godute,
Pagamento di indennità stipendiali, Proposizione di distinte azioni
giudiziarie

 

Rilevato che

 

La Corte d’appello di Bari confermava la sentenza di
primo grado che aveva dichiarato improponibile, stante l’indebito frazionamento
del credito derivante da unico rapporto obbligatorio, la domanda con la quale
D.L.G., dipendente del Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’amministrazione Penitenziaria, aveva chiesto il riconoscimento
dell’indennità di presenza, delle festività soppresse e ferie non godute per
gli anni dal 2002 fino al 16/1/2005, oltre al pagamento di alcune indennità
stipendiali (assegno di incollocabilità, dirigenza superiore, funzione,
differenze RIA, assegno ex art. 44 RD 1290/1922, benefici ex I. 177/76,
benefici integrazione emolumenti pensionistici e integrazione stipendiale);

rilevavano i giudici del merito che, a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro, il D.L. aveva promosso più controversie nei
confronti del Ministero, le quali avevano in comune la domanda prodromica di
accertamento della illegittimità del decreto di cessazione dal servizio, e che
il ricorrente non aveva neppure dedotto l’esistenza di un interesse alla tutela
processuale frazionata, come richiesto da SU n.
4090 del 16/02/2017;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione
D.L.G. con unico motivo;

resiste il Ministero con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata
alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio non partecipata;

con unico motivo il ricorrente deduce violazione di
plurime norme e dell’art. 100 c.p.c. per omessa
considerazione dell’interesse del ricorrente alla tutela processuale frazionata
(360 n. 3 e 5 c.p.c.), osservando che, ad
esclusione che per due domande (attribuzione di dirigenza superiore e assegno
di funzione), espressamente rinunciate, le altre indennità richieste non erano
mai state oggetto di ricorsi giudiziari, mentre tutti i giudizi promossi
avevano petitum e causa petendi completamente diversi (ad esempio risarcimento
dei danni da mobbing, annullamento di bandi, assegno di valorizzazione);

va rilevato che Cass.
S.U. n. 4090 del 16/02/2017 ha affrontato specificamente la questione
“se, una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore debba avanzare
in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che sono maturate
nel corso del suddetto rapporto o che trovano titolo nella cessazione del
medesimo e se il frazionamento di esse in giudizi diversi costituisca abuso
sanzionabile con l’improponibilità della domanda”, pervenendo alla
conclusione, seguita dalla giurisprudenza successiva (ex multis Cass. n. 17893
del 06/07/2018, Cass. n. 6591 del 07/03/2019), che le domande aventi ad oggetto
diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto
di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, a meno
che le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto
tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo
ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso
fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a
costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente
dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale, essendo in tale
ultimo caso necessaria da parte di chi agisce la dimostrazione di un interesse
alla trattazione separata;

le stesse Sezioni Unite hanno rilevato che
“l’onere di agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero
essere maturati in tempi diversi, avere diversa natura (ad esempio – come
frequentemente accade in relazione ad un rapporto di lavororetributiva e
risarcitoria), essere basati su presupposti in fatto e in diritto diversi e
soggetti a diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio,
oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del
creditore, traducendosi quasi sempre non in un alleggerimento bensì – in un
allungamento dei tempi del processo, dovendo l’istruttoria svilupparsi
contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed
eventualmente tra loro distanti nel tempo”;

nel caso in disamina la Corte territoriale ha
ritenuto la domanda improponibile perchè il creditore non aveva dedotto alcun
interesse meritevole di tutela alla proposizione di distinte azioni
giudiziarie, senza indagare preliminarmente se le distinte domande (costituite,
per come indicato a pg. 4 della sentenza impugnata, oltre che dalle domande di
cui alla controversia RG 2012/2016, respinte, dalla domanda per la
corresponsione dell’equo indennizzo, dalla domanda per il riconoscimento del
beneficio dell’assegno di valorizzazione pensionabile previsto per le forze di
polizia, dalla domanda per il riconoscimento dei benefici riconosciuti alle
vittime del dovere), fossero anche inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo
di un possibile giudicato o fondate sullo stesso fatto costitutivo, così da
necessitare della trattazione unitaria secondo l’indicato criterio segnalato
dalle Sezioni Unite, ferma restando la possibilità di riunione;

in base alle svolte argomentazioni, in difformità
rispetto alla proposta, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio
alla Corte di Bari, in diversa composizione, affinchè rivaluti la questione
sottoposta al suo esame facendo corretta e integrale applicazione del principio
enunciato da Cass. 4090 del 16/02/2017;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Bari, in diversa composizione.

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