Prassi – INPS – Circolare 04 maggio 2021, n. 74

Rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico. Articolo 1, comma 350, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”
Istruzioni operative per la gestione delle posizioni assicurative dei
lavoratori dipendenti diversi dagli operai agricoli

 

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono
indicazioni in ordine alla nuova modalità di calcolo dell’anzianità
contributiva di diritto introdotta dall’articolo 1, comma 350, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla valorizzazione del tempo non
lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale
o ciclico. Nuovi adempimenti dei datori di lavoro. Campo di applicazione della
norma. Gestione del contenzioso. Trattamenti pensionistici.

 

INDICE

Premessa

1. Quadro normativo di riferimento

2. Ambito di applicazione. Nuovo parametro di
calcolo dell’anzianità contributiva di diritto ai fini del calcolo riferita ai
rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico

2.1 Contratti di lavoro part-time di tipo verticale
o ciclico in itinere

2.2 Contratti di lavoro part-time di tipo verticale
o ciclico esauriti

3. Istruzioni per la compilazione dei flussi
UniEmens

4. Istruzioni per l’implementazione della posizione
a domanda

5. Copertura dei periodi in part-time mediante riscatto
o versamenti volontari

6. Definizione del contenzioso pendente

7. Trattamenti pensionistici

8. Trattamenti non pensionistici. Prestazioni a
sostegno del reddito

9. Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto
dei dipendenti pubblici

 

Premessa

 

Nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 322 del
30 dicembre 2020 – Supplemento ordinario n. 46/L è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023.”

L’articolo
1, comma 350, della citata legge n. 178/2020 dispone che: “Il periodo di
durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione
lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero
utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per
l’accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da
assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della
contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con
riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data
di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non
interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda
dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti
pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono
avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa”.

Con la presente circolare si forniscono le
indicazioni operative per l’applicazione della disposizione in argomento e la
gestione delle posizioni assicurative dalla stessa interessate.

Vengono, inoltre, indicate le modalità procedurali
finalizzate all’implementazione delle posizioni assicurative relative ai
periodi di lavoro svolti nell’ambito di rapporti part-time di tipo verticale o
ciclico interessati dalle presenti disposizioni.

 

1. Quadro normativo di riferimento

 

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato
organicamente disciplinato nel nostro ordinamento dall’articolo 5 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, destinato ai
lavoratori disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a
quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Detto testo
normativo, nel disciplinare per la prima volta il lavoro a tempo parziale, ha
tra l’altro previsto che siffatta fattispecie contrattuale debba
necessariamente essere stipulata con atto scritto.

Successivamente, il decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, emanato in attuazione della delega di
cui alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, come
modificato dal decreto legislativo 26 febbraio
2001, n. 100, dall’articolo 46
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dall’articolo 1, comma 44, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, recependo i contenuti della direttiva 97/81/CE del 15
dicembre 1997, all’articolo 1, comma 2, ne ha ulteriormente dettagliato la
disciplina.

Con la circolare n. 246 del 24 dicembre 1986 l’Istituto
ha fornito le prime indicazioni in materia prevedendo, in particolare, che il
meccanismo di computo proporzionale debba trovare applicazione per i periodi di
lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985, data di entrata in vigore
della legge di conversione 19 dicembre 1984.

Successivamente, con la circolare
n. 123 del 27 giugno 2000, è stata data applicazione alla normativa recata
dal D.lgs n. 61/2000 per quanto riguarda, in
particolare, la determinazione del minimale orario retributivo per il calcolo
dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il D.lgs n. 61/2000
è stato poi abrogato dal decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, che rappresenta, ad oggi, la disciplina normativa di
riferimento.

Con riferimento alla valorizzazione nella posizione
assicurativa dei periodi di lavoro svolti con contratto part-time di tipo
verticale o ciclico, la disciplina previdenziale non ha consentito, sino ad
oggi, all’Istituto di riconoscere, per le gestioni private, l’accredito pieno
delle settimane di contribuzione.

Ciò in ragione dell’applicazione della normativa di
carattere generale in materia di accreditamento dei contributi per il diritto a
pensione di cui all’articolo 7
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e
successive modificazioni.

Detto articolo dispone, infatti, che: “Il numero dei
contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso
dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è
pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in
base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo […]”.

Conseguentemente, la “settimana retribuita” è
risultata essere il parametro di misurazione del valore temporale accreditabile
in estratto conto, pur se temperato dal rinvio al rispetto del minimale.

Peraltro con norma speciale, precisamente con
l’articolo 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, letto in combinato disposto
con il D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, il legislatore ha introdotto
un’eccezione alla disciplina sopra illustrata per i lavoratori con IVS in una
delle casse ex Inpdap, ovvero iscritti ai Fondi Speciali FS e ex Ipost – posto
che le descritte gestioni beneficiano delle norme di accredito dell’anzianità
contributiva e di calcolo della prestazione pensionistica proprie dei
dipendenti pubblici – disponendo, al comma 2 dell’articolo 8 medesimo che, ai
fini dell’acquisizione del diritto alla pensione a carico dell’amministrazione
interessata e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio
ad orario ridotto devono essere considerati utili per intero.

In merito alla disciplina complessivamente sopra descritta
rileva anche l’attuale consolidato orientamento giurisprudenziale, che afferma
la necessità che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico,
caratterizzato da concentrazione dell’attività in alcune settimane del mese o
per alcuni mesi dell’anno, alternata a periodi di non attività, non sia
distinto dalla generalità dei rapporti di lavoro part-time al fine della
valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell’anzianità contributiva
utile per il diritto a pensione.

Sulla questione, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. II, con
la sentenza del 10 giugno 2010, nei procedimenti riuniti C-395/08 e C-396/08,
pronunziandosi in via pregiudiziale in applicazione dell’articolo 267 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, ha affermato che il principio di non
discriminazione enunciato nella direttiva n.
97/81/CE, recepita dall’Italia con il citato D.lgs
n. 61/2000, comporta che “l’anzianità contributiva utile ai fini della
determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia
calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto
a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non
lavorati”.

La Corte ha statuito, quindi, che “escludendo dal
calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla
pensione i periodi non lavorati, [si] instaura una disparità di trattamento tra
lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e lavoratori a tempo
pieno e, pertanto, [si] viola il principio di non discriminazione enunciato
dalla clausola 4 dell’accordo quadro” e, pertanto, “la clausola 4 dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva
del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev’essere
interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa
nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale
ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva
necessaria per acquisire il diritto alla pensione”.

In tal senso, anche la Suprema Corte di Cassazione
con diverse pronunce (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent. n. 24532 del 2015) ha uniformato la propria posizione a tale
principio di diritto.

Tanto rappresentato, con l’articolo 1, comma 350, della legge
n. 178/2020, in vigore dal 1° gennaio 2021, viene superata la questione
riferita alla pretesa del riconoscimento previdenziale per intero dei periodi
non lavorati svolti in corso di contratto part-time di tipo verticale o
ciclico.

Tale articolo, infatti, come anticipato in premessa,
dispone che: “il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che
prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è
riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di
anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione”.

Il riconoscimento dei periodi, senza valenza in
termini di imposizione contributiva ma utile esclusivamente ai fini del diritto
a pensione, trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro part-time
di tipo verticale o ciclico in corso ovvero esauriti – in quest’ultimo caso a
domanda dell’assicurato – e per l’intero periodo di durata degli stessi.
Conseguentemente non rileva la collocazione temporale dei relativi periodi,
ferma restando la decorrenza della norma istitutiva del rapporto di lavoro
part-time.

Da ciò discende che il suddetto riconoscimento non
può, in ogni caso, trovare applicazione con riferimento a periodi di lavoro che
si collochino temporalmente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984.

Resta fermo quanto già previsto per i lavoratori del
settore pubblico, di cui all’articolo 7 della legge n. 554/1988, dall’articolo
8, comma 2, della medesima legge, in base al quale: “Ai fini dell’acquisizione
del diritto alla pensione a carico dell’amministrazione interessata e del
diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto
sono da considerarsi utili per intero” (cfr., sul punto, la circolare Inpdap n. 61/1997 e il D.P.C.M. n.
117/1989).

L’articolo
1, comma 350, dispone inoltre che: “A tal fine, il numero delle settimane
da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della
contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, del
decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638”.

Ne deriva, pertanto, che permane la valutazione di
congruità al minimale pensionistico, di cui all’articolo 7 del decreto-legge n.
463/1983, che deriva dalla retribuzione complessivamente accreditata per il
rapporto di lavoro nell’annualità considerata ovvero nel minore periodo in caso
di rapporto di minore durata.

Da ciò discende inoltre che, in caso di rapporto di
lavoro a tempo parziale, tutte le settimane nell’ambito della durata dello
stesso saranno valutate per intero, ai fini dell’anzianità di diritto, a
condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento
sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno
considerato; in difetto, verrà riconosciuto un numero di contributi pari al
rapporto fra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale
pensionistico vigente nello stesso anno, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 2, del citato
decreto-legge n. 463/1983.

Conseguentemente l’anzianità contributiva dei
periodi di attività svolta in part-time, ai fini della misura della prestazione
pensionistica, va imputata nel rispetto dei parametri in vigore,
proporzionalmente all’orario di lavoro svolto, e determinata dal rapporto fra
le ore retribuite in ciascun anno solare e il numero delle ore settimanali
previste dal contratto per i lavoratori a tempo pieno.

Giova precisare, inoltre, che l’implementazione
opera limitatamente al periodo di sospensione del rapporto di lavoro part-time
verticale o ciclico in funzione della mancata prestazione lavorativa connessa
all’articolazione dell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa del
rapporto part-time stesso.

Rimane altresì confermata l’esclusione, da detto
incremento, dell’anzianità contributiva ai fini del diritto dei periodi non
lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza
retribuzione, derivanti da causa diversa dal part-time.

 

2. Ambito di applicazione. Nuovo parametro di
calcolo dell’anzianità contributiva di diritto ai fini del calcolo riferita ai
rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico

 

Dal quadro normativo sopra riassunto e dalla genesi
della norma come ricostruita, emerge la volontà del legislatore di riconoscere
il periodo non lavorato nell’ambito del rapporto part-time di tipo verticale o
ciclico per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in
vigore della nuova disciplina e per tutta la durata degli stessi, nonché per i
rapporti di lavoro part-time esauriti.

Il comma
350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, come sopra precisato, infatti,
disciplina due fattispecie differenti.

Il primo alinea del citato comma 350 fa riferimento ai
contratti part-time di tipo verticale o ciclico in corso, per i quali viene
previsto che: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale
che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati
periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei
requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione” (cfr.
il successivo paragrafo 2.1).

Al terzo alinea del medesimo comma, il legislatore
disciplina il caso di contratti part-time di tipo verticale o ciclico non più
attivi precisando che: “Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale
esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il
riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla
presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea
documentazione” (cfr. il successivo paragrafo 2.2).

 

2.1 Contratti di lavoro part-time di tipo verticale
o ciclico in itinere

Ai sensi del citato primo alinea del comma 350, l’Istituto procederà
al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei
periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a
rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi alla data di
entrata in vigore della disciplina in commento.

Attesa l’esclusione, nell’ambito dell’accredito
dell’anzianità contributiva ai fini del diritto, dei periodi non lavorati e non
retribuiti a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro
e in considerazione della non disponibilità di dette informazioni negli archivi
dell’Istituto, sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura
territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite
PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d.
FASE), secondo le consuete modalità.

La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione
del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato (Allegato n. 1),
ovvero, da una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 del 2000 (Allegato n. 2), sottoscritta
dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del
rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di
lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.

Ciò consentirà all’Istituto di procedere al relativo
accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto
part-time di tipo verticale o ciclico.

Per le istruzioni riferite ai controlli da
effettuare, da parte delle Strutture territoriali, sulla documentazione
ricevuta a corredo della domanda – da porre in comparazione con i dati
desumibili dagli archivi dell’Istituto – nonché in relazione alla modalità
operativa da osservare per l’implemento dell’anzianità contributiva, si rinvia
al successivo paragrafo 4.

 

2.2 Contratti di lavoro part-time di tipo verticale
o ciclico esauriti

Ai sensi del terzo alinea del comma 350 in esame, con
riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data
di entrata in vigore della norma in oggetto, il riconoscimento dei periodi non
interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda,
corredata da idonea documentazione.

In merito, si precisa che per “contratti di lavoro a
tempo parziale esauriti” si intendono non solo i contratti part-time di tipo
verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del
rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato
trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno
precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma.

L’applicazione della nuova disciplina ai contratti
“esauriti” opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, il quale dovrà
presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in
fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line
di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.

Resta ferma, in applicazione dell’articolo 2935 del c.c., la disciplina della
prescrizione decennale per l’esercizio del relativo diritto, il cui termine
iniziale decorre dall’entrata in vigore della legge
n. 178/2020, ossia dal 1° gennaio 2021.

La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione
del datore di lavoro di cui al modello allegato (Allegato n. 1) o dalla
dichiarazione sostitutiva di cui al p. 2.1 (Allegato n. 2), compilata come
sopra specificato e corredata dal contratto di lavoro.

Ove l’azienda sia definitivamente cessata, il
lavoratore produrrà un’autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 (corredata dal contratto a tempo parziale stipulato tra le parti),
da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso
dovranno essere resi noti eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.

Lo stesso lavoratore, ove abbia svolto attività
lavorativa con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale
o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello
di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di
lavoro coinvolto.

Per le istruzioni operative riferite
all’implementazione dell’anzianità di diritto, si rinvia al successivo
paragrafo 4.

 

3. Istruzioni per la compilazione dei flussi
UniEmens

 

La nuova norma determina per il datore di lavoro
l’obbligo, a partire dall’entrata in vigore della stessa (1° gennaio 2021), di
compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste
prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel
rapporto di lavoro a tempo parziale. L’obbligo di trasmissione discenderà dalla
presenza del rapporto di lavoro, non dalla presenza di <Imponibile>.

Ciò è in linea con la disposizione del comma 9 dell’articolo 44 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale in
relazione alla mensilizzazione attivata con decorrenza gennaio 2005 introduce
la necessità di inoltro mensile dei “dati retributivi e le informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni
assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni”.

Si illustrano, di seguito, le nuove modalità di
compilazione, con competenza 1° gennaio 2021:

– <Qualifica 2>, nulla è innovato in ordine
alla <Qualifica 2> i cui codici restano immutati;

– <PercPartTime>,nell’elemento deve essere
indicata la percentuale part-time prevista nel contratto di lavoro che dovrà
essere invariata per tutti i mesi, sia quelli con prestazione lavorativa che
quelli senza prestazione, fino al perdurare del contratto tra le parti (ad esempio,
in caso di part-time di tipo verticale che preveda sei mesi a tempo pieno e sei
mesi di assenza dovrà essere indicato su tutte le denunce il valore pari al
50%). La percentuale part-time subisce modifica unicamente in caso di nuovo
contratto di lavoro sempre a tempo parziale che la rimoduli. Il valore va
espresso in centesimi;

– <PercPartTimeMese>,nell’elemento deve essere
indicata la percentuale in riferimento all’orario di lavoro (lavorabile) del
singolo mese. Ne deriva che, nei mesi con prestazione lavorativa per l’intero
mese deve essere indicato 100%, mentre nei mesi interamente non lavorati si
dovrà indicare 0%. Nei mesi parzialmente lavorati, la percentuale va ricavata.
Il valore va espresso in centesimi;

– <TipoLavStat>, è stato istituito il nuovo
codice “DR00”, che identifica il flusso presentato in assenza di prestazione
lavorativa relativa all’intero mese con riferimento al lavoratore in contratto
di lavoro part-time di tipo verticale/ciclico. Il nuovo codice normalmente
coesiste con l’assenza di <Imponibile> in quanto il mese non è lavorato.
Se è presente l’<Imponibile>, questo potrà riferirsi solo a importi
afferenti al pregresso tempo lavorato in un mese diverso da quello di
corresponsione della retribuzione dichiarata in <Imponibile>.

Qualora il mese sia parzialmente lavorato, il nuovo
codice “DR00” <TipoLavStat> non deve essere apposto;

– <TipoCopertura> di <Settimana>,
permangono le regole in uso per le settimane parzialmente lavorate, che
dovranno essere valorizzate con “X” perché retribuite, o con “2” se coesiste
anche figurativo. Diversamente, le settimane totalmente non lavorate in ragione
del part-time dovranno essere valorizzate con il nuovo codice appositamente
istituito “D”. Si ricorda di prestare attenzione ed escludere qualsiasi valorizzazione
con riferimento alle intere settimane di assenza dovuta ad aspettativa per
motivi personali o ad altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa.
Ove la settimana sia caratterizzata da giorni di aspettativa e giorni di
assenza in ragione del part-time, la medesima dovrà essere valorizzata con il
nuovo codice;

– <Lavorato> di <Giorno>, dovranno
essere valorizzati con “N” i giorni privi di prestazione lavorativa a motivo
del part-time.

Nulla è innovato con riferimento alla valorizzazione
di <SettimaneUtili>, <GiorniUtili>, <GiorniRetribuiti> e
<GiorniContribuiti> da riferirsi unicamente al tempo lavorato.

Per gli iscritti ai Fondi Speciali FS, ex IPOST,
Esattoriali, Gas (il soppresso Fondo Gas viene citato unicamente nel caso
debbano essere trasmesse o reinviate denunce pregresse riferite al tempo di
vigenza) caratterizzati dal <TipoLavoratore> FS, PS, ES, GA, oltre alla
valorizzazione di tale identificativo, dovrà essere compilato nella sezione
Fondo Speciale l’elemento di nuova istituzione <GiorniDirittoPartTime>
inserendo i giorni di mancata prestazione lavorativa, avendo cura di attestarsi
sul parametro dei 30 giorni mensili ove il mese sia interamente non lavorato,
ovvero adeguarsi a tale parametro nel determinare i giorni lavorati ed i giorni
non lavorati qualora ricorrano entrambe le occorrenze nel mese.

Per i lavoratori ex ENPALS, il nuovo codice
appositamente istituito “D” è da riferirsi al <TipoCoperturaGiorno>. Si
ricorda di prestare attenzione nell’escludere qualsiasi valorizzazione con
riferimento ai giorni di assenza dovuta ad aspettativa per motivi personali o
ad altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa.

Nel caso in cui, nel periodo non lavorato riferito
ad un contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico, si verifichi
la prosecuzione di un evento, coperto da contribuzione figurativa, sorto nel
periodo per il quale vi è stata prestazione lavorativa, la denuncia non dovrà
segnalare l’evento figurativo, legato alla presenza in servizio, ma il periodo di
diritto, secondo le istruzioni fornite nel presente paragrafo per
l’implementazione del flusso.

Per i periodi da gennaio ad aprile 2021, le aziende
interessate dovranno provvedere all’invio dei flussi ove non inviati secondo le
modalità sopra descritte, oppure alla loro correzione se presentati utilizzando
nel flusso del mese corrente, l’elemento <Mese Precedente> o inviando un
flusso di variazione senza valenza contributiva.

 

4. Istruzioni per l’implementazione della posizione
a domanda

 

In fase di prima applicazione e nelle more della
definizione di uno specifico intervento procedurale che consenta una gestione
automatizzata della domanda di accredito del periodo di part-time verticale o
ciclico ai fini del diritto – di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 – la
posizione potrà essere implementata, per i casi eccezionali volti alla
definizione di una domanda di prestazione ovvero alla gestione del contenzioso
pendente, utilizzando in ARPA il codice “191” – di nuova istituzione – riferito
unicamente agli iscritti al FPLD.

In caso di iscritto a Fondo Speciale (diverso da FS
o ex Ipost) l’implemento dovrà essere operato in FSPA tramite l’accredito per
ogni anno del differenziale tra il periodo pieno (52 settimane o minore valore
in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno) e il minore numero di
settimane dichiarate dal datore di lavoro riferite al tempo lavorato.
L’acquisizione dovrà avvenire con le consuete modalità gestionali dei Fondi,
cod. cess. 97 e motivo RIC ‘UD’, specificando il periodo coperto dall’implemento.

Per ciascun Fondo Speciale dovrà essere utilizzato
il relativo codice come di seguito specificato:

– 721 Elett. PT vert.(diritto)

– 722 Telef. PT vert.(diritto)

– 723 Autofer. PT vert.(diritto)

– 724 Volo PT vert.(diritto)

Nessun adeguamento dovrà essere operato per
lavoratori iscritti al Fondo FS o al Fondo ex Ipost. Per questi ultimi due
Fondi opera, infatti, come già precisato al paragrafo 1, analogamente agli
iscritti alla Gestione pubblica, l’articolo 8 della legge n. 554/1988, il quale,
al fine dell’acquisizione del diritto a pensione, considera interamente utili
gli anni di servizio ad orario ridotto. Ne deriva che per tutte e tre le
menzionate categorie (FS, ex Ipost, Gestione pubblica) l’estratto conto UNEX è
già inclusivo del periodo riferito al tempo “non lavorato”.

L’inserimento dei descritti implementi è subordinato
alla richiesta formale dell’interessato corredata dalla documentazione sopra
indicata (cfr. i precedenti paragrafi 2.1 e 2.2).

Si richiama l’attenzione degli operatori affinché,
prima di procedere con l’inserimento in ARPA o in FSPA dei valori richiesti,
venga effettuato il puntuale controllo preventivo (in collaborazione con
Anagrafica e Flussi) della correttezza e completezza delle denunce SA/770,
Emens, UniEmens presenti in archivio e riferite all’arco temporale su cui si
andrà ad agire per effetto dell’implemento annuale da operare. Ciò al fine di
realizzare l’analisi complessiva della posizione assicurativa ed escludere la
presenza di flussi errati ancora non affluiti sull’estratto del lavoratore o di
periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, da non
conteggiare nell’implemento.

La ricognizione dei dati esistenti dovrà osservare
anche quanto valorizzato nei flussi Emens/UniEmens nell’elemento <PercPartTime>
(da luglio 2008) e <PercPartTimeMese> (da giugno 2012). Ciò al fine di
valutare adeguatamente il rapporto tra settimane retribuite e settimane
virtuali che saranno oggetto di implemento in ARPA ovvero in FSPA.

Dopo aver effettuato detta preventiva analisi,
l’operatore provvederà, utilizzando i codici sopra indicati, a inserire le
registrazioni annuali in relazione al numero di settimane di diritto che
risulteranno dovute.

I periodi saranno esposti in estratto conto UNEX
distintamente, in riga dedicata, privi di misura, con la dicitura “PT verticale
da legge 178/2020” e saranno resi disponibili
per le applicazioni del calcolo della pensione.

L’adeguamento dell’estratto conto in parola, con
l’implemento del solo diritto, non ha effetti in relazione ai dati relativi
alla misura e alla retribuzione derivanti dall’attività realmente prestata né a
quanto denunciato con Emens/UniEmens dal datore di lavoro.

Ove il rapporto di lavoro perduri per l’intero anno,
sempreché non debbano essere sottratti dal delta da inserire eventuali periodi
di sospensione senza retribuzione, sarà sufficiente, dopo aver esaminato in
“Hydra” la correttezza dei dati registrati nell’anno, ricavare il differenziale
tra 52 e le settimane già montizzate.

Qualora debba farsi riferimento a frazioni di anno,
ovvero sia necessario non contemplare nel differenziale i periodi di
sospensione senza retribuzione, sarà necessario prestare attenzione alle
settimane a cavaliere iniziali e finali di ogni mese per evitare di
conteggiarle due volte in entrambi i mesi.

Per i lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS e
per l’alimentazione della posizione assicurativa riferita a periodi non
interessati dal flusso, il Polo Specialistico “Pals” dovrà utilizzare il codice
contribuzione “ED” (PT verticale – diritto) avendo cura di inserire tutte le
informazioni richieste dalla procedura, compresa l’indicazione del periodo
“dal….al” e il numero giorni, prima di procedere alla conferma dei dati.

Le Direzioni regionali/di coordinamento
metropolitano avranno cura di provvedere alla raccolta e al monitoraggio dei
casi trattati.

 

5. Copertura dei periodi in part-time mediante
riscatto o versamenti volontari

 

È fatta salva la possibilità, prevista ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, di coprire
mediante riscatto o versamenti volontari i periodi assicurativi successivi al
31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali
non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto
di lavoro part-time, anche a integrazione dei periodi riconosciuti ai sensi del
comma 350 dell’articolo 1 della
legge n. 178/2020.

Si rinvia, in materia, alle circolari n. 220 del 14 novembre 1996 (paragrafo
3.5 per i riscatti) e n. 29 del 23 febbraio 2006
(per i versamenti volontari).

Poiché la norma in parola non è intervenuta sulla
disciplina sopra richiamata, i versamenti già effettuati, debitamente versati e
accreditati ai sensi della disciplina vigente in materia di riscatto e
versamenti volontari, resteranno acquisiti sulle posizioni assicurative a
incremento del diritto e della misura della prestazione pensionistica, mentre
potranno essere riconosciuti ai fini del diritto della prestazione
pensionistica, in applicazione della modifica normativa in oggetto, i periodi
contributivi non coperti da riscatto o versamenti volontari.

 

6. Definizione del contenzioso pendente

 

Come sopra precisato, la disposizione in commento,
entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, ha previsto che il contratto part-time
di tipo verticale o ciclico non sia distinto dalle generalità dei rapporti di
lavoro part-time al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo
dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione, disponendo il
riconoscimento previdenziale per intero dei periodi non lavorati svolti in
corso di contratto part-time di tipo verticale o ciclico.

In relazione ai ricorsi amministrativi pendenti, in
attuazione di quanto disposto dall’articolo 11 del vigente Regolamento delle
procedure in materia di ricorsi amministrativi e tenuto conto del complesso di
norme che regolano l’esercizio dell’autotutela, gli stessi saranno oggetto di
specifica istruttoria con riferimento alla pretesa implementazione della
posizione assicurativa per effetto della modifica normativa in analisi.

Conseguentemente, i ricorsi giudiziari e
amministrativi pendenti, per le richieste che abbiano ad oggetto il
riconoscimento dell’anzianità contributiva all’interno dei periodi di part-time
verticale o ciclico in applicazione del principio sancito all’interno della sentenza del 10 giugno 2010 della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, sez. II, di cui al paragrafo 1 della presente
circolare, saranno considerati quale domanda di accredito e seguiranno l’iter
di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.

In ogni caso, se riferiti sia a contratti esauriti
che a contratti in corso, ove gli atti presentati a corredo del ricorso e le
risultanze d’archivio in relazione agli adempimenti già svolti dal datore di
lavoro siano sufficienti al riconoscimento dell’implemento, la Struttura
territoriale potrà provvedere senza la richiesta di ulteriore documentazione.

In caso contrario, dovrà essere richiesta
all’interessato la documentazione indicata nei precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.

Resta fermo che l’istruttoria sopra richiamata e la
conseguente implementazione della posizione assicurativa non dovranno essere
effettuate ove il lavoratore sia stato destinatario di sentenza sfavorevole
passata in giudicato.

 

7. Trattamenti pensionistici

 

I trattamenti pensionistici liquidati in
applicazione della norma in commento non possono avere decorrenza anteriore al
1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della stessa norma.

Inoltre, la norma riconosce il periodo di durata del
contratto di lavoro a tempo parziale interamente utile ai soli fini del diritto
a pensione e non anche ai fini della misura della stessa. Pertanto, la norma
non si applica ai trattamenti pensionistici liquidati entro dicembre 2020, né
ai fini della retrodatazione della decorrenza né ai fini della rideterminazione
dell’importo in pagamento.

 

8. Trattamenti non pensionistici. Prestazioni a
sostegno del reddito

 

Trattandosi di riconoscimento utile ai fini del
raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto
alla pensione, non sono previsti effetti, diretti o indiretti, di tale incremento,
con riferimento alle prestazioni diverse da quelle pensionistiche erogate fino
al 31 dicembre 2020.

Per i periodi successivi, rispetto alle prestazioni
a sostegno del reddito, si confermano le disposizioni in essere per quanto
attiene all’accesso alle misure e alla durata delle stesse.

 

9. Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto
dei dipendenti pubblici

 

Le novità introdotte dall’articolo 1, comma 350, della legge
n. 178/2020, in materia di parttime di tipo verticale o ciclico, non
modificano le modalità di individuazione del diritto e della misura del
trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei
dipendenti pubblici, che ad ogni buon fine si riepilogano.

a) Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini
del trattamento di fine servizio

La disciplina delle prestazioni di fine servizio nel
contratto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti pubblici è contenuta
nell’articolo 8 della legge n. 554/1988 e si attua in base ai seguenti criteri:

– il trattamento di fine servizio non spetta
all’atto del passaggio al part-time;

– ai fini dell’acquisizione del diritto al
trattamento di fine servizio, gli anni di servizio resi part-time sono
considerati utili per intero;

– ai fini del calcolo del trattamento di fine
servizio, gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi,
moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario
settimanale di servizio ridotto e orario di servizio a tempo pieno;

– a base di calcolo deve essere presa la
retribuzione prevista per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

b) Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini
del trattamento di fine rapporto

A differenza di quanto avviene per il TFS, ai fini
del TFR il servizio reso part-time non si contrae rapportandolo ad orario
intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non
quella virtuale prevista per il tempo pieno.

I contratti di lavoro superiori ai 15 giorni che prevedono
prestazioni lavorative saltuarie sono assimilabili ai contratti part-time. Il
dipendente interessato maturerà pertanto il diritto al TFR, che verrà calcolato
sulla retribuzione percepita per i giorni effettivamente lavorati.

 

Allegato 1

Fac Simile
Attestazione Datore Di Lavoro Da Redigere Su Carta Intestata Dell’azienda

 

ATTESTAZIONE
DATORE DI LAVORO

(art. 48 D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445)

 

Il sottoscritto _____________________ CF_____________________
in qualità di (titolare, responsabile del personale, o altro)
_____________________________________________________________ dell’azienda
(denominazione)
___________________________________________________________________________CF__________________matricola
Inps ___________________

 

OVVERO

 

Eventuale intermediario o consulente
________________________

consapevole della responsabilità penale e delle
sanzioni previste in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n.
445), sotto la propria personale responsabilità

ATTESTA

che il Sig. (cognome e nome)
__________________________________CF ___________________ nato a
________________________ il ___________________

È/è stato dipendente dal _______________________ al
______________________ con rapporto di lavoro part time verticale e/o ciclico
(come da contratto allegato), con la percentuale di ………%

senza soluzione di continuità

 

OVVERO

 

All’interno del rapporto di lavoro part time
verticale e/o ciclico sono presenti periodi di sospensione del rapporto di
lavoro senza retribuzione (diversi dai periodi non lavorati in ragione del part
time):

– dal ___________________ al ________________

– dal ___________________ al ________________

– dal ___________________ al ________________

 

Il rapporto di lavoro è cessato in data
________________

 

Luogo e data___________________

 

Firma del
dichiarante

_______________________

(per esteso e
leggibile)

 

TIMBRO DELL’AZIENDA

 

Allegato 2

Fac Simile
Attestazione del Lavoratore

 

ATTESTAZIONE
LAVORATORE

(art. 46-47 D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445)

 

Il sottoscritto
_____________________________________________________nato a _____________________________il
____________________________ CF_________________________________

consapevole della responsabilità penale e delle
sanzioni previste in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n.
445), sotto la propria personale responsabilità

 

ATTESTA

 

Di essere/essere stato dipendente dal
_______________________ al ______________________ con rapporto di lavoro part
time verticale e/o ciclico (come da contratto allegato), con la percentuale di
………% senza soluzione di continuità

 

OVVERO

 

All’interno del rapporto di lavoro part time
verticale e/o ciclico sono presenti periodi di sospensione del rapporto di
lavoro senza retribuzione (diversi dai periodi non lavorati in ragione del part
time):

– dal ___________________ al ________________

– dal ___________________ al ________________

– dal ___________________ al ________________

 

Il rapporto di lavoro è cessato in data
________________

 

 

Luogo e data __________________

 

Firma del
dichiarante

_______________________

(per esteso e
leggibile)

Prassi – INPS – Circolare 04 maggio 2021, n. 74
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