Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2021, n. 12031

Rapporto di lavoro, Erroneo inquadramento, Illegittima
corresponsione di assegni ad personam, Recupero di differenze retributive
erroneamente corrisposte

 

Fatti di causa

 

1. Con distinti ricorsi al Tribunale di Milano G.S.,
P.C. e M.G. proponevano opposizione avverso le ingiunzioni emesse dall’Agenzia
Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910
per il recupero di differenze retributive erroneamente corrisposte.

Il recupero aveva fatto seguito ad una visita
ispettiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze svoltasi dei mesi di
aprile-giugno 2008, all’esito della quale era emerso che a taluni lavoratori
assunti con contratti a tempo determinato, la ARIFL (subentrata all’Agenzia
Regionale per il Lavoro) aveva applicato un livello retributivo superiore a
quello iniziale di ingresso previsto dalle disposizioni di legge e di contratto
collettivo.

Detto recupero aveva, in particolare, riguardato:
quanto al S., somme relative all’erroneo inquadramento nel livello C3, in luogo
del dovuto trattamento di ingresso (Cl); quanto alla C., l’erroneo
inquadramento nei parametri D2 – prima – e D4 – poi -, in luogo del trattamento
di ingresso dovuto (DI); quanto alla G. sia l’erroneo inquadramento nel
parametro retributivo D5, in luogo del trattamento di ingresso dovuto (DI) sia
l’illegittima corresponsione di assegni ad personam nel periodo 2004-2006.

2. Il Tribunale riteneva innanzitutto erroneo
l’utilizzo dello strumento dell’ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1010 vertendosi in materia di pubblico
impiego privatizzato.

Quanto al merito riteneva fondata l’opposizione del
S. escludendo un indebito oggettivo ed evidenziando che il contratto stipulato
dal predetto prevedesse l’inquadramento in C3, in relazione alla quale le
retribuzioni erano state liquidate e che non sussistessero elementi per
ravvisare la conoscibilità del relativo errore da parte del dipendente.

Analoga pronuncia era emessa con riguardo alla C.
evidenziandosi da parte del Tribunale che, pur se la qualifica attribuitale dal
datore di lavoro non fosse conforme a quella stabilita dal c.c.n.I., la
lavoratrice non potesse rendersi conto di tale non conformità non essendovi
stata, peraltro, alcuna contestazione in ordine alla difformità tra le mansioni
in concreto espletate rispetto al livello assegnato in contratto.

Con riferimento alla posizione della G., il
Tribunale riteneva che la corresponsione del superiore trattamento economico D5
fosse indebita per contrasto con il c.c.n.I. con il principio di parità di
trattamento ma dichiarava illegittima la pretesa dell’ARIFL relativa alla
ripetizione dell’importo di cui agli assegni ad personam ritenendo che non vi
fosse alcuna prova della corresponsione di tali somme sine titulo;

3. La Corte d’appello di Milano, decidendo sugli
appelli principali di ARIFL e sull’appello incidentale della sola G., riunite
le cause, confermava le pronunce del Tribunale relative al S. ed alla C. e, in
riforma di quella relativa alla G., dichiarava che nulla era dovuto da
quest’ultima all’ARIFL con riferimento alle differenze retributive relative al
livello di inquadramento alla stessa attribuito in sede di contratto
individuale di lavoro.

Richiamando un proprio precedente (sent. n.
740/2013) la Corte territoriale escludeva che nella fattispecie potesse essere
configurato un indebito oggettivo perché ai dipendenti era stato corrisposto il
trattamento retributivo previsto nei contratti individuali e nessun rilievo
poteva avere la violazione della disciplina dettata dal c.c.n.I. in quanto
l’Agenzia non aveva svolto alcuna specifica deduzione in ordine all’eventuale
invalidità delle pattuizioni contrattuali.

Poneva tale assunto a fondamento della conferma
delle sentenze relative al S. ed alla C. e della riforma della sentenza
relativa alla G. quanto alla corresponsione degli assegni ad personam.

Evidenziava, infine, la Corte milanese che non
potesse l’Agenzia emettere l’ordinanza ingiunzione in quanto l’ordine di pagare
si deve riferire ad un credito certo liquido ed esigibile.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto
ricorso l’A.R.I.F.L. sulla base di tre motivi.

5. Hanno resistito con tempestivi distinti
controricorsi M.G., Elena C. e G.S..

6. I controricorrenti hanno depositato memorie.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo l’ARIFL denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 2033, 1418 e 1419, comma
2, 40, 45, comma 3, d.lgs. n.
165/2001, del c.c.n.I. di comparto e del D.D.U.O. n. 16047 del 3/7/2001 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) nonché omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).

Censura la sentenza impugnata per aver erroneamente
escluso il carattere indebito del pagamento effettuato in violazione della
disciplina del rapporto dettata dal c.c.n.I. per i dipendenti del comparto
regioni e autonomie locali.

L’Agenzia ricorrente, descritto il sistema di
classificazione del personale, rileva che al momento dell’assunzione il
dipendente deve essere inquadrato nel primo livello retributivo e solo
successivamente può acquisire, previa procedura selettiva e nei limiti delle
disponibilità finanziarie, le posizioni economiche superiori.

Dalla violazione delle disposizioni contrattuali fa
discendere la nullità dei contratti individuali, limitatamente
all’inquadramento ed al trattamento retributivo concordato, ed evidenzia che la
dichiarazione di nullità non doveva essere espressamente domandata, perché la
stessa, che può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse, costituiva il
necessario presupposto dell’azione di ripetizione dell’indebito.

Richiama giurisprudenza amministrativa per sostenere
che il recupero di somme indebitamente erogate dall’amministrazione ai propri
dipendenti ha carattere di doverosità e non può essere impedito facendo leva
sulla buona fede del percipiente.

Aggiunge che a fronte di un importo erogato in
assenza di titolo, non poteva essere messa in discussione l’immediata
esigibilità del credito, tanto più che l’ingiunzione era stata emessa nel pieno
rispetto della procedura di recupero ed era stata preceduta dalla richiesta di restituzione
degli importi non dovuti, rimasta senza esito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 2033,
1418 e 1419,
comma 2, 40, 45, comma 3, d.lgs. n.
165/2001, del c.c.n.I. di comparto e del D.D.U.O. n. 16047 del 3/7/2001 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) nonché omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).

Censura la sentenza impugnata per aver respinto il
motivo di gravame dell’ARIFL concernente gli assegni ad personam
illegittimamente riconosciuti in favore di M.G.

Rileva di aver evidenziato in sede di gravame che il
titolo giuridico dei pagamenti in questione era costituto proprio dai contratti
di lavoro della cui validità di discuteva in giudizio.

Richiama il contenuto della relazione ispettiva e le
irregolarità riscontrate nel corso della verifica, pur non rientranti nella
materia delle progressioni, e così in particolare l’indebita corresponsione in
favore della G. di assegni ad personam attesa la sostanziale assenza di alcun
titolo giuridico per la loro erogazione.

Rileva che, nella specie, come già osservato nei
precedenti gradi di merito, non vi era stata alcuna modifica unilaterale del
rapporto già intercorso tra l’ARIFL e la G. (quest’ultima aveva già stipulato
un contratto di tre anni in data 5/5/2003 e poi un nuovo contratto in data
1/1/2004) bensì una nuova pattuizione che aveva sostituito la precedente, con
novazione del rapporto.

3. Con il terzo motivo l’Agenzia ricorrente
denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 R.D. n. 639/1910 e,
richiamata giurisprudenza di questa Corte, assume che il mancato rispetto del
termine di trenta giorni previsto dalla norma indicata in rubrica determina
l’irretrattabilità del credito, ossia la incontestabilità dello stesso in
relazione all’an ed al quantum della pretesa.

4. Va prioritariamente esaminato il terzo motivo di
ricorso che è infondato.

Correttamente il giudice d’appello ha posto a
fondamento della decisione l’orientamento di questa Corte secondo cui il
termine di cui all’art. 3 del
R.D. n. 639 del 1910, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2011, non applicabile alla
fattispecie ratione temporis, non ha carattere perentorio, in difetto di
espressa previsione normativa in tal senso, e pertanto il suo decorso non
preclude l’opposizione di merito che il debitore proponga per contestare
l’esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di
ottenere la sospensione dell’esecutività del titolo (Cass. n. 1571/1996; Cass. n. 13751/2003; Cass. n. 5923/2007; Cass. n. 20375/2008; Cass. n. 30/2020).

Al richiamato orientamento il Collegio intende dare
continuità, perché lo stesso, che valorizza la particolare natura della
procedura di riscossione coattiva qui in discussione, si è formato in
fattispecie nelle quali veniva specificamente in rilievo la questione della
configurabiIità o meno della decadenza, al contrario dei precedenti invocati
dall’Agenzia, relativi all’applicabilità dell’art.
2953 cod. civ. all’ingiunzione fiscale non opposta.

5. Meritano, invece, accoglimento, nei termini di
cui alla motivazione che segue, il primo e secondo motivo di ricorso.

6. Occorre premettere che lo speciale procedimento
disciplinato dal R.D. 14 aprile 191, n. 639 è
utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di
diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo
fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo
limite che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare sia
certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione
quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti, e
da parametri oggettivi e predeterminati, rispetto ai quali l’Amministrazione
dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del
merito la valutazione in concreto, dell’esistenza dei suindicati presupposti
(Cass. n. 13139/2006; Cass., Sez. Un., n. 1192/2009; Cass. n. 30/2020).

Questa Corte ha poi affermato, ed il principio deve
essere qui ribadito, che nel giudizio di opposizione l’opponente assume la veste
di attore soltanto in senso formale, ma non in senso sostanziale, e tale
considerazione è stata estesa anche all’ipotesi di riscossione delle entrate
non tributarie, in particolare a quelle riconducibili a rapporti di diritto
privato, essendo stata ritenuta irrilevante, a tal fine, la circostanza che
l’ingiunzione cumuli in sé la natura e la funzione di titolo esecutivo
unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio del suo
potere di autoaccertamento, dal momento che ciò non implica affatto che nel
giudizio di opposizione il provvedimento in questione costituisca di per sé
prova di quanto in esso affermato o sia assistito da una presunzione di verità
(cfr. Cass. n. 24040/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

7. Nella fattispecie, per verificare, in concreto,
la sussistenza di un indebito – logicamente prioritaria rispetto alla questione
della percezione in buona fede, posta dai controricorrenti e non esaminata
dalla Corte territoriale perché ritenuta assorbita nella affermata insussistenza
di tale indebito, questione che può rilevare anche ai fini del corretto
inquadramento – non poteva prescindersi dalla disciplina dettata dal c.c.n.I. 31.3.1999 avente ad oggetto la revisione
del sistema di classificazione professionale per il personale del comparto enti
locali (si richiama, al riguardo, la già citata decisione di questa Corte n.
30/2020).

L’art.
3 di tale c.c.n.I. prevede un sistema di classificazione articolato in
quattro categorie (A, B, C, D). Tali categorie sono individuate mediante le
declaratorie riportate nell’allegato A, che descrivono l’insieme dei requisiti
professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna
di esse. Al comma 7, il medesimo art.
3, prevede che, nell’allegato A, sono altresì indicati, per le categorie B
e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche
interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di
particolari profili professionali ai fini di cui all’art. 13. Quest’ultimo
disciplina specificamente il trattamento economico e prevede che: “1. Il
trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e
D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione
economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B
e D di cui all’art. 3, comma
7, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente,
ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3”.

Il successivo comma 2 dispone, poi, che: “2. La
progressione economica all’interno della categoria secondo la disciplina dell’art. 5 si sviluppa, partendo dal
trattamento tabellare iniziale individuato nel comma 1, con l’acquisizione in
sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti
dalla tabella B”.

Il citato art. 5 disciplina in modo puntuale la
progressione economica all’interno di ciascuna categoria e prevede che:
“1.

All’interno di ciascuna categoria è prevista una
progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il
trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la
disciplina dell’art. 13. 2.
La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle
risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3 e nel rispetto
dei seguenti criteri: a) per i passaggi nell’ambito della categoria A, sono
utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c)
adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità
dei profili interessati; b) per i passaggi alla prima posizione economica
successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli
elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l’esperienza
acquisita; c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai
trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai
risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento
professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento
collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione,
all’impegno e alla qualità della prestazione individuale; d) per i passaggi
all’ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione
all’interno della categoria D, secondo la disciplina dell’art. 12, comma 3, previa selezione
basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche
disgiuntamente, che tengano conto del: – diverso impegno e qualità delle
prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza; –
grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacità di
adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle
esigenze di flessibilità; – iniziativa personale e capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro”.

L’art.
15 dell’indicato c.c.n.I. stabilisce, poi, che: “Al personale assunto
dopo la stipulazione del presente c.c.n.I. viene attribuito il trattamento
tabellare iniziale di cui alla tabella allegato B previsto per la categoria cui
il profilo di assunzione appartiene secondo la disciplina dell’art. 13, comma 1”, che, a
sua volta, come sopra evidenziato, consente l’attribuzione di una posizione
economica diversa da quella iniziale per i soli profili B3 e D3.

8. Le richiamate disposizioni contrattuali, di
carattere imperativo, vincolano il datore di lavoro pubblico il quale non ha il
potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma
ha solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo
esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative,
senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme
pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti
collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato.

È conseguentemente nullo l’atto in deroga, anche in
melius, alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale,
per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché
viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies della legge 7 agosto
1990, n. 241, dovendosi escludere che la P.A. possa intervenire con atti
autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva (v. in tal
senso Cass., Sez. Un., n. 21744/2009).

Sviluppando il richiamato principio questa Corte ha,
poi, affermato che nell’impiego pubblico contrattualizzato, il datore di
lavoro, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare
il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti
nulli né assumere in sede conciliativa obbligazioni che contrastino con la
disciplina del rapporto dettata dal legislatore e dalla contrattazione
collettiva. Il divieto imposto al datore di lavoro pubblico di attribuire
trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva, anche se di miglior favore, impedisce sia il
riconoscimento di inquadramenti diversi da quelli previsti dal c.c.n.I. di
comparto, sia l’attribuzione della qualifica superiore in conseguenza dello
svolgimento di fatto delle mansioni (v. Cass. n.
24216/2017).

E’ stato ulteriormente precisato che qualora l’ente
attribuisca un determinato trattamento economico di derivazione contrattuale,
l’atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica
soggettiva in capo al lavoratore medesimo, occorrendo anche la conformità alle
previsioni della contrattazione collettiva, in assenza della quale l’atto
risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la Pubblica
Amministrazione, anche nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della
legalità violata (cfr. fra le più recenti Cass. n.
3826/2016, Cass. 16088/2016 e Cass. n. 25018/2017).

9. La Corte territoriale si è discostata dai
principi di diritto richiamati nei punti che precedono, ribaditi dal Collegio,
perché per escludere il carattere indebito dei pagamenti effettuati
dall’amministrazione si è limitata a valorizzare le pattuizioni individuali la
cui legittimità andava, invece, verificata alla luce della disciplina dettata
dal contratto collettivo (sia quanto all’inquadramento iniziale sia quanto alla
successiva progressione economica), che non poteva essere derogata in relazione
all’inquadramento ed al trattamento economico da riconoscere all’assunto a
tempo determinato.

Andava così verificato, per ciascuno dei
controricorrenti, se gli inquadramenti e le posizioni economiche attribuiti al
momento dell’assunzione a termine (e di conseguenza le posizioni economiche
successivamente attribuite) corrispondessero a quelli iniziali secondo il
sistema di classificazione sopra descritto (e tenendo conto delle eccezioni
specificamente previste per i profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, per i quali il
trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori
economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3).

10. Né per escludere il diritto dell’Agenzia a
ripetere le retribuzioni corrisposte in eccesso i controricorrenti potevano
fare leva sulla qualità delle prestazioni rese, posto che le progressioni
economiche all’interno delle categorie giuridiche si acquisiscono non in modo
automatico ma previa valutazione dell’Amministrazione da effettuarsi sulla base
dei criteri di selezione del personale appositamente individuati e nel rispetto
delle risorse disponibili nel fondo ex art. 14, comma 3, del c.c.n.I.
ed in ogni caso le stesse non comportano l’esercizio di mansioni superiori con
la conseguenza che, nelle ipotesi di illegittimo conferimento, non può essere
invocato l’art. 2126 cod. civ.

11. Quanto al recupero delle somme riconosciute in
favore di M.G. a titolo di assegno ad personam erroneamente la Corte
territoriale ha ritenuto che il ‘titolo giuridicò del pagamento in questione
fosse costituito dai contratti di lavoro dalla stessa stipulati a far data dal
24.12.2003 in poi.

Ed infatti, per le stesse ragioni sopra evidenziate,
in sede di tali contratti non poteva essere riconosciuto un trattamento
retributivo diverso e superiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale applicabile, e cioè del c.c.n.I. delle Regioni ed Autonomie
locali, essendo pacificamente l’Agenzia Regionale per il Lavoro – v. art. 9 legge Regione Lombardia n.
1/1999 attuativa del d.lgs. n. 469/1997 – e
l’ARIFL – v. art. 11 legge Regione
Lombardia n. 22/2006 – Agenzie regionali e riguardando l’ipotesi prevista
dall’art. 9, comma 11, della
citata L.R. n. 1 del 1999 (“L’Agenzia regionale per il lavoro può
avvalersi della collaborazione di esperti esterni per la trattazione di
problematiche di particolare complessità che richiedono conoscenze
specialistiche. A tale scopo l’Agenzia può assumere dipendenti con contratti di
diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a tre anni e
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa”) una
situazione del tutto peculiare.

Invero la controricorrente G. invoca, a sostegno
della legittimità del suddetto assegno ad personam, proprio la sua pregressa
vicenda lavorativa ed il più favorevole trattamento previsto in sede di altro e
precedente contratto a termine stipulato in data 1/5/2003 con applicazione del
c.c.n.I. terziario e inquadramento nella categoria di quadro ed assume che tra
tale contratto e quello sottoscritto, poi, in data 1/1/2004 (con l’applicazione
del corretto c.c.n.I. delle Regioni ed Autonomie locali) non vi fosse stata
soluzione di continuità.

La Corte territoriale ha del tutto pretermesso l’esame
di tale questione, assorbita nella principale ragione di infondatezza della
pretesa di recupero dell’ARIFL.

Ed invece la stessa doveva essere analizzata tenendo
conto delle suddette deduzioni difensive oltre che, evidentemente, dei principi
da questa Corte affermati in materia di assegno ad personam.

Va, al riguardo, ricordato che, in termini generali,
tale tipo di assegno è attribuibile solo in caso di passaggio diretto di
dipendenti da un’amministrazione ad un’altra ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del
2001, al fine di rispettare il divieto di “reformatio in peius” del
trattamento economico acquisito, tra dipendenti dello stesso ente, a seconda
della provenienza (assegno destinato ad essere riassorbito negli incrementi del
trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione
di destinazione, essendo la regola della non riassorbibilità dell’assegno,
contenuta nella I. n. 537 del
1993, art. 3, comma 57, riferibile alla diversa ipotesi, ormai residuale,
dei passaggi di carriera disciplinati dal d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art.
202).

All’ipotesi del passaggio alle dipendenze di un
diverso datore di lavoro, è stata ritenuta assimilabile, sul piano dei principi
e delle regole applicabili, l’ipotesi in cui, anche in assenza di un mutamento
del soggetto datore di lavoro, per sopravvenute vicende, determinati dipendenti
abbiano visto modificata la propria posizione all’interno dell’ente con
contestuale novazione del contenuto dei contratti individuali, ad esempio non
più disciplinati dalla contrattazione del settore privato (si veda per un caso
di tal genere Cass. 26557/2008 relativa alla vicenda dei dipendenti dell’ICE il
cui rapporto era transitato dalla disciplina privatistica a quella propria dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

Orbene, nel caso in esame, occorrerà verificare,
sulla base della situazione della G. come da quest’ultima dedotta in causa, se,
in particolare, tra i contratti stipulati dalla stessa in data 5/5/2003 e in
data 24/12/2003 non vi sia stata, come si assume, soluzione di continuità, se
nel contratto stipulato nel 2003 da parte dell’Agenzia Regionale del Lavoro sia
stato legittimamente applicato il c.c.n.I. del terziario (ciò eventualmente ai
sensi della sopra citata previsione di cui alla all’art. 9, comma 11, della L.R. n. 1
del 1999), considerato, peraltro, che al contratto successivamente
sottoscritto a distanza di pochi mesi è stato, invece applicato il c.c.n.I.
Comparto Regioni e Autonomie Locali, se vi sia stato un passaggio concordato
con le oo.ss. dal contratto del Commercio a quello delle Regioni e degli Enti
Locali e se le modalità di tale passaggio abbiano riguardato anche i contratti
a termine in essere.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono
vanno accolti per quanto di ragione il primo e il secondo motivo di ricorso e
va respinto il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi
accolti con rinvio alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione,
procederà, per ciascuno dei controricorrenti e sulla base degli atti di causa,
ad un nuovo esame delle rispettive posizioni, attenendosi ai principi sopra
affermati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di
legittimità.

13. Non sussistono le condizioni processuali di cui
all’art. 13 comma 1 quater d.P.R.
n. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Accoglie nei termini di cui in motivazione il primo
e il secondo motivo di ricorso e respinge il terzo; cassa la sentenza impugnata
in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Milano, in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2021, n. 12031
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