Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 maggio 2021, n. 13540

Contratto a termine, Nullità del termine, Sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Maggiore anzianità di
servizio, Differenza retributive

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10189/2013,
ha dichiarato illegittimi i termini apposti alla durata dei contratti stipulati
da A.F. con A.T. S.p.A. e successivamente con A.L.A. Italiane S.p.A. a partire
dal primo di essi, avente decorrenza dall’8 giugno 2000; ha conseguentemente
dichiarato la sussistenza fra il lavoratore e A.L.A. Italiane S.p.A., nel
frattempo posta in amministrazione straordinaria, di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con la suddetta decorrenza nonché il diritto
del F. al riconoscimento della corrispondente anzianità di servizio nella
qualifica e con le mansioni di assistente di volo ed agli aumenti periodici
previsti dalla contrattazione collettiva di settore.

2. La Corte di appello di Roma, pronunciando sulle
impugnazioni di A. Linee Aeree Italiane S.p.A. in amministrazione straordinaria
e del F., il quale lamentava l’omessa pronuncia sulle domande di accertamento e
condanna avanzate nei confronti di CAI – S.p.A., dichiarava, con sentenza n.
4698/2017, pubblicata l’11 dicembre 2017, in parziale accoglimento del gravame
del lavoratore e in parziale riforma della sentenza di primo grado, il diritto
dello stesso al riconoscimento di un’anzianità di servizio alle dipendenze di
CAI a decorrere dall’8 giugno 2000, limitatamente ai periodi lavorati, con la
condanna della società a corrispondere le differenze retributive maturate per
effetto di tale maggiore anzianità di servizio.

2.1. La Corte territoriale, respinta l’eccezione di
incompetenza del giudice del lavoro e ogni altro motivo di appello proposto da
A. – L.A. Italiane in amministrazione straordinaria, ha ritenuto fondato il
diritto del lavoratore al riconoscimento dell’anzianità pregressa da parte di
CAI, posto che quest’ultima si era obbligata, sottoscrivendo l’accordo
sindacale 31 ottobre 2008, ad attribuire a ciascun lavoratore assunto, tra
quelli appartenenti al personale navigante di cabina (come il F.), l’anzianità
maturata presso l’azienda di provenienza e il trattamento economico
corrispondente a quello previsto per il numero di anni di anzianità
riconosciuti presso ciascuna azienda del gruppo A. al momento della cessazione
del rapporto di lavoro.

2.2. La Corte ha poi osservato come una diversa
soluzione si sarebbe posta in contrasto con il divieto di disparità di
trattamento dei lavoratori a termine rispetto a quelli assunti a tempo
indeterminato stabilito dalla Direttiva n.
1999/70/CE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione C.A.I. S.p.A. con tre motivi.

4. A. – L.A.I. S.p.A. ha proposto ricorso
incidentale, affidato ad unico motivo.

5. Ad entrambi i ricorsi ha resistito il F. con
controricorso.

6. Compagnia Aerea Italiana ha depositato controricorso
al ricorso incidentale di A. e tutte le parti hanno depositato memorie
illustrative.

7. La causa, già chiamata all’adunanza camerale del
16 aprile 2019, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica
udienza.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo del ricorso principale viene
dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.
75 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello imputato alla C.A.I.
S.p.A. il diritto alla maggiore anzianità del lavoratore presso A. S.p.A. –
Linee Aeree Italiane sebbene il rapporto di lavoro del F. con la ricorrente
fosse sorto sulla base di un autonomo titolo contrattuale e non per subentro in
un rapporto di lavoro già in essere.

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione all’interpretazione
dell’Accordo 30/10/2008 sul trattamento applicabile al personale già dipendente
da società del Gruppo A., non avendo la Corte di appello considerato che, alla
stregua del chiaro tenore letterale dello stesso Accordo, oltre che della sua
finalità, l’unica anzianità rilevante ai fini dell’assunzione presso il nuovo
soggetto giuridico era quella riconosciuta al momento della cessazione del
rapporto di lavoro con A. – L.A. Italiane.

3. Con il terzo viene dedotta violazione e falsa
applicazione della Direttiva CE 28 giugno 1999, n.
70, non potendosi configurare – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte
– la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e
lavoratori a tempo indeterminato.

4. Con l’unico motivo del proprio ricorso
incidentale A. S.p.A. – L.A. Italiane in Amministrazione Straordinaria,
deducendo la violazione degli artt.
36 e 13 del d.lgs. 8 luglio
1999, n. 270 e degli artt.
52 e 54 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, censura la sentenza impugnata nella
parte in cui ha ritenuto insussistente la competenza del giudice fallimentare a
conoscere della domanda.

5. E’ prioritario, sul piano logico-giuridico,
l’esame del ricorso incidentale.

6. Il ricorso è infondato.

6.1. La Corte di appello di Roma ha invero
correttamente aderito al consolidato principio, secondo il quale, in caso di
sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di
lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di
mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del
licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla
condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di
accertamento o costitutive aventi funzione strumentale): per le prime deve,
infatti, riconoscersi la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre
per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui sì rinviene
l’attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o
improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per
tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo
dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l’assoggettabilità
del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione
davanti al tribunale fallimentare (Cass. n.
19271/2013; conformi, fra le molte: n. 15066/2017; n. 13877/2004).

6.2. Nel caso di specie, il lavoratore ha proposto
una domanda di accertamento della nullità dei termini apposti ai diversi
contratti succedutisi nel periodo 2000-2007, con il conseguente riconoscimento
del diritto ad una maggiore anzianità di servizio.

6.3. Né è dato configurare domande di accertamento
meramente strumentali ad una pronuncia di condanna, perché – come espressamente
accertato dalla Corte – “avanzate anche allo scopo di ottenere un più
favorevole trattamento di cassa integrazione commisurato alla maggiore
retribuzione di anzianità dovuta e oltre che la possibilità di fare valere una
maggiore anzianità nei confronti dell’attuale datore di lavoro del F.,
l’appellata Cai”, con conseguente esclusione di qualsiasi possibilità di
radicamento della competenza del giudice fallimentare (cfr. sentenza impugnata,
p. 4).

7. Premesso che i tre motivi del ricorso principale
possono essere trattati congiuntamente per connessione, anche il mezzo di
impugnazione di C.A.I. S.p.A. risulta infondato.

7.1. La Corte di appello ha, in primo luogo,
ritenuto che l’Accordo del 31 ottobre 2008 stabiliva chiaramente “pur
nell’ambito di un’assunzione avvenuta in modo autonomo e con soluzione di
continuità con il precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal F. con A. Lai,
un collegamento funzionale con l’anzianità precedentemente maturata dal
lavoratore alle dipendenze di A. Lai” (cfr. sentenza impugnata, p. 10).

7.2. Tale lettura dell’Accordo non risulta
adeguatamente censurata dalla ricorrente, posto che la parte che, con il
ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di
ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può
limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.
1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in
concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il
giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure
risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e
quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere
l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni,
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più
interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto
l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di
legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. n.
28319/2017).

7.3. Risultano altresì generiche le censure rivolte
a quella parte della motivazione della sentenza (cfr. pp. 11-12) in cui la
Corte di appello – richiamata la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a
tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE
e pronunce della Corte di Giustizia UE – ha considerato che il mancato
riconoscimento dell’anzianità maturata dal lavoratore presso A. – Linee Aeree
Italiane S.p.A., in virtù dei contratti a termine in precedenza stipulati,
“risulterebbe comunque nulla” ex art.
1419, comma 2°, cod. civ. “per violazione del principio di non
discriminazione sancito dalla normativa comunitaria nonché, nella parte in cui
preclude al lavoratore la possibilità di usufruire, alla pari degli altri
dipendenti a tempo indeterminato di Cai, del più favorevole trattamento
economico collegato alla maggiore anzianità maturata, anche del principio di
non discriminazione espressamente sancito dal legislatore nazionale dall’art. 6 del d.lgs. 368/2001”,
norma peraltro neppure oggetto di denuncia con il terzo motivo di ricorso.

8. In definitiva, devono essere respinti sia il
ricorso principale, sia il ricorso incidentale.

9. Regolamento delle spese come da dispositivo, con
distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in
favore del procuratore del F., avv. C.R. come da sua dichiarazione e richiesta.

10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115
del 2002 si deve infine dare atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i
rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

respinge il ricorso principale; respinge altresì il
ricorso incidentale; condanna la C.A.I. S.p.A. e A. L.A. Italiane S.p.A. in A.S.,
in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente,
liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi
professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, somma
di cui dispone la distrazione in favore dell’avv. C.R..

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115
del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del comma
1-bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

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