Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 giugno 2021, n. 16166

Rapporto di lavoro, Ritardata assunzione, Risarcimento dei
danni, Demansionamento

Rilevato che

 

1. Con sentenza in data 12 dicembre 2014 nr. 359 la
Corte d’Appello di Campobasso dichiarava estinto il giudizio promosso da M.P.
nei confronti della CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
di CAMPOBASSO (in prosieguo: CAMERA DI COMMERCIO) nonché di G.S. in proprio –
nella qualità di segretario generale della CAMERA DI COMMERCIO – per il
risarcimento dei danni derivati dalla ritardata assunzione nonché da condotte
di demansionamento successive alla costituzione del rapporto di lavoro.

2. La Corte territoriale esponeva che il giudizio di
primo grado – instaurato dal P. con atto di citazione notificato il 27 giugno
2001- era stato sospeso a seguito del regolamento preventivo di giurisdizione
proposto dalla CAMERA DI COMMERCIO, definito con ordinanza nr. 4591 del
2.3.2006, dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario per le domande
nei confronti dello S. nonché per le domande nei confronti della CAMERA DI
COMMERCIO attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998.

3. Tale ordinanza era stata notificata al P. il 16
marzo 2006; il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione del giudizio
veniva dunque a scadere – tenuto conto della sospensione feriale dei termini –
il giorno 1 novembre 2006, giorno festivo ed era differito al 2 novembre 2006.

4. Il P. aveva curato nel termine soltanto il
deposito in cancelleria del ricorso per la riassunzione mentre la notifica alle
controparti del ricorso con il decreto di fissazione dell’udienza era avvenuta
dopo il decorso del termine.

5. Erroneamente il giudice del primo grado aveva
respinto la eccezione di estinzione opposta dai convenuti, ritenendo
sufficiente alla riattivazione del rapporto processuale il mero deposito del
ricorso in riassunzione; nella fattispecie di causa la riassunzione era
disciplinata dall’articolo 367, comma due,
cod.proc.civ. e dalla norma generale dell’articolo
125 disp.att.cod.proc.civ., a tenore delle quali essa doveva essere
compiuta con comparsa contenente la indicazione della data dell’udienza di
comparizione.

6. La riassunzione sarebbe potuta avvenire con il
deposito del ricorso a condizione che la successiva notifica del ricorso e del
decreto di fissazione dell’udienza fosse avvenuta nel termine semestrale.

7. Peraltro, per consolidato orientamento della
Suprema Corte, la riassunzione doveva assumere la medesima forma dell’atto
introduttivo del giudizio sicché anche sotto questo profilo era necessaria la
notifica dell’atto di riassunzione.

8. Ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza M.P., articolato in cinque motivi di censura, cui hanno resistito con
controricorso la CAMERA DI COMMERCIO e G.S..

9. La causa, già chiamata in camera di consiglio, è
stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione della pubblica udienza con
ordinanza del 15/16 settembre 2020.

8. Il P. e lo S. hanno depositato memorie per la
Camera di Consiglio; la CAMERA DI COMMERCIO e lo S. hanno depositato memorie
per la pubblica udienza.

9. Il PM ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato
la nullità della sentenza impugnata- ai sensi dell’articolo
360 nr. 3 cod.proc.civ.- in relazione all’articolo
156 cod.proc.civ., per violazione dei principi della sanatoria della nullità
per raggiungimento dello scopo e di equivalenza delle forme processuali,
esponendo che nella fattispecie di causa si era realizzato lo scopo della
riassunzione, in quanto l’iniziativa era stata assunta nel temine di legge e le
parti si erano costituite, eccependo la tardività della riassunzione senza
allegare alcuna lesione del diritto di difesa.

2. Con la seconda critica si lamenta la nullità
della sentenza impugnata – ai sensi dell’articolo
360 nr. 3 cod.proc.civ.- per violazione, dei principi: del giusto processo;
della validità del ricorso ai fini della riassunzione; della libertà delle
forme, del raggiungimento dello scopo dell’atto; della idoneità del ricorso a
manifestare la volontà di riassumere la causa,

sull’assunto che una lettura costituzionalmente
orientata delle disposizioni in materia di riassunzione porta a ritenere idoneo
il compimento nel termine perentorio di una mera attività di riattivazione del
rapporto processuale, quale è il deposito in cancelleria del ricorso.

3. Con il terzo mezzo il ricorrente ha dedotto
violazione dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.,
in relazione all’articolo 156 cod.proc.civ.,
sempre sotto il profilo della sanatoria conseguente al raggiungimento dello
scopo della riassunzione.

4. Con la quarta censura si deduce la nullità della
sentenza impugnata per violazione dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. in
relazione agli articoli 50, 121, 297, 367 cod.proc.civ. nonché all’articolo 125 disp.att. cod.proc.civ., assumendosi
che quando il giudizio, sospeso a seguito della proposizione del regolamento
preventivo di giurisdizione, deve essere riassunto davanti al medesimo giudice
l’atto di riassunzione deve avere la forma del ricorso, poiché non sussistono
le esigenze di edito actionis e di vocatio in ius proprie della riassunzione
davanti ad una autorità giudiziaria diversa.

5. Con il quinto motivo il ricorrente ha denunciato
la nullità della sentenza impugnata- ai sensi dell’articolo
360 nr.4 cod.proc.civ.- in relazione agli articoli
50, 121, 297,
367 cod.proc.civ. nonché all’articolo 125 disp.att. cod.proc.civ., sempre sotto
il medesimo profilo.

6. I motivi, che possono essere trattati
congiuntamente per la connessione che li lega, sono fondati.

7. Giova premettere che nella fattispecie di causa
il giudizio si è svolto nei gradi di merito con il rito ordinario e non con il
rito del lavoro.

8. Costituisce indirizzo costante di questa Corte
quello per cui il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa
della natura della controversia indipendentemente dall’esattezza della relativa
valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento, anche ai fini
del computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione ed al regime
previsto dalla L. n. 742 del
1969, art. 3 (tra le tante: Cass. S.U. n. 10978
del 2001; Cass. n. 6523 del 2002; n. 24649 del
2007; n. 3192 del 2009; n. 22738 del 2010; Cass. n. 12290 del 2011; Sez.
6 n. 15272 del 2014; Sez. 6 n. 4217 del 2014 e nr. 14139 del 2020).

9. Poiché la controversia si svolgeva nelle forme
del rito ordinario, la parte non poteva giovarsi del principio, parimenti
enunciato da questa Corte, secondo cui l’atto di riassunzione per le
controversie che si svolgono con il rito del lavoro deve avvenire nelle forme
del ricorso (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 12/04/2012, n.5777).

10. In conclusione, nella fattispecie di causa la
riassunzione del giudizio sospeso- regolata dall’articolo
367 cod.proc.civ. e dalla generale previsione dell’articolo 125 disp. att. cod.proc.civ.- doveva
avvenire con comparsa notificata invece che con ricorso.

11. Tanto chiarito, vengono in discussione il
principio dell’equivalenza delle forme degli atti processuali ed i limiti di
rilevabilità delle nullità, questione in relazione alla quale la causa è stata
fissata in pubblica udienza.

12. In questa sede l’ipotesi è quella dell’errore
della parte nella scelta del modello formale di un atto di riassunzione
richiesto, dopo la instaurazione del giudizio, ai fini della prosecuzione del
rapporto processuale, quiescente, nel medesimo grado e davanti al medesimo
giudice.

13. Trattasi di fattispecie distinta rispetto a
quella dell’atto di avvio di un grado di giudizio ulteriore così come da quella
dell’atto di inizio di una seconda fase, solo eventuale, del medesimo grado
(come nell’opposizione a decreto ingiuntivo).

14. Quanto all’ atto introduttivo di un grado di
impugnazione, questa Corte ha affermato che l’erronea scelta del modello
formale non determina ex se la inammissibilità del gravame, dovendosi
verificare tuttavia se, per effetto di tale error in procedendo, l’impugnazione
che si sarebbe dovuta proporre sia divenuta tardiva; in sostanza, il ricorso
erroneamente proposto può raggiungere lo scopo della citazione soltanto dal
momento della notifica, così come l’impugnazione proposta con citazione invece
che con ricorso/ produce effetti soltanto dal momento del deposito presso
l’ufficio giudiziario e non da quello anteriore della notifica (per tutte:
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2014, n.4217; Cass. sezione III, 13 settembre
2018 nr. 22256; Cass. SU 08 ottobre 2013, n.22848).

15. Analoghi principi sono stati affermati con
riguardo alla opposizione a decreto ingiuntivo ed, in generale, con riferimento
alle opposizioni proposte avverso provvedimenti giudiziari nell’ambito del
medesimo grado (tra le tante: Cassazione civile
sez. un., 23/09/2013, n.21675).

16. Le due fattispecie sono state nella
giurisprudenza di questa Corte spesso assimilate; la specificità che le
accomuna è la pronuncia di un provvedimento giudiziario definitivo del grado o
della fase. Il contraddittorio delle parti è pur sempre relativo alla
originaria domanda ma la «autorità» della pronuncia del giudice fa sì che la
linea difensiva si svolga in forma diversa, come contestazione di quel
provvedimento; anche la posizione formale di attore e di convenuto non si
misura sul diritto sostanziale ma sull’iniziativa e sull’intesse rispetto a
quella contestazione. Gli atti introduttivi di una seconda fase del grado, di
norma, possono comportare un ampliamento del contraddittorio, nei limiti
disciplinati dalle norme di rito.

Da ultimo, l’eventuale inammissibilità dell’atto di
impulso conseguente all’errore formale determina la chiusura del processo ed il
consolidamento del provvedimento già reso dal giudice sulla domanda.

17. Lo scopo dell’atto di iniziativa in tali casi
non è la mera prosecuzione del giudizio ma è, piuttosto, duplice: da un canto,
la sollecitazione allo stesso o ad altro giudice affinché riesamini una
questione già decisa; dall’altro, la costituzione con le altre parti di un
contraddittorio che abbia come base il provvedimento contestato.

18. Benché le due finalità coesistano, le norme di
rito danno rilievo, ai fini dell’introduzione del grado o della fase, all’una o
all’altra di esse, prevedendo, rispettivamente, la forma del ricorso o della citazione;
il che rende ragione della giurisprudenza sin qui esaminata, secondo cui lo
scopo dell’atto di opposizione/impugnazione è raggiunto soltanto con la edito
actionis nel primo caso e con la vocatio in ius nel secondo.

19. L’eventuale inammissibilità derivante
dall’errore formale trova ragione nel fatto che il giudice non è stato
ritualmente investito della sua potestas iudicandi, restando definitivo,
comunque, un provvedimento reso sulla originaria domanda.

20. Diversa è, invece, l’ipotesi dell’atto di mera
riattivazione di un rapporto processuale quiescente non già in ragione della
pronuncia del giudice sulle questioni a lui sottoposte ma di una evenienza,
naturalistica o puramente processuale, che determina un arresto solo temporaneo
della sua potestas iudicandi, come nei casi di sospensione ed interruzione del
giudizio.

21. In questa eventualità l’atto di impulso ha il
solo scopo di manifestare la volontà e l’interesse della parte ad ottenere dal
medesimo giudice una pronuncia sulla domanda, cessata la causa di tale arresto.
Non vi è alcuna modifica delle difese, alcuna possibilità di ampliamento del
contraddittorio, alcun cambiamento della posizione processuale delle parti. L’articolo 125 dip.att.cod proc.civ. è chiaro in tal
senso, in quanto onera la parte di individuare in maniera completa il giudizio
che intende riassumere ma non le consente in alcun modo di incidere sulla linea
difensiva già espressa. Quando la parte intende riattivare un processo
quiescente, qualunque sia la ipotesi che ha determinato la temporanea stasi,
l’atto deve avere un contenuto davvero minimale ovvero la manifestazione
univoca della sola volontà di riprendere «quel» processo.

22. La situazione non muta quando la quiescenza si
verifichi nel corso di una fase o di un grado di giudizio successivi al primo:
anche in questo caso il giudice è stato ritualmente investito di una domanda,
di appello o di opposizione, sulla quale non ha ancora reso una pronuncia; le
modalità ed i limiti della riassunzione restano fissati dell’articolo 125 disp.att.cod.proc.civ.

23. La diversità dello scopo degli atti di impulso –
rispettivamente la contestazione di un provvedimento giudiziario e la mera
riattivazione del giudizio, in vista della pronuncia del giudice
preventivamente adito- non può non rivestire rilievo, in quanto è lo scopo
dell’atto il limite generale alla rilevabilità della sua nullità (articolo 156, comma tre, cod.proc.civ.).

24. La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa
Corte si è già pronunciata sul rispetto del termine di decadenza previsto dall’articolo 305 cod.proc.civ. per la riassunzione del
processo in caso di interruzione.

25. Nell’arresto di Cass. SU 28 giugno 2006 nr.14854
si è affermato che detto termine è riferibile solo al deposito del ricorso
nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale
adempimento- e recuperato così il contatto tra la parte interessata ed il
giudice- quel termine non può più giocare alcun ruolo; in tale pronuncia è
stato sottolineato lo sdoppiamento tra la rinnovata editio actionis e la
vocatio in ius per attribuire rilievo, nel meccanismo dell’articolo 305
cod.proc.civ., soltanto al primo adempimento.

26. L’accento posto sulla editio actionis aveva
portato questa Corte ad affermare che in caso di erronea adozione della forma
della citazione per la riassunzione del processo interrotto fosse rilevante ad
impedire la decadenza soltanto il successivo deposito dell’atto
(Cass.nr.10291/2007); di qui l’importante chiarimento delle Sezioni Unite, a
poco più di un anno dalla loro pronuncia.

27. Nell’arresto del 28 dicembre 2007 nr. 27183,
prendendo dichiaratamente le distanze dal suddetto orientamento, si è affermato
che ove la parte dia impulso al processo interrotto con il sistema della
citazione, invece che con il ricorso, la riassunzione è da ritenere avvenuta
ove la vocatio in ius (per quanto rimesso al potere di controllo della parte) sia
compiuta entro il termine di legge (all’epoca semestrale); «in particolare
resta al di fuori il deposito dell’atto, che può avvenire solo dopo il
compimento effettivo della notificazione, a cura dell’ufficiale giudiziario, e
che non ha alcuna funzione definitoria circa la posizione processuale della
parte o la sua attività difensiva, essendo previsto dall’articolo 303 c.p.c., comma 2, che il riassumente
indichi (nell’atto di riassunzione) gli estremi della domanda».

28. La richiamata sentenza in un passaggio
motivazionale sottolinea che in linea generale l’atto di citazione, il cui
scopo è quello di proporre una domanda giudiziale e contestualmente chiamare in
giudizio il convenuto, ha finalità più ampie del ricorso, che si propone solo
di esercitare la azione; non appare, tuttavia, questa la ratio decidendi,
trattandosi, piuttosto, di una considerazione ad abundantiam ( « senza contare
che…»).

29. Il principio di fondo è, piuttosto, che «il
contenuto dell’atto di riassunzione, che è prescritto dall’articolo 125 disp. att. c.p.c, si addice in pari
misura alla citazione quanto al ricorso».

30. In sostanza, ciò che rileva, secondo le Sezioni
Unite, è che l’atto di impulso contenga le indicazioni richieste dal modello di
«comparsa» di cui al suddetto articolo 125 ,
con piena equivalenza tra ricorso e citazione; ove la parte, seguendo la forma
prescritta, dia nuovo impulso alla causa con il deposito del ricorso è questo
l’adempimento cui si riferisce il rispetto del termine ma ove la parte abbia
ridato impulso al processo con il sistema della citazione, la riassunzione del
processo è da ritenere avvenuta ove nel termine di legge sia avvenuta la
vocatio in ius.

30. Trattasi di un principio di più ampia portata
rispetto al caso, esaminato dalle Sezioni Unite, della riassunzione del
processo interrotto con citazione invece che con ricorso, in quanto basato
sulla generale disciplina dell’articolo 125
disp.att.cod.proc.civ.; le Sezioni Unite non hanno ragionato in termini di
nullità sanata dal raggiungimento dello scopo, a norma dell’articolo 156, comma tre, cod.proc.civ. bensì, a
monte, di atto che contiene tutti i requisiti del modello di comparsa delineato
dall’articolo 125 disp. att. cod.proc.civ. e
perciò è «affrancato» da ogni sospetto di nullità (commi uno e due dell’articolo 156 cod.proc.civ.)

31. Si è dunque ritenuta la piena equivalenza tra i
modelli formali dell’atto di riassunzione-ricorso citazione o comparsa- sicché
adottato uno di essi, ancorché diverso da quello indicato nel codice di rito,
gli effetti della riassunzione si produrrano dalla notifica ovvero dal deposito
dell’atto, secondo la relativa disciplina.

32. Nello stesso senso depone, comunque, il
principio della strumentalità delle forme del processo- ricavabile dal
combinato disposto degli articoli 121 e 156, comma tre, cod.proc.civ.- secondo cui le
forme degli atti non sono prescritte dal codice per la tutela di un valore in
sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo ma come strumento più
idoneo alla realizzazione di un dato risultato, che la norma intende
conseguire.

33. Come sopra si è detto, lo scopo della
riassunzione è la mera manifestazione del perdurante interesse e della volontà
della parte ad ottenere una pronuncia sulla domanda; anche le Sezioni Unite
nella pronuncia del 2007 hanno rilevato che «l’oggetto ed il titolo della
pretesa azionata sono contenuti nello schema dell’atto di citazione (articolo 163 c.pc.c., comma 3), la linea difensiva
delle parti è già delineata nella fase processuale interrotta, né è possibile
modificarla in occasione della riassunzione, che mira unicamente a far
riemergere il processo dallo stato di quiescenza in cui esso di trova ed in cui
le parti rientrano esattamente nella posizione in cui si trovavano
all’accadimento del fatto interattivo».

34. La soluzione indicata è, da ultimo, in linea con
la finalità generale del processo civile, che è quella di arrivare ad una
decisione sul merito della domanda.

35. Detta finalità, già enunciata dalla Corte
Costituzionale nella sentenza del 16 ottobre 1986 nr. 220 ed oggi insita nel
diritto al giusto processo di cui all’art. 111
Costituzione, trova riscontro nella giurisprudenza della Corte Edu.

36. La Corte europea ha infatti a più riprese
evidenziato che l’imposizione di condizioni, forme e termini processuali
risponde ad obiettive esigenze di buona amministrazione della giustizia,
soprattutto se si tratta di regole prevedibili e di sanzioni prevenibili con
l’ordinaria diligenza; è necessario, tuttavia, che la formalità sia sorretta da
uno scopo legittimo e che esista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra
i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito, così coordinando tra loro diritto di
accesso ad un Tribunale riconosciuto dall’art. 6 § 1 della Convenzione,
sicurezza giuridica e buona amministrazione della giustizia. Il diritto di
accesso ad un giudice viene, invece, leso quando la sua regolamentazione cessa
di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona
amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che
impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata
dall’autorità giudiziaria competente (per tutte: Corte EDU, sez. I, 15/09/2016,
Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, già richiamata da Cass. SU nr.
2089/2020 e nr. 8312/2019).

37. In fattispecie come quella di causala necessità
a pena di decadenza della notifica dell’atto di riassunzione, proposto con
ricorso nel termine di legge, non risponderebbe ad alcuna esigenza di certezza
del diritto o di buona amministrazione della giustizia, non essendovi né una
aspettativa tutelabile al consolidamento di un provvedimento giudiziario (che
non è stato ancora reso o, comunque, è già stato impugnato) né l’esigenza di
garantire la ragionevole durata del giudizio ( che la parte ha provveduto a
riattivare nel termine prescritto ).

38. La sentenza impugnata deve essere
conclusivamente cassata, enunciandosi il seguente principio di diritto: «L’errore
della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al
medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce
una mera irregolarità allorché l’atto contenga tutti i requisiti della comparsa
di cui all’articolo 125 disp.att.cod.proc.civ.;
il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del
rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al
modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso -invece che
con citazione o comparsa notificata- rileva a tal fine il deposito dell’atto in
Cancelleria ».

38. La causa deve essere rinviata alla Corte
d’Appello di Campobasso in diversa composizione affinché provveda all’applicazione
del principio enunciato; il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla
disciplina delle spese del presente grado.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia- anche per le spese- alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 giugno 2021, n. 16166
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