Legislazione – DECRETO-LEGGE 09 giugno 2021, n. 80 conv. con modif. in legge 06 agosto 2021, n. 113

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia

 

Titolo I

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

Capo I

Modalità speciali per il reclutamento per l’attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione

 

Art. 1

Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche

 

1. Al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.A tal fine, con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate.

L’ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo è oggetto di preventiva verifica da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell’economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all’attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate. (1) (8)

2. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l’attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. (11)

Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell’amministrazione dal contratto ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile. Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all’assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell’Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi. (1) (10)

3. Al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. (1)

3-bis. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”. (2)

4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalità ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNRR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all’articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. (1) (9)

4-bis. Le modalità di selezione di cui al comma 4 possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall’attuazione del PNRR. (2)

5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce uno o più elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente: (3)

a) professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’articolo 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; (4)

b) personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

6. Ciascun elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l’indicazione, da parte dell’iscritto, dell’ambito territoriale di disponibilità all’impiego. Le modalità per l’istituzione dell’elenco e la relativa gestione, l’individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell’elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica sono definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente comma sono tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito internet istituzionale dell’amministrazione. (1)

7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 individua quali requisiti per l’iscrizione nell’elenco:

a) almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato; (5)

b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;

c) non essere in quiescenza.

7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce gli ulteriori requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco di cui al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. (2)

7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell’esercizio dell’attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall’albo di appartenenza e dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l’insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l’esercizio dell’attività professionale. (7)

7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter, possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E’ in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (7)

8. Il decreto di cui al comma 6 valorizza le documentate esperienze professionali maturate nonché il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all’esercizio della professione, purché a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano di acquisire, invitano almeno quattro professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione. (1)

9. L’iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera b), avviene previo svolgimento di procedure idoneative svolte ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all’inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti.

10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all’attuazione dei progetti:

a) dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello; (4)

b) documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione europea. (6)

11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi dell’Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura.

12. Fermo restando l’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere.

13. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera b), è equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell’Area III, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015. (1)

14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti e per le medesime finalità, possono procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato. (1)

14-bis. Alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (2)

14-ter. Al comma 8 dell’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: “nel triennio 2019-2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”. (2)

15. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell’attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. (1)

15-bis. Al fine di garantire all’Agenzia per la coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l’attuazione degli interventi del programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata dai fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica dell’Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (2)

15-ter. All’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “correlate professionalità” sono inserite le seguenti: “o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare”;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Al personale reclutato è assicurata, a cura dell’Agenzia per la coesione territoriale e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere”. (2)

15-quater. All’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: “anche ai fini dell’ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini del punteggio finale” e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Il bando può prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l’accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento”. (2)

15-quinquies. All’articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Per l’attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4 nonché” sono soppresse;

b) dopo le parole: “concorsi pubblici” sono inserite le seguenti: “nonché di assistere gli enti locali nell’organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”. (2)

16. Alle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, le disposizioni del presente articolo si applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera a), necessari all’assistenza tecnica. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. (1)

17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce l’acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (2)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(3) Alinea modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(4) Lettera modificata in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(5) Lettera soppressa in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(6) Lettera sostituita in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(7) Comma inserito dall’art. 31, comma1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con modif. in L. 29 dicembre 2021, n. 233, a decorrere dal 1° gennaio 2022; successivamente modificato dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in L. 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 30 giugno 2022;

(8) Comma modificato dall’art. 9, comma 18-bis, lett. a) e b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con modif. in L. 29 dicembre 2021, n. 233, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(9) Comma modificato dall’art. 3, comma 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in L. 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 1° maggio 2022.

(10) Comma modificato dall’art. 19-ter, comma 3, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, conv. con modif. in L. 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 21 maggio 2022; successivamente modificato dall’art. 10, comma 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in L. 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 1° maggio 2022.

(11) Comma modificato dall’art. 10, comma 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in L. 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 1° maggio 2022.

 

Art. 1-bis (1)

Misure urgenti per l’attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura

 

1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell’ambito degli interventi previsti nel PNRR, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea, rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale, oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;

b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in aggiunta, diploma di specializzazione di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti, oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono i titoli valorizzando l’esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell’ambito della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l’attuazione degli interventi previsti nel PNRR, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale Archivi del Ministero della cultura assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1.

5. Al fine di rafforzare l’azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, per l’anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorri mento delle proprie vigenti graduatorie regionali di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all’Area II e all’Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente sono state in dette le relative procedure interne.

6. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l’attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari 5 milioni di euro per l’anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022 al 2026. (2)

7. La misura massima del 15 per cento di cui all’articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, può essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR.

8. All’articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

9. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 324 è abrogato.

10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro 12.913.792,65, il Ministero della cultura provvede nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 9;

b) quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 4 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Comma modificato dall’art. 51, comma 3, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, conv. con modif. in L. 15 luglio 2022, n. 79, a decorrere dal 16 luglio 2022.

 

Art. 2

Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione

 

1. Nelle more dell’attuazione della previsione di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l’acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari. A tal fine è istituito, a decorrere dall’anno 2021, un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l’anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2022 che costituisce limite di spesa. (1)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l’anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 2-bis (1)

Apprendistato presso l’Agenzia industrie difesa

 

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell’Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l’efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell’ambito degli stabilimenti dell’Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l’anno 2022, di euro 1.536.0 per l’anno 2023 e di euro 256.000 per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all’articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 696, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Art. 3

Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito

 

1. All’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.». (1)

2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

3. All’articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza in aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell’area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell’attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché, della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l’incarico di livello dirigenziale di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.». (1)

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere efficacia. (2)

3-ter. All’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è soppresso. (2)

3-quater. Al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione siciliana che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell’articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. (2)

3-quinquies. Per il monitoraggio delle finalità di cui al comma 3-quater e per l’individuazione delle soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione siciliana, dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Ministero dell’economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati. (2)

3-sexies. Dall’attuazione dei commi 3-quater e 3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 259, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (2)

4. All’articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, e dall’articolo 23, comma 1, secondo periodo, l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l’attribuzione dell’incarico può avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui all’articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni. L’applicazione della disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni soprannumerarie”;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “comunitario o internazionale” sono inserite le seguenti: “secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell’amministrazione”;

e) il comma 5 è abrogato. (3)

4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall’articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell’Autorità politica delegata per le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma. (2) (5)

5. All’articolo 2, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021». (1)

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ai fini dell’attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell’amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida. (1) (7)

7. All’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza» sono soppresse; (4)

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «E’ richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E’ fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.». (5)

7-bis. All’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento.

La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell’ente”. (2)

7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento. (2)

7-quater. Nell’ambito dei processi volti a favorire, ai sensi del presente articolo, la mobilità del personale, le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si applicano, a domanda del soggetto interessato e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell’amministrazione di destinazione, anche ai dirigenti di seconda fascia, o equivalenti in base alla specificità dell’ordinamento dell’amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli degli enti di cui all’articolo 10, comma 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, incaricati della funzione indicata dal citato articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 presso le amministrazioni di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004. (2)

7-quinquies. All’articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell’articolo 247 si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. (2)

8. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:

«e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell’articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.»; (4)

b) il comma 3-quater è abrogato.

9. All’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività»;

b) al comma 2, al primo periodo, le parole «e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole «, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse.

10. All’articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».

10-bis. Il Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare un processo di semplificazione dell’iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, definendo un elenco di atenei internazionali. (2) (6)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(3) Comma sostituito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(4) Lettera modificata in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(5) Comma modificato dall’art. 31, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con modif. in L. 29 dicembre 2021, n. 233, a decorrere dal 7 novembre 2021.

(6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 28-septies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modif. in L. 25 febbraio 2022, n. 15, a decorrere dal 1° marzo 2022.

(7) Comma modificato dall’art. 3, comma 5, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in L. 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 1° maggio 2022.

 

Art. 3-bis (1)

Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali

 

1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.

2. I rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.

4. In presenza di più soggetti interessati all’assunzione, l’ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato all’assunzione, prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all’assunzione. In presenza di più soggetti interessati all’assunzione l’ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.

5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all’anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per l’assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni.

6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di società esterne specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere esternalizzati.

7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.

8. Ferma restando la priorità nell’utilizzo delle proprie graduatorie, per le finalità di cui al comma 7, gli enti locali possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Le procedure selettive bandite ai sensi del presente articolo sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 3-ter (1)

Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali

 

1. All’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia”.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 3-quater (1)

Disposizioni in materia di vicesegretari comunali

 

1. All’articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 4

Formez PA

 

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente:

«1. All’associazione Formez PA è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. E’ inoltre attribuita la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai soggetti associati e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate di cui all’articolo 1 possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalità:»; (1)

b) all’articolo 2, comma 1, lettera a), dopo la parola «settore», sono inserite le seguenti: «reclutamento e»;

c) all’articolo 2, comma 1, lettera a), prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:

«01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento nel pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;

02) predisporre modelli per l’implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all’attuazione dei progetti del PNRR;»; (1)

d) all’articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

«5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l’omogeneità a livello territoriale;»;

e) all’articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola «tecnica», sono inserite le seguenti: «e supporto al PNRR:»;

f) all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole «cittadini stessi», sono inserite le seguenti: «, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione»;

g) all’articolo 2, comma 1, lettera b), dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l’individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali;

5-ter) sviluppare attività di analisi, studio e ricerca per l’individuazione di processi rapidi per l’utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali;

5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa.»; (1)

h) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3  – 1. Sono organi di Formez PA:

a) il presidente;

b) il direttore generale;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori;

e) l’assemblea.

2. Il presidente, che ha la rappresentanza legale dell’associazione, è nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed è scelto tra esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonché da altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall’assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

4. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attività di selezione e gestione del personale.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica in qualità di presidente.

6. I compiti degli organi sociali e le modalità di partecipazione ai medesimi organi sono definiti dallo statuto dell’associazione. I compensi relativi sono fissati dall’assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.»; (1)

i) all’articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.».

2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’organo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall’incarico. Entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni. (2)

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (2)

——–

(1) Lettera modificata in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 5

Scuola nazionale dell’amministrazione

 

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) promuovere e sostenere, durante l’intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione, la crescita e l’aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; (1)

b) all’articolo 3, comma 1 dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) attività di ricerca e di studio per l’individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all’attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;»;

c) all’articolo 4, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) il Segretario Generale.»;

d) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Il Comitato di gestione). – 1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell’università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell’interno, da uno nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non danno titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all’articolo 15; viene sentito dal Segretario Generale in merito alla definizione dell’organizzazione interna della Scuola.

3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.»; (1)

e) all’articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca.»; (2)

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Presidente è vertice dell’istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E’ responsabile dell’attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell’attività di formazione, d’intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico di cui al comma 4, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali.

Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d’intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico.»; (2)

f) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Segretario Generale). – 1. Il Segretario Generale è scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell’organizzazione e gestione di strutture complesse. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.

2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale:

a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;

b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;

c) sovrintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;

d) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dalle delibere di cui all’articolo 15, comma 1, e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 5;

e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la relativa programmazione in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;

g) approva l’indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino le soglie di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

h) nomina i dirigenti della Scuola.»; (1)

g) le parole «dirigente amministrativo» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «Segretario Generale»;

h) all’articolo 13, comma 2, dopo le parole «articolo 15», sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;

i) all’articolo 14:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un’indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa.»;

l) all’articolo 15, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l’organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.»;

m) all’articolo 15, comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; (3)

n) all’articolo 18, comma 1, dopo le parole «del Presidente», sono inserite le seguenti: «, d’intesa con il Segretario Generale,»;

o) le parole «e l’innovazione» ovunque ricorrano sono soppresse.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Scuola nazionale dell’amministrazione adegua il regolamento recante l’organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni.

2-bis. Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell’amministrazione permane in carica per il disbrigo degli affari strettamente attinenti all’ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima. (4)

3. All’attuazione del presente articolo la Scuola nazionale dell’amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3-bis. All’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Fino al 31 dicembre 2026, nell’ipotesi in cui i docenti esercitino l’opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all’articolo 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202”. (4)

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(1) Lettera modificata in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Numero modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(3) Lettera soppressa in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(4) Comma inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 6

Piano integrato di attività e organizzazione

 

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. (1) (8)

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa; (2)

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale; (2)

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali; (2)

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione; (2)

e) l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. (1)

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale. (1)

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo. (1) (3)

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. (1) (4)

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: (6)

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (5)

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. (1) (9)

7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6. (7)

8. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Lettera modificata in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 12, lett. a), n. 1), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modif. in L. 25 febbraio 2022, n. 15, a decorrere dal 31 dicembre 2021.

(4) Comma modificato dall’art. 1, comma 12, lett. a), n. 2), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modif. in L. 25 febbraio 2022, n. 15, a decorrere dal 1° marzo 2022.

(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 12, lett. a), n. 3), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modif. in L. 25 febbraio 2022, n. 15, a decorrere dal 1° marzo 2022.

(6) Alinea modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in L. 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 1° maggio 2022.

(7) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in L. 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 1° maggio 2022.

(8) Ai sensi dell’art. 10, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con modif. in L. 24 febbraio 2023, n. 14, per l’anno 2023 i termini previsti dal presente comma sono differiti al 31 marzo 2023.

(9) Comma modificato dall’art. 10, comma 11-ter, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con modif. in L. 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

 

Art. 6-bis (1)

Disposizioni in materia di segretari comunali

 

1. Al fine di sopperire con urgenza all’attuale carenza di segretari comunali iscritti all’Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data, il comma 6 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Capo II

Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

 

Art. 7

Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti

 

1. Per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un concorso pubblico ai sensi dell’articolo 1, comma 4, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80 unità da assegnare, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all’Allegato IV al presente decreto, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle predette attività, individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. (1)

2. Al fine di garantire l’integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell’attuazione del PNRR, nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all’assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. (3)

3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da selezionare anche avvalendosi della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica. (1)

3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche dell’Area funzionale III, una riserva di posti in favore del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al 50 per cento. (2)

4. Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l’anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.668.000 per l’anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1, che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti con le modalità di cui all’articolo 1 del presente decreto, per la durata massima di trentasei mesi. Con le medesime modalità di cui all’articolo 1 del presente decreto sono conferiti gli incarichi di cui all’articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (1) (4)

5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 865.000 per l’anno 2021.

6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l’anno 2021 e di euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. (1)

6-bis. La facoltà di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (2)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 12, lett. a-bis), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modif. in L. 25 febbraio 2022, n. 15, a decorrere dal 1° marzo 2022.

(4) Comma modificato dall’art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in L. 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 1° maggio 2022.

 

Art. 7-bis (1)

Reclutamento di personale per il Ministero dell’economia e delle finanze

 

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, per gli anni 2022 e 2023, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale dell’Area III del comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unità al Dipartimento del tesoro, trenta unità al Dipartimento delle finanze e trentacinque unità al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque unità da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. (2)

2. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l’attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

3. Per le attività indicate all’articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

5. Nell’ambito delle esigenze anche derivanti dal presente articolo, la Sogei Spa assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l’utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l’eventuale emissione di specifiche obbligazioni.

Per le medesime finalità la Sogei Spa è autorizzata, previa delibera dell’assemblea degli azionisti, alla costituzione di società o all’acquisto di partecipazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 2.175.396 per l’anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 12, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modif. in L. 25 febbraio 2022, n. 15, a decorrere dal 1° marzo 2022; successivamente modificato dall’art. 1, comma 12, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con modif. in L. 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

 

Art. 8

Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

 

1. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l’attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. (1)

2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale assicurano, nell’ambito territoriale di competenza definito nella tabella di cui all’Allegato I, il coordinamento unitario delle attività di cui al comma 1. (1)

3. Il raccordo con il semestre europeo, come definito all’articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l’attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all’accordo di prestito di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituite presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca. (1)

4. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

5. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 941.000 per l’anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 8-bis (1)

Reclutamento di personale presso l’Ispettorato nazionale del lavoro per l’attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso

 

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal PNRR, l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l’anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletare secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo “ispettivo” e “amministrativo” pari a 184 unità, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

——–

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 9

Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a), da partedelle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero minimo di mille unità, per il supporto ai predetti enti e agli enti locali nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per l’anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per l’anno 2024. (1)

2. I reclutamenti di cui al comma 1 sono autorizzati subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 38.800.000 per l’anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. (1)

2-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale” della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il medesimo decreto di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell’articolo 1, dedicata al raccordo dell’attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all’elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L’amministrazione titolare dell’intervento è il Dipartimento della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile del sub-investimento 2.2.1 della misura M1C1; resta ferma l’applicazione delle disposizioni inerenti all’attuazione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e controllo. (2)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021; successivamente modificato dall’art. 31, comma 1, lett. c), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con modif. in L. 29 dicembre 2021, n. 233, a decorrere dal 7 novembre 2021.

(2) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. c), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in L. 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 30 giugno 2022.

 

Titolo II

MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI NELL’AMBITO DELLE MISSIONI DEL PNRR

 

Capo I

Transizione digitale

 

Art. 10

Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione del PNRR per l’innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale

 

1. Al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell’ambito del PNRR, fornendo adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone e target dei progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente massimo di trecentotrentotto unità, nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l’anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l’anno 2026, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti. (3)

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale richiesta ed almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate. (1)

2-bis. All’articolo 8, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: “nominati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,” sono soppresse. (2)

3. Per le esigenze di funzionamento connesse all’attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l’anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l’anno 2026.

4. L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di 67 unità dell’Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 4, del presente decreto, nel limite di spesa di euro 1.242.131 per l’anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. (1)

5. I reclutamenti di cui al presente articolo sono autorizzati subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 11.576.131 per l’anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l’anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(3) Comma modificato dall’art. 7, comma 1, lett. c-bis), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in L. 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 30 giugno 2022.

 

Capo II

Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa

 

Art. 11

Addetti all’ufficio per il processo

 

1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell’ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all’ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l’obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell’articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di seguito indicato con l’espressione “Giustizia amministrativa”, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all’ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi, così ripartito: 250 unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L’assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. (1) (5)

2. Il personale da assumere nell’amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all’ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, è determinata secondo quanto previsto dall’Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all’ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell’area III, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell’orario di lavoro. (1)

2-bis. L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L’avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell’ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio per il processo. Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all’ufficio per il processo, anche nel caso in cui l’ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell’ordine presso il quale risulti iscritto. (4)

3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dalla Giustizia amministrativa, è composto dai seguenti profili professionali:

a) funzionari amministrativi – area III – posizione economica F1;

b) funzionari informatici – area III – posizione economica F1;

c) funzionari statistici – area III – posizione economica F1;

d) assistenti informatici – area II – posizione economica F2.

4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l’intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione:

a) costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l’accesso alle professioni di avvocato e di notaio; (2)

c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

d) costituisce titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. L’amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell’attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L’amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell’Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di servizio prestato con merito.

6. L’assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. (3)

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata:

a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l’anno 2024, di euro 360.142.195 per l’anno 2025 e di euro 180.071.098 per l’anno 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia; (2)

b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l’anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Lettera modificata in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(3) Comma soppresso in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(4) Comma inserito dall’art. 33, comma 2, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, conv. con modif. in L. 27 aprile 2022, n. 34, a decorrere dal 29 aprile 2022.

(5) Comma modificato dall’art. 9, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in L. 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 1° maggio 2022.

 

Art. 12

Modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, in merito alla necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonché il numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le unità di personale di cui all’articolo 11, comma 3 assunte per gli uffici per il processo della Giustizia amministrativa sono distribuite esclusivamente presso le seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale; Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano; Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.

Fanno eccezione 7 funzionari informatici e 3 funzionari statistici che sono assegnati, rispettivamente, al Servizio per l’informatica e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa al fine di coadiuvare l’ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto ricompreso nel PNRR e allo scopo di monitorare l’andamento della riduzione dell’arretrato. La decorrenza della presa di servizio delle unità di personale di cui all’articolo 11, comma 3, è la stessa per tutti gli Uffici per il processo. (1)

2. Le modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria sono individuate all’Allegato II, numero 1. (1)

3. All’esito dell’assegnazione degli addetti all’ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo dell’ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l’utilizzo, all’interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all’attività giudiziaria.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 13

Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR (2)

 

1. Al fine di assicurare la piena operatività dell’ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell’Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, per un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito:

a) 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

b) 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);

c) 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l).

2. Il contingente di cui al comma 1 è composto dai seguenti profili professionali:

a) tecnico IT senior;

b) tecnico IT junior;

c) tecnico di contabilità senior;

d) tecnico di contabilità junior;

e) tecnico di edilizia senior;

f) tecnico di edilizia junior;

g) tecnico statistico;

h) tecnico di amministrazione;

i) analista di organizzazione;

l) operatore di data entry.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le declaratorie dei profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo quanto previsto dall’Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il personale di cui all’articolo 11, comma 3, dall’Allegato III. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili dell’area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati ai profili dell’area II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera l), è equiparato ai profili dell’area II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell’orario di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), sono equiparati ai profili dell’Area III, posizione economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3, lettera d), è equiparato ai profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui all’articolo 11, comma 3, non spetta il compenso di cui all’articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate. (1)

4. L’amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, può prevedere, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l’intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l’attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. L’assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

6. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Rubrica sostituita in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 14

Procedura straordinaria di reclutamento

 

1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti: (1)

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento; (2)

b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all’articolo 11 e all’articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all’articolo 11 e all’articolo 13, comma 2, lettere c), d), e), f) e h);

d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all’articolo 11;

e) il servizio prestato presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione nonché le sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, quali research officers, nell’ambito del Piano operativo dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo – EASO, per i profili di cui all’articolo 11 e all’articolo 13, comma 2, lettera h). (2)

2. La Giustizia amministrativa procede all’assunzione di tutti i profili professionali di cui all’articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento; (2)

b) per i profili di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;

c) per i profili di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;

d) per il profilo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Per le procedure di reclutamento nell’amministrazione della giustizia ordinaria, il bando indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell’ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo distretto di corte di appello, nonché, ove previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e l’amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell’ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni Ufficio per il processo.

4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento nell’amministrazione della giustizia ordinaria, non può presentare domanda per più di un profilo e, nell’ambito di tale profilo, per più di un distretto e, nell’ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa può presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per l’accesso ai profili di cui all’articolo 11 e di cui all’articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011. I candidati che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia amministrativa devono essere in possesso del titolo di accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato nell’Allegato III. (3)

6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all’Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all’Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la procedura concorsuale è decentrata per ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale è nominata una sola commissione che procede alla selezione dei candidati per tutti i profili professionali, formando distinte graduatorie. La prova scritta può essere svolta presso un’unica sede per tutte le procedure concorsuali. Per la selezione dei candidati per l’ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, è nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, una sola commissione, che forma un’unica graduatoria per ogni profilo. (3)

8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la commissione esaminatrice è composta da un magistrato dell’ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell’area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell’Ufficio o della consulenza del Servizio per l’informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l’Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all’Area III. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono concludersi entro il 15 dicembre 2021. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario. (3)

9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, costituiranno altresì titoli di preferenza a parità di merito per le procedure di reclutamento di cui al presente articolo:

a) l’avere svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; (2)

b) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 50, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell’articolo 53-ter-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186; (2)

c) l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’articolo 50, commi 1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell’articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186; (2)

c-bis) l’aver conseguito il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali. (4)

10. A parità dei titoli preferenziali di cui al comma 9 del presente articolo e di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso. (3)

11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l’amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 15. Per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all’ufficio per il processo di cui all’articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell’ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potrà avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell’ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l’ordine degli Uffici giudiziari indicato nell’articolo 12, comma 1, secondo periodo. (3) (7)

12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, è ammesso a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando e sulla base delle graduatorie risultanti all’esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta potrà essere svolta mediante l’uso di tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal comma l, il bando di concorso specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valuterà non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l’omogeneità delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le modalità di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (3)

12-bis. In relazione ai soli profili di cui all’articolo 11, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell’ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche per gli addetti all’ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di Trento.Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell’attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, può ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del numero dei posti messi a concorso nel distretto, sulla base delle graduatorie risultanti all’esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. Il bando prevede altresì, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol, sulla base di un’apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e la suddetta regione. (5) (6)

12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre 2023 al personale del Ministero della giustizia non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7. (5) (8)

13. Per l’espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata, subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea, per l’amministrazione della giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l’anno 2021 e di euro 341.112 per l’anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l’anno 2021 e di euro 320.800 per l’anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. (3)

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(1) Alinea modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Lettera modificata in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(3) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(4) Lettera inserita in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(5) Comma inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(6) Comma modificato dall’art. 35, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con modif. in L. 29 dicembre 2021, n. 233, a decorrere dal 1° gennaio 2022; successivamente modificato dall’art. 33, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, conv. con modif. in L. 27 aprile 2022, n. 34, a decorrere dal 29 aprile 2022.

(7) Comma modificato dall’art. 33, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, conv. con modif. in L. 27 aprile 2022, n. 34, a decorrere dal 29 aprile 2022.

(8) Comma modificato dall’art. 8, comma 4-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con modif. in L. 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

 

Art. 15

Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea

 

1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permane nella sede di assegnazione per l’intera durata del contratto a tempo determinato. (1)

2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all’articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all’assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa. (1)

3. Per la Giustizia ordinaria, è fatta salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena neutralità finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 16

Attività di formazione

 

1. Il Ministero della giustizia assicura l’informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo e destinato all’ufficio per il processo di competenza della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica. (1)

2. Per il personale di cui all’articolo 11, comma 3, assunto a tempo determinato ai sensi del presente decreto è assicurata la formazione, secondo un programma definito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. (1)

3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea, per l’amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l’anno 2021, di euro 2.000.000 per l’anno 2022, di euro 1.460.000 per l’anno 2023 e di euro 1.102.000 per l’anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l’anno 2022 e di euro 35.234 per l’anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 17

Monitoraggio dell’impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell’arretrato (3)

 

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria di cui al presente capo nell’ambito del PNRR. (4)

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l’indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere. (1)

3. Il personale addetto all’ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell’arretrato, ove necessario anche in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall’Amministrazione. (1)

4. Le attività di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al fine della trattazione dei procedimenti di cui all’articolo 11, comma 1, del presente decreto, sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle finalità del PNRR, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall’articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (1)

6. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 5 è su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 5 costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, nell’assegnazione degli incarichi conferiti d’ufficio. (1)

7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’allegato 1, recante il codice del processo amministrativo:

1) dopo l’articolo 72 è inserito il seguente:

“Art. 72-bis (Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione). – 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un’ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell’udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata”;

2) all’articolo 73, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Non è possibile disporre, d’ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio”;

3) all’articolo 79, comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “L’interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria”;

4) all’articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni”;

5) all’articolo 82, comma 1, la parola: “centottanta” è sostituita dalla seguente: “centoventi”;

6) all’articolo 87, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l’ultimo periodo”;

b) all’allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo:

1) all’articolo 13, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “ricorso straordinario” sono aggiunte le seguenti: “, nonché lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze”;

2) nel Titolo IV, dopo l’articolo 13-ter è aggiunto il seguente:

“Art. 13-quater (Trattazione da remoto). – 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell’udienza delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell’udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso di spese”;

3) all’articolo 14, comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si dà atto nel verbale della seduta delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali”. (2)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Comma sostituito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(3) Rubrica modificata in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(4) Comma abrogato dall’art. 48, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, da convertire entro il 29 giugno 2022.

 

Art. 17-bis (1)

Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura

 

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Scuola superiore della magistratura). – 1. E’ istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: ‘Scuola’.

2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.

3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.

5. Il personale dell’Amministrazione della giustizia è scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede l’assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell’assegnazione. La revoca su iniziativa dell’Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.

6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.

7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo”;

b) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: “nomina il segretario generale” sono inserite le seguenti: “e il vice segretario generale”;

c) all’articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell’interessato, l’aspettativa è concessa dal rettore. Il periodo dell’aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”;

d) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Trattamento economico). – 1. Al presidente del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un’indennità di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue.

2. La misura dell’indennità di funzione e del gettone di presenza di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola nazionale dell’amministrazione”;

e) all’articolo 12, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“g-bis) l’individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno”;

f) all’articolo 17-ter:

1) al comma 3, le parole: “, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi,” sono soppresse;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Al segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, è corrisposto un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Funzioni, durata e trattamento economico”;

g) nel Capo II del Titolo I, dopo la Sezione IV-bis è aggiunta la seguente:

“Sezione IV-ter

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

 

Art. 17-quater (Vice segretario generale). – 1. Il vice segretario generale della Scuola:

a) coadiuva il segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni;

b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;

c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

 

Art. 17-quinquies (Funzioni, durata e trattamento economico). – 1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso l’amministrazione giudiziaria, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al vice segretario generale si applica l’articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4, del presente decreto.

2. Il vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L’attribuzione dell’incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell’amministrazione di provenienza.

3. L’incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato, su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario generale, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.

4. Al vice segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, è corrisposta un’indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui”;

h) all’articolo 37, comma 2, dopo le parole: “Ministero della giustizia,” sono inserite le seguenti: “i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale, restano a carico della stessa amministrazione,”.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 17-ter (1)

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116

 

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 31, comma 1, le parole: “sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2021”;

b) all’articolo 32, comma 1, secondo periodo, le parole: “Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021”;

c) all’articolo 32, comma 5, al primo periodo, le parole: “31 ottobre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2025” e il secondo periodo è soppresso;

d) all’articolo 33, comma 2, le parole: “dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2022”.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 17-quater (1)

Principio di parità di genere

 

1. Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre modalità di assunzione, escluse quelle per concorso, di cui al presente decreto sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un’effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Titolo II-bis (1)

MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT

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(1) Titolo premesso in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 17-quinquies (1)

Assunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica

 

1. Al fine di consentire l’attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell’ambito del PNRR, di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell’ambito dell’Unione europea e con l’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell’Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l’esperienza lavorativa in materia ambientale nell’ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021. (2)

2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell’attività svolta.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale dell’Area III.

4. Al comma 317 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2026”, le parole: “nell’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2027”, le parole: “nell’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2028”, le parole: “nell’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2029” e le parole: “nell’anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2030”;

b) il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la SOGESID Spa di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.901.122 per l’anno 2022 e a euro 10.681.346 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.755.726 per l’anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall’anno 2023, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell’amministrazione e, quanto a euro 7.145.396 per l’anno 2022 e a euro 8.574.475 a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

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(1) Articolo premesso in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Ai sensi dell’art. 11, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con modif. in L. 24 febbraio 2023, n. 14, il termine per l’assunzione di duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell’Area III, previsto al presente comma, è differito al triennio 2022-2024.

 

Art. 17-sexies (1)

Struttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico

 

1. Per il Ministero della transizione ecologica l’unità di missione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

2. Per l’attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell’ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per l’anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell’adeguamento dell’organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.

4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all’articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 22 del 2021 è prorogato al 31 luglio 2021.

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(1) Articolo premesso in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 17-septies (1)

Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell’ENEA e dell’ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agro-alimentari dell’Arma dei carabinieri

 

1. Il Ministero della transizione ecologica può avvalersi dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione del PNRR fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica.

L’individuazione delle unità di personale e le modalità dell’avvalimento sono disciplinate con protocollo d’intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico del Ministero della transizione ecologica.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 315.900 euro per l’anno 2021 e a 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 800, comma 1, il numero: “4.207” è sostituito dal seguente: “4.204”;

b) alla Tabella 4, quadro I, specchio B, il numero: “1.131” è sostituito dal seguente: “1.128”;

c) alla Tabella 4, quadro I, specchio C, il numero: “1.108” è sostituito dal seguente: “1.105”;

d) all’articolo 174-bis:

1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) Comando unità forestali, ambientali e agro-alimentari, che, ferme restando la dipendenza dell’Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell’interno, per i compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agro-alimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agro-alimentari è retto da un generale di corpo d’armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all’organico. L’incarico di vice comandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale”;

2) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

“2-quater. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali”.

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(1) Articolo premesso in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 17-octies (1)

Misure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale

 

1. All’articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al primo periodo, le parole: “e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario” e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l’ordinamento di appartenenza. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario”.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità.

3. Per l’attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l’anno 2021 a reclutare, con le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all’allegato IV-bis. (2)

4. Il restante contingente da assegnare ai commissari di cui al comma 2 è costituito, fino a un massimo di cinquanta unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l’anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartiti sulla base della tabella 2 di cui all’allegato IV-ter, da soggetti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza.

5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l’anno 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede, quanto a 3.079.917 euro per l’anno 2021, 9.239.750 euro per l’anno 2022 e 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. All’articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,”;

b) al comma 2, dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2” sono inserite le seguenti: “, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20”.

7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sub-lacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, il prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda. Il Commissario straordinario, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuare con le procedure di cui all’articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica competenza tecnica nell’ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario straordinario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l’apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.

Alle dirette dipendenze del Commissario straordinario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l’espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l’anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 97.994 per l’anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e, quanto a euro 293.982 per l’anno 2022, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

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(1) Articolo premesso in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con modif. in L. 24 febbraio 2023, n. 14, il termine per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, previsto al presente comma, è differito al biennio 2022-2023.

 

Art. 17-novies (1)

Inviato speciale per il cambiamento climatico

 

1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l’inviato speciale per il cambiamento climatico. La durata dell’incarico è fissata nei limiti di cui all’articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano il supporto tecnico e organizzativo all’inviato di cui al comma 1 nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L’inviato speciale è individuato nell’ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all’ordinamento di appartenenza. (2)

4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 111.620 per l’anno 2021, euro 211.620 per l’anno 2022 ed euro 111.620 per l’anno 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (3)

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(1) Articolo premesso in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Comma sostituito dall’art. 39, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con modif. in L. 29 dicembre 2021, n. 233, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(3) Comma modificato dall’art. 39, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con modif. in L. 29 dicembre 2021, n. 233, a decorrere dal 7 novembre 2021.

 

Art. 17-decies (1)

Consiglio di amministrazione dell’ENEA

 

1. All’articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: “tre componenti” sono sostituite dalle seguenti: “cinque componenti”.

2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l’anno 2021 e a euro 64.000 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

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(1) Articolo premesso in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 17-undecies (1)

Regime transitorio in materia di VIA

 

1. L’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L’articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all’allegato II alla parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali. (2)

2. All’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: “numero massimo di quaranta unità,” sono inserite le seguenti: “inclusi il presidente e il segretario,” e dopo le parole: “delle amministrazioni statali e regionali,” sono inserite le seguenti: “delle istituzioni universitarie,”;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d’ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al sesto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l’articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303”;

3) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell’incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5”;

b) al comma 5, le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2-bis” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, nelle more dell’adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma”.

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(1) Articolo premesso in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

(2) Comma modificato dall’art. 7-quater, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, conv. con modif. in L. 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 21 maggio 2022.

 

Art. 17-duodecies (1)

Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

 

1. All’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: “Lo scopo statutario è” sono inserite le seguenti: “la progettazione nonché” e dopo le parole: “bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” sono aggiunte le seguenti: “, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità di Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre 2021”;

2) al terzo periodo, le parole: “commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32” sono sostituite dalle seguenti: “commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32”;

b) al comma 2-bis, le parole: “sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall’articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50” sono sostituite dalle seguenti: “sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall’articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

“2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992”;

d) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

e) dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

“12-ter. Alle controversie relative all’approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

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(1) Articolo premesso in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 17-terdecies (1)

Personale del CONI

 

1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: “ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni” sono inserite le seguenti: “e ai sensi del comma 4”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il CONI, con proprio atto, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, determina l’articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludere entro il 31 dicembre 2021, del personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché a ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificate ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti rispetto alle professionalità di necessaria acquisizione e nell’espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto Funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici”.

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(1) Articolo premesso in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 18

Disposizioni finanziarie

 

1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

 

Art. 18-bis (1)

Clausola di salvaguardia

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispetti vi statuti e con le relative norme di attuazione.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

Art. 19

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Allegato I (1)

TABELLA – AMBITI TERRITORIALI

(art. 8, comma 2)

 

AREA

RTS

AMBITO TERRITORIALE

Area Nord-Ovest RTS Milano Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia
Area Nord-Est RTS Venezia Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
Area Centro-Nord RTS Bologna Emilia Romagna, Toscana e Marche
Area Centro-Sardegna RTS Roma Lazio, Umbria, Sardegna
Area Sud-Ovest RTS Napoli Campania, Basilicata
Area Sud-Adriatica RTS Bari Puglia, Abruzzo, Molise
Area Sud-Sicilia RTS Palermo Sicilia, Calabria

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(1) Allegato modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

 

Allegato II (1)

PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PNRR PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(art. 11 comma 2 e art. 13, comma 3)

 

1. Addetto all’ufficio per il processo

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 – Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (Le professioni comprese in questa unità supportano le attività degli uffici dell’amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l’attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, supportando le attività del personale subordinato) e al codice Istat 2.5.2.2-Esperti legali in imprese o enti pubblici (Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone – eventualmente – gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali).

Attività di contenuto specialistico: studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l’accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all’esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condivisione all’interno dell’ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza nonché, nei termini di cui all’articolo 11, in economia e commercio e scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.

 

2. Tecnico IT senior

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.4.2 – Analisti di sistema (Le professioni comprese in questa unità analizzano i problemi di elaborazione dei dati per diverse esigenze di calcolo e disegnano, individuano o ottimizzano appropriati sistemi di calcolo e di gestione delle informazioni) e al codice Istat 2.1.1.4.1 – Analisti e progettisti di software (Le professioni comprese in questa unità sviluppano, creano, modificano o ottimizzano software applicativi analizzando le esigenze degli utilizzatori; progettano, sviluppano e testano software di sistema, di rete, linguaggi e compilatori per diverse aree ed esigenze applicative).

Attività di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in informatica, ingegneria, fisica, matematica, ovvero altra laurea con specializzazione in informatica o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.

 

3. Tecnico IT junior

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.2.1-Tecnici programmatori (Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di software traducendo istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni di problemi, in diagrammi logici di flusso per la programmazione in linguaggio informatico; sviluppando e scrivendo programmi per memorizzare, ricercare ed elaborare informazioni e dati), al codice Istat 3.1.2.5-Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici (Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e amministratori di sistemi installando, configurando, gestendo e manutenendo per gli aspetti software i sistemi telematici ed i relativi sistemi di sicurezza), al codice Istat 3.1.2.4-Tecnici gestori di basi di dati (Le professioni classificate in questa categoria assistono gli analisti e progettisti di basi dati gestendo, controllando e manutenendo basi di dati e relativi sistemi di sicurezza).

Attività di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito Informatico o altro diploma equivalente con specializzazione in informatica; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.

 

4. Tecnico di contabilità senior

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.4.1 – Specialisti in contabilità (Le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano le informazioni contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni contabili, fiscali e finanziarie, per certificare la correttezza e la conformità delle scritture aziendali alle leggi e ai regolamenti, ovvero coordinano le attività di gestione e di produzione delle scritture contabili).

Attività di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.

 

5. Tecnico di contabilità junior

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.3.1.2 – Contabili e professioni assimilate (Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero applicano le procedure in materia di tenuta delle scritture contabili di società o di organizzazioni; analizzano, classificano e registrano le operazioni contabili e le poste di bilancio; interpretano e valutano i conti; redigono i bilanci, attendono a procedure ed adempimenti fiscali; redigono paghe, compensi e versamenti contributivi; gestiscono le operazioni in liquidità di imprese ed organizzazioni; adempiono a mandati di pagamento; evadono conti e fatture certificando e mantenendo scritture delle operazioni; curano l’amministrazione di edifici e di proprietà condominiali garantendo la manutenzione, il funzionamento dei servizi comuni e la sicurezza degli impianti e delle strutture).

Attività di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico Commerciale o diplomi equipollenti; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.

 

6. Tecnico di edilizia senior

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.2.1.6.1 – Ingegneri edili e ambientali (Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del territorio, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni civili e industriali. Definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Progettano soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell’attività antropica sull’ambiente; conducono valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell’ingegneria civile o di altre attività; si occupano di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di sistemazione e gestione dei bacini idrografici. Sovrintendono e dirigono tali attività) e al codice Istat 2.2.2.1 – Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio (Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di design, di pianificazione, conservazione, restauro e recupero urbanistico e territoriale, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di opere civili, e di siti industriali. Ne disegnano e progettano la forma, gli interni e i loro arredamenti; disegnano mezzi di trasporto e altri beni prodotti su scala industriale curandone gli aspetti funzionali, simbolici ed estetici; conducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Sovrintendono e dirigono tali attività; possono collaborare con gli Ingegneri per progettazioni e realizzazioni che richiedono complesse soluzioni tecnologiche e di calcolo).

Attività di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria, architettura o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM (Building Information Modeling).

 

7. Tecnico di edilizia junior

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.3.5.0 – Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate (Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca nel campo dell’ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti e porti e di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e manutenere tali opere, per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza) e al codice Istat 3.1.5.2 – Tecnici della gestione di cantieri edili (Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, controllare organizzare e garantire l’efficienza e la sicurezza dei processi di lavorazione nei cantieri edili).

Attività di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico per Geometri o altro diploma equipollente; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM (Building Information Modeling).

 

8. Tecnico statistico

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.3.2 – Statistici (Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali della scienza attuariale e della statistica, incrementano la conoscenza scientifica in materia, applicano le relative teorie e tecniche per raccogliere, analizzare e sintetizzare informazioni, per definire modelli di interpretazione dei dati, per individuare soluzioni statistiche da adottare nei vari settori della produzione di beni e servizi e della stessa ricerca scientifica).

Attività di contenuto specialistico: rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze statistiche, scienze statistiche ed attuariali o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.

 

9. Tecnico di amministrazione

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 – Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (Le professioni comprese in questa unità coordinano le attività degli uffici dell’amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l’attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, coordinando le attività del personale subordinato) e al codice Istat 2.5.2.2-Esperti legali in imprese o enti pubblici (Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone – eventualmente – gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali).

Attività di contenuto specialistico: attività di predisposizione di atti amministrativi conformi alla normativa vigente, curandone l’istruttoria preliminare, esecuzione di altri atti dell’amministrazione, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.

 

10. Analista di organizzazione

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.3.2 – Specialisti dell’organizzazione del lavoro (Le professioni comprese in questa unità analizzano e definiscono l’organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, redigono organigrammi, procedure, job descriptions e istruzioni).

Attività di contenuto specialistico: studio, pianificazione e miglioramento delle unità organizzative, dei processi di lavoro e dell’efficiente utilizzo delle risorse, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, scienze statistiche e demografiche, psicologia indirizzo psicologia del lavoro e delle organizzazioni del lavoro, ingegneria gestionale ed altre equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.

 

11. Operatore di data entry

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 4.1.2 – Impiegati addetti alle macchine d’ufficio (Le professioni classificate in questa classe, utilizzando computer o altre apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, inseriscono e registrano dati o codici, eseguono operazioni di calcolo e di elaborazione; preparano, modificano, riproducono e trasmettono documenti; trascrivono manoscritti, minute, documenti o processi verbali; redigono verbali utilizzando appropriate tecniche di scrittura e macchine per stenografia-scrittura; trascrivono le informazioni registrate in stenografia e sui mezzi di registrazione del suono).

Attività di contenuto specialistico: digitalizzazione e inserimento di dati di diversa natura nei sistemi informatici dell’amministrazione mediante utilizzo di software specifici, gestione e trattamento dei dati, trasferimento dei dati supporto informatico, organizzazione di basi di dati, attività, anche su atti e documenti cartacei, correlate con la digitalizzazione e la gestione dei dati, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.

——–

(1) Allegato modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

 

Allegato III (1)

PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PNRR PRESSO LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

(art. 13, comma 3)

 

1. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Lavoratori che, nell’ambito delle istruzioni di massima ricevute ed avvalendosi anche di strumenti informatici, applicano con autonomia le proprie conoscenze giuridiche, contabili e gestionali, con eventuali funzioni di direzione, coordinamento e controllo di uffici o servizi anche di particolare rilevanza e complessità non riservati a qualifiche dirigenziali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37, terzo comma, della legge 27 aprile 1982 n. 186, garantendo lo svolgimento delle attività di competenza, con responsabilità dei risultati.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

 

2. FUNZIONARIO INFORMATICO

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

In relazione al contenuto specialistico delle conoscenze possedute, svolge attività di: definizione delle specifiche tecniche funzionali per la progettazione degli applicativi software, del sistema e della rete; controllo di qualità di prodotti software e di soluzioni hardware; valutazione dei prodotti esistenti sul mercato; qualità e monitoraggio degli standard di funzionamento; gestione di tematiche complesse con proposizione di iniziative innovative; individuazione di obiettivi di miglioramento dei sistemi e del livello di servizio.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in informatica, ingegneria informatica o equipollenti.

 

3. FUNZIONARIO STATISTICO

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure. Cura la raccolta e l’elaborazione di dati statistici ed effettua elaborazioni anche complesse.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in scienze statistiche e scienze statistiche ed attuariali o equipollenti.

 

4. ASSISTENTE INFORMATICO

 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolge compiti di attività operativa ed istruttoria in campo informatico, con grado di autonomia e responsabilità, nell’ambito di prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite.

 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l’accesso dall’esterno: Diploma di istituto secondario di secondo grado di indirizzo informatico.

——–

(1) Allegato modificato in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

 

Allegato IV

SUDDIVISIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DELLE 80 UNITÀ DI PERSONALE DA ASSEGNARE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE-RGS

(art. 7, comma 1)

 

Tabella 1

 

Amministrazione centrale

n. unità di personale non dirigenziale

Profili

Economico

Giuridico

statistico-matematico

ingegneria gestionale

Ministero dell’Economia e delle Finanze 80 30 20 10 20

 

 

Allegato IV-bis (1)

(art. 17-octies, comma 3)

 

TABELLA 1

 

Regione

Unità

Piemonte 12
Valle d’Aosta 2
Lombardia 12
Bolzano 4
Trento 3
Veneto 9
Friuli Venezia Giulia 4
Liguria 3
Emilia-Romagna 11
Toscana 11
Umbria 4
Marche 5
Lazio 9
Abruzzo 5
Molise 2
Campania 7
Puglia 10
Basilicata 5
Calabria 8
Sicilia 12
Sardegna 12
TOTALE 150

——–

(1) Allegato inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

 

Allegato IV-ter (1)

(art. 17-octies, comma 4)

 

TABELLA 2

 

Regione

Risorse finanziarie 2021

Risorse finanziarie 2022-2026

Piemonte 65.330 195.988
Valle d’Aosta 16.332 48.997
Lombardia 65.330 195.988
Bolzano 16.333 48.997
Trento 16.333 48.997
Veneto 48.997 146.991
Friuli Venezia Giulia 16.332 48.997
Liguria 16.332 48.997
Emilia-Romagna 65.330 195.988
Toscana 65.330 195.988
Umbria 16.332 48.997
Marche 32.664 97.994
Lazio 48.997 146.991
Abruzzo 32.664 97.994
Molise 16.332 48.997
Campania 32.664 97.994
Puglia 48.997 146.991
Basilicata 32.664 97.994
Calabria 32.664 97.994
Sicilia 65.330 195.988
Sardegna 65.330 195.988
TOTALE 816.617 2.449.850

——–

(1) Allegato inserito in sede di conversione (legge 6 agosto 2021, n. 113), a decorrere dall’8 agosto 2021.

 

 

Provvedimento pubblicato nella G.U. 9 giugno 2021, n. 136.

 

Legislazione – DECRETO-LEGGE 09 giugno 2021, n. 80 conv. con modif. in legge 06 agosto 2021, n. 113
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