Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 giugno 2021, n. 23138

Infortunio sul lavoro, Responsabile del delitto di omicidio
colposo, Nesso di causalità tra la condotta omissiva del garante della
normativa antinfortunistica e l’evento lesivo, Accertamento

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 26/10/2017, la Corte d’appello
di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pavia con cui
S.P.D. è stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo in danno
dell’operaio O.A.V., con violazione delle norme in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro.

La vicenda attiene all’infortunio avvenuto in C.L.
in data 25/2/2012, nel quale perse la vita il predetto operaio a seguito di
gravissime lesioni che avevano interessato tutto il corpo, in particolar modo
la teca cranica, determinandone la morte. Sulla base degli accertamenti svolti,
la Corte di merito ha ritenuto che le lesioni fossero compatibili con
l’investimento del corpo della vittima da parte di un tronco d’albero, conseguente
all’attività del taglio boschivo a cui era addetto. Nelle due sentenze conformi
viene ritenuto responsabile l’imputato, in qualità di datore di lavoro
dell’operaio infortunato (sebbene il predetto non fosse stato regolarmente
assunto).

I giudici di merito evidenziano gravi violazioni
della normativa antinfortunistica, riconoscendo che l’imputato aveva omesso di
provvedere alla formazione del lavoratore in relazione all’attività da
compiersi, certamente rischiosa, e dì vigilare sulle modalità operative.

2. Avverso la pronuncia di condanna ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, affidando le proprie
deduzioni ai seguenti motivi.

I) Violazione di legge per avere la Corte di merito
irrogato una sanzione non corrispondente a quella prevista dall’ordinamento.

La Corte d’Appello di Milano, si legge nel ricorso,
ha confermato la sentenza di primo grado, con condanna dell’odierno imputato
alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui ai seguenti
capi d’imputazione:

A) articolo 589 cod.
pen.; B) articoli 81 cpv. cod. pen., 18, comma 1, lett. c) e 37, comma 1, d.lgs. n. 81/2008,
in relazione all’art. 55, comma
5, lett. c) d.lgs. 81/08, previo riconoscimento del vincolo della
continuazione tra gli stessi.

La contestata violazione dell’articolo 55 d.lsg. 81/2008
concerne un reato contravvenzionale che prevede la pena alternativa
dell’arresto o l’ammenda e non la reclusione.

Nel caso in esame i giudici hanno irrogato la pena
di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato più grave di cui al capo
A), riguardante la fattispecie di cui all’art. 589
cod. pen., determinando l’aumento per la continuazione in mesi due di
reclusione relativamente al reato contravvenzionale.

II) Inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto
nell’applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40, 41 e 589 cod. pen.

Dopo avere richiamato il contenuto delta previsione
di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen. ed avere
evidenziato la necessità che sia accertato il necessario rapporto di causalità
tra condotta colposa ed evento ai fini dell’affermazione della responsabilità
nei reati colposi, la difesa rammenta che, in caso di condotta esorbitante del
lavoratore, deve essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro.

Sottolinea che la colpa si configura quando la
cautela richiesta, rimasta inosservata, avrebbe avuto significative probabilità
di successo, determinando il mancato verificarsi dell’evento.

Nel caso in esame nulla di certo sarebbe emerso in
ordine alla ricostruzione dell’infortunio, in quanto non si era potuta
accertare la modalità del decesso.

Il datore di lavoro aveva comunque fornito al
lavoratore i dispositivi di sicurezza, tra i quali il casco, che egli non aveva
indossato. Tale circostanza configurerebbe una condotta abnorme del lavoratore,
suscettibile di interrompere il nesso di causalità.

III) Mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della sentenza con riferimento alla ritenuta esclusione dell’ipotesi
di un concorso di cause nella determinazione dell’evento.

Si prospetta un travisamento delle prove, incidente
sull’esatta ricostruzione del fatto e delle modalità di accadimento
dell’evento.

L’assunto motivazionale secondo cui non risulta
rilevabile la presenza di una scala sul luogo del contestato reato, idonea a
giustificare la precipitazione dall’alto con impatto al suolo, contrasterebbe
con quanto emerge dalla consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero.
Invero, in tale atto processuale, viene rilevata la presenza di una scala sul
luogo del fatto. Tale dato probatorio sarebbe suscettibile d’inficiare la
completezza e la coerenza logica della ricostruzione offerta dalla Corte
d’appello, secondo cui il lavoratore è stato travolto da un tronco d’albero
tagliato in fase di caduta.

La circostanza che l’odierno imputato avesse dotato
e fornito la persona offesa di tutti i dispositivi antinfortunistici, acclarata
nel corso del giudizio, costituirebbe elemento idoneo a dimostrare che il
datore di lavoro aveva opportunamente istruito la persona offesa circa la
necessità di utilizzare tali presidi. Da tutto quanto precede deriverebbe la
contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello, il profilo del
travisamento della prova e la carenza di argomentazioni in risposta alla
specifiche censure avanzate in punto di ricostruzione del fatto.

IV) Inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione
della legge penale in relazione all’integrazione dell’elemento psicologico nei
contestati reati contravvenzione.

V) Estinzione dei reati contravvenzione per
intervenuta prescrizione.

VI) Mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il P.G., con requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha
concluso per l’accoglimento del ricorso limitatamente al motivo riguardante
l’intervenuta estinzione dei reati contravvenzionali per prescrizione.

Ha quindi richiesto l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata sul punto ed il rigetto nel resto.

 

Considerato in diritto

 

1. Il motivo di ricorso nei quale si deduce la
prescrizione del reato contravvenzionale è fondato e deve essere accolto.

In assenza di cause di sospensione, non rilevabili
dalla lettura degli atti, risulta interamente decorso il termine massimo di
prescrizione del reato, pari ad anni cinque.

Il rilievo è assorbente rispetto alle ulteriori
doglianze proposte dalla difesa nel motivo primo e quarto del ricorso.

La questione riguardante l’aumento a titolo di
continuazione, apportato dal giudice sul più grave reato di omicidio colposo, è
superata dalla rideterminazione della pena da operarsi in questa sede, con
eliminazione del suddetto aumento, Stabilito dal Tribunale nella misura di mesi
due di reclusione.

Ed invero, la Corte di cessazione, qualora non siano
necessari nuovi accertamenti di fatto, come nel presente caso, può procedere
direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova
formulazione dell’art. 620, lett. I), cod. proc.
pen., come sostituito dall’art.
1, comma 67, legge n. 103 del 2017.

E’ il caso di aggiungere come risulti superfluo ogni
altro approfondimento nel merito, proprio in considerazione della maturata
prescrizione del reato: a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del
ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva
la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di
motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito che ne
deriverebbe, è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della
causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv.
220511).

2. I restanti motivi di ricorso devono essere
rigettati.

Le doglianze riguardanti l’esonero da responsabilità
del datare di lavoro per abnormità del comportamento del datare di lavoro, la
mancanza del nesso di causalità tra le violazioni individuate nelle sentenze di
merito e l’infortunio mortale occorso al lavoratore sono destituite di
fondamento.

Benché non si sia potuto accertare nei dettagli la
dinamica dell’infortunio mortale, la Corte di merito ha offerto una logica
spiegazione in ordine alle cause del decesso, mettendo in rilievo, sulla base
degli elementi acquisiti, come le lesioni accertate sul lavoratore fossero
compatibili con la circostanza che il corpo del lavoratore sia stato travolto
da un albero tagliato, che lo colpì dapprima all’ovoide cranico e dopo lo
schiacciò.

Prendendo le mosse da tale causa, ha evidenziato,
come aveva già fatto il primo giudice, che il datore di lavoro aveva incaricato
della rischiosa operazione di disboscamento un lavoratore inesperto e
assolutamente non formato.

L’operazione, peraltro, doveva svolgersi con una
motosega in luogo isolato, lontano dagli altri dipendenti che avrebbero potuto
supportare la vittima nel compimento dell’attività.

Si legge in motivazione che le scarne informazioni
ricevute dal lavoratore circa le modalità operative del taglio degli alberi
erano state del tutto inadeguate: i momenti formativi erano consistiti nella
lettura di alcuni documenti in materia di sicurezza. Non si era tenuto conto
della difficoltà di comprensione della lingua italiana del dipendente,
confermata dal teste Negri, e delle sue particolari condizioni fisiche, essendo
egli privo di alcune falangi ad una mano in conseguenza di un precedente infortunio.

Tali circostanze avrebbero dovuto indurre il S. a
desistere dall’adibire il lavoratore al compimento di tale attività, ponendosi
come antecedente causale dell’infortunio.

Il profilo dell’inadeguata formazione del lavoratore
assume carattere di centralità nella motivazione della sentenza impugnata. Ivi
si sostiene che l’aspetto della formazione dell’operaio non poteva essere
affidato, in modo generico ed approssimativo, alla lettura di documentazione
neppure tradotta nella lingua compresa dal lavoratore.

Lo sviluppo di tali premesse ha consentito ai
giudici di merito di sostenere, in modo logico e coerente, la ricorrenza del
necessario nesso di causalità tra la condotta omissiva del garante della
normativa antinfortunistica e l’evento lesivo, rapporto che deve ritenersi
interrotto, ai sensi dell’art. 41, comma secondo,
cod. pen., solo nel caso in cui sia dimostrata l’abnormità del
comportamento del lavoratore, evenienza da escludersi nel presente caso.

L’assunto dei giudici di merito è corretto e
conforme ai principi più volte affermati dalla Corte di legittimità.

E’ orientamento costante, in materia di infortuni
sul lavoro, quello in base al quale la condotta colposa del lavoratore
infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a
produrre l’evento, quando sia comunque riconducibile all’area di rischio
propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato
da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i
caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al
procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (così ex
multis, Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Rv. 236721).

A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o
negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di
sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna
efficacia esimente in favore del soggetti destinatari degli obblighi di
sicurezza. Ciò in quanto tali disposizioni, secondo orientamento conforme della
giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in
ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo(il datore di
lavoro prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di
eventuali pericoli. (così, ex multis Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Rv.
269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015 Rv. 263497; Sez. 4, n. 38877 del
29/09/2005, Rv. 232421).

3. I motivi di doglianza non si confrontano
realmente con le argomentazioni contenute in sentenza. Il fatto di avere dotato
il lavoratore del casco protettivo e di altri dispositivi di sicurezza non è
circostanza idonea ad escludere i profili di colpa evidenziati in sentenza:
l’aspetto dirimente della mancata formazione del lavoratore non è lambito dalle
osservazioni avverse della difesa e l’asserita abnormità del comportamento del
lavoratore è predicata in modo del tutto generico.

Parimenti infondate sono le ulteriori doglianze che
fanno leva sul travisamento della prova in ordine alla presenza sul luogo dei
fatti della scala, da cui, secondo l’ipotesi ventilata dalla difesa, sarebbe
precipitata la vittima.

Il vizio dedotto, per potere avere rilievo, deve
essere dotato di carattere di decisività (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv.
280117 – 01). La difesa non spiega come l’omessa valutazione in ordine
all’asserita esistenza in loco di una scala, peraltro neppure documentata,
abbia avuto carattere decisivo ai fini della disarticolazione dell’apparato
motivazionale sottoposto a critica. Anche ammettendo una diversa dinamica
dell’infortunio, come osservato nella sentenza del Tribunale, rimangono
invariati gli apprezzamenti espressi dai giudici di merito in ordine ai profili
di colpa individuati a carico del ricorrente.

4. In ragione di quanto precede la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al
capo B) perché estinto per intervenuta precrízione, con rideterminazione della
pena in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione. Il ricorso è rigettato
nel resto.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato
di cui al capo B) perché estinto per precrizione ed elimina il relativo aumento
di pena, ex art. 81 cpv. c.p. di mesi due di
reclusione.

Ridetermina, per l’effetto, la pena, in anni uno e
mesi quattro di reclusione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 giugno 2021, n. 23138
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