Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2021, n. 16380

Licenziamento, Rifiuto di una offerta lavorativa deteriore,
Valutazione circa il carattere deteriore o meno delle posizioni offerte
rispetto a quella rivestita

 

Rilevato

 

– che, con sentenza del 26 giugno 2015, la Corte
d’Appello di Roma chiamata, quale giudice del rinvio a seguito della cassazione
della decisione resa dalla Corte territoriale medesima nel giudizio di
impugnazione del licenziamento promossa da C.F. nei confronti della K.I.
S.r.l., a pronunziarsi in conformità al principio di diritto sancito da questa
Corte all’esito del giudizio di impugnazione in sede di legittimità promosso
dallo stesso F., principio che, stante la conferma della statuizione relativa
alla dichiarata illegittimità del licenziamento, investiva il capo della
sentenza concernente la disposta riduzione del risarcimento spettante in
ragione del rifiuto che il F. avrebbe opposto all’offerta di impiego
alternativo avanzata dalla Società, stabilendo che il rifiuto di una offerta
lavorativa deteriore non costituisca un elemento idoneo ad integrare di per sé
stesso la base per operare una detrazione di quanto presumibilmente ricavatone
dal lavoratore per effetto dell’adesione alla proposta lavorativa, condannava la
Società al pagamento in favore del F. a titolo di risarcimento del danno
dell’importo corrispondente alla retribuzione globale di fatto maturata dalla
data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione nel posto di
lavoro dedotto quanto già corrisposto dalla stessa Società in esecuzione della
prima sentenza d’appello;

– che la decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto, in sede di valutazione dell’eccezione relativa
all’aliunde percipiendum, (cui, alla stregua del decisum di questa Corte,
dichiarava essere riconducibile l’offerta di assunzione alternativa sia a part
time che a tempo pieno avanzata dalla Società e come tale ricompresa nel thema
decidendum oggetto del rinvio) di dover escludere la rilevanza ex art. 1227, comma 2, c.c. delle offerte predette;
rivestendo esse carattere deteriore e sfavorevole rispetto al contenuto del
precedente rapporto, e di poter dichiarare l’inammissibilità dell’ulteriore
eccezione relativa all’aliunde perceptum in quanto insuscettibile di essere
posta in sede di rinvio;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la
Società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resisteva, con
controricorso, C.F.;

– che tanto la Società ricorrente quanto gli eredi
di C.F., costituitisi in giudizio in luogo del de cuius, sig.ri A.D.P. e F. R.
e M., hanno poi presentato memoria

 

Considerato

 

– che, con il primo motivo, la Società ricorrente,
nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 394, 421 e 437 c.p.c., lamenta a carico della Corte
territoriale l’error in procedendo dato dalla dichiarata inammissibilità
dell’eccezione relativa all’aliunde perceptum che, in quanto non qualificabile
come eccezione in senso stretto, è rilevabile dal giudice se le relative
circostanze di fatto risultano acquisite al processo;

– che, con il secondo motivo, denunciando la
violazione e falsa applicazione dell’art. 21 e del Capitolo VII CCNL per
l’industria cotoniera, liniera e affini, la Società ricorrente lamenta
l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte
territoriale circa il carattere deteriore delle offerte di impiego alternativo
avanzate dalla stessa Società al F.;

– che, nel terzo motivo, il vizio di omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione ad una
superficiale considerazione del reale contenuto delle posizioni lavorative
dalla Società offerte in alternativa al F., tale da inficiare il giudizio di
equivalenza erroneamente approdato alla conclusione del carattere deteriore
delle predette offerte;

che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento
alla violazione e falsa applicazione degli artt.
421 e 437 c.p.c. ed all’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di
aver ignorato la richiesta, ammissibile anche in sede di rinvio, dì prova
testimoniale intesa ad accertare la reale valenza delle posizioni lavorative
offerte senza dar conto delle ragioni in base alle quali non ha ritenuto di
procedervi; che va ritenuta l’inammissibilità dei motivi secondo, terzo e
quarto, tutti complessivamente intesi ad imputare alla Corte territoriale una
non consentita superficialità nell’accertamento dell’effettivo contenuto delle
mansioni oggetto delle posizioni lavorative offerte in alternativa al F. ed una
conseguente incongruità del giudizio di equivalenza che era chiamata ad
operare, alla stregua della normativa contrattuale in materia di inquadramento,
al fine della valutazione circa il carattere deteriore o meno delle posizioni
offerte rispetto a quella rivestita destinata ad incidere sulla rilevanza ex art. 1227, comma 2, c.c., in quanto tale censura
non si misura con la reale ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, che
fa leva sulle risultanze dell’istruttoria compiuta nelle pregresse fasi del
giudizio, qualificate come inidonee a dare conto, non solo dell’effettiva
consistenza delle offerte, rivelatesi generiche ed, a quello stato di
definizione, ictu oculi svantaggiose quanto ad estensione (quella relativa
all’impiego part time) ed a contenuto professionale (quella relativa
all’impiego a tempo pieno ma come addetto alle pulizie in soprannumero), ma
anche del “quando” e del “se” fossero state effettivamente
avanzate e, come tali, insuscettibili di integrazione attraverso un attività
istruttoria eccedente i limiti imposti dal carattere dispositivo del processo
civile, rilievi dei quali la Società ricorrente neppure ha fatto oggetto di
specifica censura;

– che, di contro, il primo motivo merita
accoglimento alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 29.11.2013, n. 26828 puntualmente citata in
ricorso) per cui il c.d. aliunde perceptum, come fatto sopravvenuto dedotto nel
primo momento utile, è rilevabile anche nel giudizio di rinvio, ove in
occasione del suo svolgimento ne sia stata possibile la rilevazione e le
relative circostanze siano state ritualmente acquisite al processo;

– che, pertanto, rigettati i motivi dal secondo al
quarto, il primo motivo va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione
ad esso, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che
provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del
presente giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo del ricorso, rigettati gli
altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

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