Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 giugno 2021, n. 17196

Inefficacia del trasferimento del ramo d’azienda, Persistenza
del rapporto di lavoro con la cedente, Autonomia funzionale del ramo di
azienda e preesistenza, Servizi qualificabili come labour intensive, cioè
realizzabili essenzialmente a mezzo della prestazione dei dipendenti ivi
addetti

 

Rilevato in fatto e in diritto

 

1. Con sentenza n. Ili depositata il 17.1.2016 la
Corte di appello di Firenze, confermando la pronuncia del Tribunale di Siena,
accoglieva la domanda proposta da S.C., dipendente della Banca Monte dei Paschi
di Siena assegnata alle attività di back office, di accertamento
dell’inefficacia del trasferimento del ramo d’azienda effettuato in data
31.12.2013 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena alla F. s.r.l. con conseguente
persistenza del rapporto di lavoro con la detta società sin dal dicembre 2007 e
con condanna della MSD al risarcimento del danno.

2. La Corte distrettuale (in conformità con altre
decisioni già adottate) ha rilevato che: il complesso di beni organizzati per
la prestazione dei servizi di back office da fornire “in prevalenza”
al gruppo Monte dei Paschi di Siena ceduto alla società F. era il risultato di
una precedente cessione dal Consorzio Operativo di Gruppo di Banca Monte dei
Paschi di Siena alla banca nel marzo 2013, di un successivo accentramento dei
servizi (presso la divisione interna della banca denominata DAACA) e di un
successivo scorporo (concernente le attività di assistenza, operatività di rete,
attività amministrative e credito, incassi e pagamenti, monetica, attività
ausiliarie, attività aziendali e contabili) finalizzato alla cessione alla F.
stessa; coevo alla cessione del ramo di azienda, la società F. (e la società
partecipata A. s.p.a.) aveva stipulato due contratti di appalto per
“utilizzare” nella prestazione dei servizi appaltati “gli
applicativi e le infrastrutture di I.T. messe a disposizione del
COGMPS-Consorzio della banca” in forza dei quali il Consorzio si impegnava
a prestare a F. “gli applicativi, incluse le relative licenze, e le
infrastrutture relative ai servizi di I.T. necessari ai fini della fornitura
dei Servizi”; era pacifico che la F. svolgeva la propria attività
esclusivamente in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena e che i servizi
si svolgono e devono svolgersi necessariamente a mezzo del sistema informativo
(applicativi e infrastrutture) “messo a disposizione” dal Consorzio
(il cui fondo, ossia il 99,73%, è riferibile a Banca Monte dei Paschi di Siena).
Riassunta sinteticamente la normativa e la giurisprudenza comunitaria
concernente l’individuazione del requisito dell’autonomia del ramo di azienda
ed esposto l’orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità che
concentra l’analisi della preesistenza del ramo e dell’autonomia funzionale
(piuttosto che sull’organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla
cessione, anche grazie a coevi o successivi contratti di appalto)
sull’organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo
costituita dal ramo ceduto, la Corte territoriale ha ritenuto che le attività
di back office già svolte dalla divisione DAACA della banca non costituivano
servizi qualificabili come labour intensive, cioè realizzabili essenzialmente a
mezzo della prestazione dei dipendenti ivi addetti (che non risultavano dotati
di particolare know how), essendo stato accertato che – ai fini dello
svolgimento di detti servizi – erano indispensabili beni materiali e
soprattutto beni immateriali costituiti dagli applicativi e dalle
infrastrutture di I.T., rimasti nella esclusiva disponibilità della banca, con
conseguente carenza di autonomia del ramo di azienda ceduto e relativa
inefficacia della cessione in mancanza, ex art.
1406 cod.civ., del consenso dei lavoratori trasferiti.

3. Avverso la detta sentenza la banca e la società
F. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione affidati, rispettivamente, a
sei ed a tre motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso. Tutte le parti
hanno depositato memoria.

4. in data precedente all’udienza, la lavoratrice ha
depositato istanza di rinunzia agli atti del giudizio notificata alle
ricorrenti; la banca e la società hanno depositato verbale di conciliazione
intervenuto in sede sindacale ove risulta che le parti hanno raggiunto un
accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto
dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – verrà
richiesta la cessazione della materia del contendere con compensazione delle
spese per intervenuta transazione.

5. il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione essendo sopravvenuto un mutamento della situazione evocata in
giudizio;

6. le spese di lite sono compensate in aderenza alla
richiesta delle parti.

 

P.Q.M.

 

Dichiara cessata la materia del contendere e
compensa tra le parti le spese di lite.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 giugno 2021, n. 17196
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