Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2021, n. 17393
Lavoro, Operaio a tempo determinato nel settore agricolo,
Diritto a trattenere le somme ricevute dall’Inps a titolo d’indennità di
malattia, Accertamento
Rilevato che
il Tribunale di Foggia ha disposto, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del
procedimento avente ad oggetto l’accertamento del diritto di F.V., operaio a
tempo determinato nel settore agricolo, a trattenere la somma di Euro 2.183,32,
erogata dall’Inps a titolo di indennità di malattia, con conseguente
dichiarazione di illegittimità dell’indebito notificato;
il Tribunale ha stabilito che, pendendo dinanzi alla
Corte d’appello di Bari il ricorso dell’Inps avverso la sentenza di primo grado
che aveva accertato il diritto del lavoratore all’iscrizione negli elenchi
nominativi degli operai agricoli per l’anno 2016, sussisteva tra le due cause
un rapporto di pregiudizialità che giustificava la sospensione del secondo
giudizio, avente ad oggetto l’accertamento del diritto del V. a trattenere le
somme ricevute dall’Inps a titolo d’indennità di malattia;
la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Foggia
è domandata da F.V., il quale ha dedotto l’illegittimità della sospensione per
mancata ricorrenza dei presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ.;
il P.G. si è pronunciato per l’accoglimento del
ricorso;
il ricorrente ha denunciato l’insussistenza dei
presupposti di legge che legittimano la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod.proc. civ., ritenendo tutt’al più
applicabile al caso in esame la sospensione facoltativa di cui all’art. 337, co.2, la quale presuppone l’obbligo del
giudice che voglia avvalersene di accertare (e motivare) il o rapporto di
pregiudizialità tra il giudizio individuato come pregiudicante e quello
asseritamente pregiudicato;
il motivo merita accoglimento;
è infatti ormai consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte (per tutte; Cass. 10027/2019; Cass. n. 17936/2018) a partire
dall’arresto di Cass. sez. Un. 19 giugno 2012, nr. 10027, il principio secondo
cui quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non
passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è possibile
soltanto ai sensi dell’art. 337 cod.proc.civ.,
non dovendo il secondo giudizio essere di necessità sospeso in attesa che si
formi nel primo la cosa giudicata (salvo i casi in cui una disposizione
specifica imponga la sospensione della causa pregiudicata fino a che sulla
causa pregiudicante sia intervenuto il giudicato);
si è altresì precisato che in ogni caso il giudizio
pregiudicato potrà essere sospeso dal giudice — ai sensi del richiamato articolo 337 cod.proc.civ.— soltanto motivatamente
e, dunque, con la esposizione delle ragioni per cui ritenga di non poggiarsi
sull’autorità della sentenza già intervenuta sulla questione pregiudicante
(Cass. nr. 29450/2018; nr. 26251/2017; nr. 13823/ 2016; nr. 17473/2015; nr.
6207/2014; nr. 25536/2013);
nella fattispecie di causa, nell’insussistenza dei
presupposti per disporre la sospensione ex art. 295
c.p.c. (v. pure Cass. 20895/2006; Cass.
28716/2011), il giudice del tribunale di Foggia ha omesso del tutto di
spiegare le ragioni per le quali ritenga che la sentenza n. 5142/2018 abbia
ragionevoli probabilità di essere modificata o riformata dalla corte d’appello
(Cass. 1415/2021);
ciò impone l’annullamento del suo provvedimento,
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 14146/2020);
in definitiva, il ricorso va accolto, l’ordinanza
impugnata va cassata, disponendosi la prosecuzione del giudizio dinanzi al
Tribunale di Foggia in persona di diverso giudice;
spese al definitivo;
in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si
dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata e
dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Foggia in persona
di diverso giudice.