Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 luglio 2021, n. 25764

Violazione delle norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi
di lavoro, Lesioni personali gravi, Omessa formazione in relazione alle
mansioni svolte dal lavoratore, Responsabilità

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 3 marzo 2020, la Corte di
Appello di Brescia ha parzialmente riformato, limitatamente alla pena inflitta
a M.G., la sentenza del Tribunale di Brescia con cui la medesima, in qualità di
titolare dell’impresa individuale G.C. e datrice di lavoro, e D.G., nella sua
qualità di preposto, sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 590, comma 1^, 2^ e 3^ cod. pen. per aver
colposamente cagionato, con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in
violazione delle norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, lesioni
personali gravi a D.N., dipendente della G., il quale intento a provvedere al
caricamento di elementi di un ponteggio sul pianale di un camion, noleggiato
per l’occasione, veniva colpito dagli elementi metallici sollevati con una gru,
manovrata da dipendente di altra azienda, a causa dello slegamento di un filo
di ferro che li teneva uniti, procurandosi lesioni personali gravi, consiste in
ampia ferita lacero-contusa all’avambraccio sinistro ed infrazione stiloide
radiale, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 123,
e postumi permanenti nella misura del 6%.

2. Il fatto, come descritto in sentenza, può essere
riassunto come segue: il Consorzio IB, proprietario di ponteggi depositati in
un cantiere, a seguito della sua chiusura, si accordava con l’impresa
individuale G.C. per la vendita del materiale, pattuendo con D.G. il prezzo in
relazione al numero dei pezzi prelevati, convenendo altresì che il carico ed il
trasporto del materiale sarebbe stato a carico dell’acquirente. Le tavole
metalliche da ponteggio erano già assemblate in pacchi legati con filo
metallico. Le modalità di carico prevedevano l’utilizzo di una forca –
collegata mediante un gancio al braccio telescopico di una gru montata sul
camion – per la presa ed il sollevamento del carico. Le zanche della forca
venivano infilate sotto ciascun pacco di tavole ed indi la forca veniva
sollevata in modo da traslare il pacco in prossimità del camion, per farlo
calare sul veicolo.

D.N., operaio della G.C., con mansioni di autista si
trovava sul camion per coadiuvare lo scarico del materiale, e sistemare i
pacchi, una volta appoggiati sul pianale del camion, previo sfilamento dei
medesimi dalla forca; G.B., dipendente dell’Autotrasporti Z.E., era addetto al
sollevamento della forca; il geometra G.A. del Consorzio I., aveva il compito
di contare i pacchi prelevati.

Nel corso delle operazioni, verosimilmente a causa
della rottura del filo di ferro che lo legava, uno dei pacchi si apriva ed
alcune delle tavole cadevano verso il basso colpendo il braccio dell’operaio
D.N., che stava cercando di proteggersi dall’investimento.

Questi veniva soccorso e condotto in Ospedale, dove
era sottoposto ad intervento chirurgico.

3. La sentenza di appello, ricostruendo il fatto in
modo del tutto conforme a quella di primo grado, ha individuato la
responsabilità colposa di M.G., nella sua qualità di datore di lavoro,
consistita nel non avere provveduto a fornire al lavoratore, assunto da due
mesi ed inquadrato come autista, adeguata formazione in relazione alle mansioni
in concreto svolte nell’occasione, delle quali ignorava i rischi, escludendo la
rilevanza dell’ulteriore profilo ascritto, relativo alla mancata fornitura dei
mezzi di protezione individuali, in particolare del casco, non causalmente
connessa con l’evento. La decisione, inoltre, prendendo in considerazione la
posizione di D.G. ha ritenuto che il medesimo rivestisse la qualità di preposto
di fatto, essendogli demandata l’organizzazione e l’esecuzione dell’attività di
carico dei ponteggi sul camion, osservando che, peraltro, egli provvedeva non
solo a coordinare i dipendenti della G., ma sinanco a concludere contratti per
l’azienda. Ciò posto addebita all’imputato di avere predisposto un sistema di
carico dei pacchi di tavole metalliche, legate solo con fili di ferro, di
plateale pericolosità, in luogo della corretta procedura che avrebbe previsto
diverse modalità di imbraco del carico, tale da assicurarne il contenimento e
la stabilità in fase di traslazione, con allontamento degli operai dall’area
interessata dalla movimentazione.

4. Avverso la sentenza della Corte di appello
propongono distinti ricorsi M.G. e D.G., a mezzo dei rispettivi difensori.

5. M.G. formula quattro motivi di impugnazione.

6. Con il primo, si duole della violazione degli artt. 2 e 299 d.lgs. 81/2008, nonché del
vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e del
travisamento della prova e degli atti processuali in relazione alle condotte
addebitate alla ricorrente, e alla sussistenza della delega di funzioni in
ambito antinfortunistico, attribuita a D.G.

Sostiene che l’istruttoria dibattimentale ha
accertato che l’imputata si è sempre occupata di meri aspetti amministrativi e
fiscali, che ella non è mai stata presente in alcun cantiere, né ha mai
impartito ordini o direttive, ciò essendo demandato ai fratelli D. e G.G.,
attraverso il conferimento di fatto di una delega di funzioni comprensiva di
tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo relativi allo
svolgimento dell’attività e alla prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Rileva che la sussistenza della delega è stata
accertata da entrambi i giudici di merito e che il residuale obbligo di
vigilanza del delegante non impone un controllo continuativo, momento per
momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni.

7. Con il secondo motivo, fa valere la violazione
dell’art. 521 cod. proc. pen. lamentando il
difetto di correlazione fra accusa e difesa, posto che con l’imputazione non
era stato ascritto il profilo di colpa specifica dell’omessa formazione del
lavoratore rispetto alle condotte poste in essere durante l’attività lavorativa
nel corso della quale è intervenuto l’infortunio, sicché la condanna è
intervenuta per una condotta diversa da quella contestata, con conseguente
violazione del diritto di difesa.

8. Con il terzo motivo censura il vizio di
motivazione per non avere la Corte territoriale, pur sollecitata, tenuto in
considerazione l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato, il
quale si era prestato a svolgere un’attività del tutto diversa da quella per la
quale era stato assunto.

9. Con il quarto motivo; si duole della violazione
della legge penale, in relazione all’art. 133 cod.
pen., non avendo il giudice di appello tenuto nella dovuta considerazione
il buon comportamento processuale dell’imputata, così finendo per infliggere
una pena troppo severa. Fa, in ogni caso, osservare che nelle more della
presentazione del ricorso per cassazione è maturato il termine di prescrizione
del reato.

10. D.G. formula tre motivi di ricorso.

11. Con il primo motivo fa valere la violazione di
legge in relazione agli artt. 2
e 299 d. Igs. 81/2008 ed il
vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine
alla ritenuta qualifica di preposto attribuita al ricorrente dalle sentenze di
merito. Rileva che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale le
dichiarazioni del teste G.A. e della parte civile D.N. non possono essere
assunte come elemento da cui trarre l’assunzione delle funzioni di preposto da
parte di D.G.. Egli, invero, non era che un dipendente come gli altri, mentre
la responsabilità dell’infortunio va ricercata nella mancata messa a disposizione
dell’infortunato dei dispositivi di protezione individuale e nella mancata
formazione sui rischi delle lavorazioni svolte, non assicurata dalla datrice di
lavoro M.G.

Assume che D.G. non era destinatario di alcuna
delega di funzioni, neppure di fatto, e nessun significato può assumere la
circostanza che egli, in quanto operaio più anziano, come mero portavoce del
datore di lavora.impartisse ordini agli altri dipendenti, ciò non potendo
coincidere con l’assunzione di una posizione di garanzia o della qualità di
preposto, ancorché di fatto, incarico per ricoprire il quale non avrebbe avuto
la competenza tecnica.

12. Con il secondo motivo, fa valere il vizio di
motivazione in ordine alla valutazione della prova dichiarativa.

Nega la sussistenza di elementi probatori idonei ad
affermare la posizione di garanzia in capo all’imputato, contestando la
verifica di attendibilità del teste D.N., sia sotto il profilo della
credibilità intrinseca, che di quella soggettiva, in quanto portatore di un
interesse economico.

Sostiene che, per converso, non è stata preso in
considerazione dalla Corte il comportamento abnorme tenuto dalla persona offesa
che al momento dell’infortunio svolgeva mansioni diverse da quelle per cui era
stato assunto.

13. Con il terzo motivo,si duole della violazione
dell’art. 133 cod. pen., in relazione alla
misura della pena inflitta, da ritenersi eccessivamente rigorosa avuto riguardo
al buon comportamento processuale ed alla presenza di un solo precedente penale,
risalente nel tempo. Sottolinea la meritevolezza delle circostanze attenuanti
generiche e della concessione dei doppi benefici. Conclude per l’annullamento
della sentenza impugnata.

14. Con requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8 l. 137/2020 –
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

15. Con memoria in data 13 maggio 2021( la difesa di
M.G. ha ribadito i motivi proposti, chiedendo l’accoglimento del ricorso, o, in
subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

 

Considerato in diritto

 

1. La prima doglianza che deve essere esaminata è
quella introdotta con il secondo motivo di ricorso da M.G. con la quale si
contesta la violazione dell’art. 521 cod. proc.
pen. La ricorrente lamenta, infatti, che la sentenza gravata ascrivi
all’imputata una condotta -consistita nel non avere la medesima fornito al
lavoratore la dovuta formazione sull’attività in concreto svolta, relativa alle
operazioni di scarico e carico del materiale- che non sarebbe mai stata
contestata, con evidente violazione del principio di correlazione fra accusa e
sentenza.

2. Si tratta di una di questione certamente delicata
perché involge il diritto di difesa, rispetto all’esercizio del quale viene
messa in dubbio l’estensione della condotta giudicabile rispetto a quella
contestata all’atto del rinvio a giudizio, in assenza di una modifica del capo
di imputazione. Per affrontare il tema va richiamato, in prima battuta,
l’arresto delle Sezioni Unite che hanno chiarito come “in tema di
correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del
fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della
fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla
legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da
cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che
l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va
esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione
e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie fedi difesa, la violazione
è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo,
sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine
all’oggetto dell’imputazione. (Fattispecie relativa a contestazione del delitto
di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta
pre-fallimentare). (Sez. U, n. 36551 del
15/07/2010 – dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 24805101)

3. Si tratta di un principio che è stato declinato
anche in materia di reati colposi, rispetto ai quali si è ritenuta
insussistente “la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e
la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta
addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi
di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione
della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al
concreto esercizio del diritto di difesa (Fattispecie in cui è stata
riconosciuta la responsabilità degli imputati per lesioni colpose conseguenti
ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di
scarpe, caschi ed imbracature di protezione ma anche per l’omessa adeguata
informazione e formazione dei lavoratori). (Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014,
Denaro e altro, Rv. 260161; Sez. 4, Sentenza n. 19028 del 01/12/2016, dep.
20/04/2017 Rv. 269601).

2. Siffatto approccio si giustifica in ragione dalle
caratteristiche intrinseche della condotta colposa che può essere identificata
solo attraverso la integrazione del dato fattuale con quello normativo, tanto
che la precisazione del quadro fattuale, come risultante in giudizio, nel quale
si è trovato ad operare il soggetto cui viene addebitata la violazione, può
sinanco determinare una modifica del quadro nomologico di riferimento. Da ciò
deriva la necessità di tener conto della complessiva condotta addebitata come
colposa e di quanto è emerso dagli atti processuali. Nell’elaborazione di
siffatti questione, particolarmente sensibile, in relazione ai reati colposi,
si è, infatti, affermato che: “ai fini della verifica del rispetto da
parte del giudice del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza, è
decisivo che la ricostruzione fatta propria dal giudice sia annoverabile tra le
(solitamente) molteplici narrazioni emerse sul proscenio processuale (ferma
restando l’estraneità al tema in esame della qualificazione giuridica del
fatto). La principale implicazione di tale assunto è che, dando conto del
proprio giudizio con la motivazione, il giudice è chiamato ad esplicare i dati
processuali che manifestano la presenza della “narrazione” prescelta
tra quelle con le quali si sono confrontate le parti, direttamente o
indirettamente, esplicitamente o implicitamente” (cfr. già citata Sez. 4,
Sentenza n. 35943 del 07/03/2014, in motivazione). Sicché al giudice è
consentito di aggiungere agli elementi di fatto contestati, altri estremi di
comportamento colposo o di specificazione della colpa, perché sostanzialmente
non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa;

4. Con riferimento all’ulteriore questione posta da
M.G., relativa al conferimento in via orale e comunque di fatto della delega
per la sicurezza a D.G., va osservato che la Corte territoriale, prendendo atto
dell’assenza di un formale conferimento ex art. 16 d. Igs. 81/2008, esclude
che i poteri e gli obblighi propri» del datore di lavoro in materia di
prevenzione degli infortuni possano essere trasferiti dal datore di lavoro
senza l’espressione di un’inequivoca manifestazione di volontà, in forma
scritta.

6. Si tratta di un’impostazione che tiene conto dei
principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui “gli
obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di
lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella
posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo
atto di delega ex art. 16 del
D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera
gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un
soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei
relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa. (Sez. U, n.
38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv.
26110801). La prima condizione dell’effettività della delega di funzioni in
materia di prevenzione e sicurezza è, dunque, la sussistenza di un atto di
conferimento che non può essere tale solo sotto il profilo formale, ma deve
contenere il trasferimento sostanziale degli obblighi e dei relativi poteri
posti dalla legge in capo all’obbligato. L’atto di delega, secondo l’art. 16 del d. Igs. 81/2008 T.U.
(deve essere, pertanto, espresso, inequivoco e contenere il trasferimento dei
poteri decisionali, di intervento e di spesa necessari allo svolgimento di
tutte le attività che ne formano oggetto. La delega, inoltre, non può essere
conferita che a soggetto capace dotato delle necessarie cognizioni tecniche.

“La delega – come hanno definitivamente
chiarito le Sezioni Unite- nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la
traslazione dal delegante al delegato delle responsabilità e dei poteri che
sono propri* del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri
e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La
delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle
responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l’altro, come l’art. 16 del T.U. ha chiarito, un
obbligo di vigilanza “alta”, che riguarda il corretto svolgimento
delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma ciò che qui
maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale
di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all’ambito
delegato. In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché
non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie
ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri.”. (Sez. U,
n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).

7. In ogni caso la delega di cui all’art. 16 d. Igs. 81/2008 deve
possedere i requisiti formali che le sono propri e deve, pertanto, come
stabilito dal comma 1) lett.re a) e c) essere redatta ed accettata per
iscritto. In assenza di una simile formalizzazione il datore di lavoro resta
diretto titolare della posizione di garanzia in relazione agli obblighi
prevenzionistici. Ed invero, il principio di effettività, che informa gli
obblighi prevenzionistici dettati dal d.lgs
81/2008 “se vale ad elevare a garante colui che di fatto assume e
svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, non vale a
rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge; se nonostante tale
carenza il delegato verrà chiamato a rispondere del proprio operato sarà in
quanto egli ha assunto di fatto i compiti propri del datore, del dirigente o
del preposto, e non per la esistenza di una delega strutturalmente difforme dal
modello normativo. Correlativamente, il delegante “imperfetto”
manterrà su di sé tutte le funzioni prevenzionistiche che l’atto non è valso a
trasferire ad altri e i suoi doveri non si ridurranno all’obbligo di vigilanza
di cui all’art. 16 d.Lgs.
cit..” (Sez. 4, Sentenza n. 22246 del 28/02/2014, in motivazione).

5. Va, altresì, rilevato che, al contrario, le
funzioni di preposto ben possono essere assunte anche di fatto, nessun limite
essendo stato introdotto in questo senso ed anzi, essendo ciò espressamente
previsto dall’art. 299 d. Igs.
81/2008, che enuncia il principio dell’effettività, stabilendo che “le
posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), d) ed
e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi
definiti”. La norma ricalca proprio il principio dell’effettività,

6. Questa precisazione appare indispensabile per
delineare i rapporti fra iL datore di lavoro ed il preposto c.d. di fatto, nel
caso di specie, tenendo conto che al di là del formale conferimento
dell’incarico, resta in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilanza
sull’operato del soggetto che, anche di fatto/sovraintenda all’attività
lavorativa, con ciò assumendo gli obblighi di cui all’art. 19 d. Igs. 81/2008, posto
che incombe sul datore di lavoro o sui soggetti dal medesimo delegati evitare
l’instaurarsi di una prassi lavorativa foriera di pericoli per i lavoratori con
il consenso del preposto o su sua espressa richiesta (cfr. Sez. 4, n. 26294 del
14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960).

7. Fatta questa premessa, nondimeno, deve osservarsi
che la sentenza pone a carico dell’imputata l’omessa formazione ed informazione
del lavoratore, in relazione all’attività di carico e scarico di materiali in
concreto svolta il giorno dell’infortunio, non compresa nella mansioni
assegnategli, ma tuttavia occasionalmente esercitata.

8. Sotto questo profilo, tuttavia, va osservato che
se l’obbligo di vigilanza di cui all’art. 16, comma 3 d. Igs. 81/2008,
incombente sul datore di lavoro o sul suo delegato, non può avere per oggetto
la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni e non impone il
controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento dell’attività
lavorativa, concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del
rischio, nondimeno, esso comprende senz’altro la sorveglianza sulla conformità
fra le mansioni assegnate e quelle effettivamente svolte, posto che proprio in
relazione all’attività in concreto svolta dal lavoratore incombe sul datore di
lavoro l’obbligo formativo ed informativo.

9. Ebbene, è in relazione a questo aspetto che la
sentenza addebita all’imputata la condotta contestata, non essendo contestato
che il lavoratore non avesse ricevuto la necessaria formazione per le attività
di carico e scarico, che pure occasionalmente eseguiva.

10. Né può sostenersi, come fa la ricorrente, che il
comportamento tenuto dal lavoratore fosse abnorme, e come tale interruttivo del
nesso di causalità. L’incarico di attendere alle operazioni di scarico del
materiale sul camion, infatti, era stato attribuito a D.N., dal preposto.
Invero, perché “la condotta del lavoratore possa ritenersi abnorme e
idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro
e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto,
piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla
sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di
garanzia” (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 15124 del 13/12/2016 Ud.
(dep. 27/03/2017 ) Rv. 269603; sulla base del principi enunciati da Sez. U, n.
38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv.
261106, in motivazione).

11. I primi tre motivi di doglianza formulati da M.G.,
dunque, non possono trovare accoglimento, e, cionondimeno, il reato deve essere
dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, alla data del 22 ottobre 2020,
ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., essendo stato commesso il 13
novembre 2012.

12. Il ricorso proposto da D.G. non è parimenti
meritevole di accoglimento.

13. La prima censura, inerente alla pretesa
insussistenza della posizione di garanzia del ricorrente è infondata.

La Corte territoriale, infatti, desume l’assunzione
di fatto della qualità di preposto dall’attività in concreto svolta da D.G., il
quale guidava la squadra -composta da D.N. e da G.G., che doveva eseguire le
operazioni, da lui stesso organizzate, impartendo direttive agli operai. La
progettazione del lavoro ed il coordinamento degli addetti nella sua esecuzione
integrano l’esercizio delle funzioni tipiche del preposto ai sensi della
previsione di cui all’art. 2 lett.
e) del d. Igs. 81/2008, tale essendo definito colui che “in ragione
delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa”.

14. Va escluso, dunque, il difetto di motivazione
della decisione impugnata in relazione all’inquadramento di D.G. quale preposto
di fatto della G. COSTRUZIONI, posto che fu lui a decidere come effettuare il
carico del materiale, assegnando a D.N. il compito di ricevere i pacchi di
materiale sul camion, senza predisporre alcuna cautela specifica in ordine all’imbraco,
che evitasse lo slegamento delle tavole, tenute insieme solo da un filo di
ferro, e senza dare disposizioni sull’allontanamento dell’operaio addetto
dall’area interessata dalla movimentazione del carico, sino al suo termine.

15. Manifestamente infondata, come si è supra
rilevato, è la doglianza con cui si fa valere l’abnormità del comportamento
tenuto dal lavoratore. Non occorre ripetere quanto già detto, se non per
condividere la motivazione della sentenza impugnata che censura la
prospettazione introdotta, sottolineando che non può essere ritenuto abnorme il
comportamento di un lavoratore che esegue gli specifici ordini impartitigli dal
preposto, ancorché al di fuori delle mansioni assegnate.

16. Inammissibile va ritenuto il terzo motivo di
ricorso relativo alla valutazione di credibilità del lavoratore D.N., in quanto
costituito parte civile. La censura, invero, è del tutto generica e si limita a
contestare l’attendibilità del racconto della parte offesa, in quanto
portatrice di autonomo interesse economico, omettendo di specificare sinanco
quali contraddittorietà sarebbero emerse nella sua narrazione, avuto riguardo
al fatto che le modalità di accadimento dell’evento non sono contestate.

17. Il mancato accoglimento di tutti i motivi
formulati da D.G. in ordine alla ritenuta responsabilità penale, comporta, così
come per M.G. l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il
reato è estinto per prescrizione, con rigetto del ricorso agli effetti civili.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio, agli effetti penali, la
sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

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