I ritardi relativi alla corresponsione dei premi di risultato dipendenti dai cambiamenti organizzativi imposti dall’emergenza epidemiologica legata al Covid-19, devono considerarsi non fisiologici.

Nota a AdE Risposta 18 maggio 2021, n. 353

Marialuisa De Vita

Con la Risposta n. 353 del 18 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale da applicare agli emolumenti premiali corrisposti da una Regione ai propri dipendenti, in un periodo di imposta successivo a quello di maturazione, per effetto dei cambiamenti organizzativi imposti dall’emergenza epidemiologica legata al Covid-19.

Nel caso di specie, il datore di lavoro (una Regione) esponeva all’Agenzia delle Entrate che, in base al contratto collettivo di lavoro, sono riconosciuti ai propri dipendenti alcuni trattamenti accessori, tra cui premi di risultato, determinati sulla base di un sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. In particolare, l’erogazione di tali trattamenti è subordinata a un processo di valutazione, che è, a sua volta, subordinato alla validazione della relazione sulla performance da parte di un Organismo Indipendente di Valutazione. Questa validazione viene ottenuta, di regola, nell’anno successivo a quello di maturazione.

La riorganizzazione delle attività lavorative in smart working e la dematerializzazione della documentazione cartacea determinate dalla emergenza epidemiologica Covid-19 hanno comportato un prolungamento dei tempi ordinari di liquidazione con la conseguenza che i premi individuali maturati nel 2019 sono stati erogati nel 2021, anziché nel 2020.

La Regione istante, in qualità di sostituto d’imposta, chiedeva all’Amministrazione finanziaria se tali somme dovessero essere assoggettate a tassazione separata ex art. 17, co. 1, lett. B, del TUIR.

L’Amministrazione finanziaria, nell’argomentare la propria soluzione, ha chiarito la nozione di “emolumento arretrato” rilevante ai fini dell’applicazione del regime di tassazione separata di cui all’art. 17 TUIR, precisando che è tale un emolumento al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di un emolumento riferibile ad anni precedenti rispetto a quello nel quale è percepito;
  • il ritardo nella erogazione deve discendere da ragioni di “carattere giuridico”, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi o da “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti entro i limiti ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta (cfr. AdE Circ. 5 febbraio 1997, n. 23/E);
  • il ritardo nella corresponsione non deve essere fisiologico rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione dell’emolumento stesso.

In presenza di queste condizioni, è corretto applicare il regime di tassazione separata, ovverosia quel particolare regime la cui ratio, come noto, è quella di evitare che, relativamente a redditi percepiti successivamente al periodo di maturazione, il contribuente possa subire un pregiudizio dalla progressività delle aliquote IRPEF.

Con riferimento all’ultimo dei requisiti menzionati (essere il ritardo nel pagamento fisiologico o meno), l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che laddove il ritardo sia dovuto ad una ragione di “carattere giuridico”, quali il sopraggiungere di atti normativi, deve considerarsi fisiologico poiché si tratta di casi ai quali deve ritenersi estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti per attuare un rinvio strumentale nel pagamento delle somme (cfr. AdE Ris. n. 43/2004 e n. 151/2017).

Il ritardo potrebbe, invece, essere patologico se determinato da “situazioni di fatto”. In questo caso occorre indagare se vi è un accordo tra le parti strumentale alla dilazione dei tempi ordinari di pagamento delle somme.

Con riferimento al caso di specie, posto che il ritardo nella corresponsione degli emolumenti relativi ai risultati del 2019 è dipeso da una “situazione di fatto” ovverosia dal cambiamento del sistema di valutazione e dallo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working e, dunque, da cause non imputabili alla volontà delle parti, ne deriva che le somme in esame non concorrono alla tassazione IRPEF ordinaria, ma sono assoggettate a tassazione separata quali emolumenti arretrati ex art. 17, co, 1, lett. b del TUIR.

Tassazione separata per i premi di risultato corrisposti in ritardo per cause imputabili all’emergenza Covid-19
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