Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21793

Rapporto di lavoro, Collaboratore fìsso, Sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Accertamento,
Differenze retributive

 

Rilevato che

 

1. La Corte di appello di Trieste, in parziale
accoglimento del ricorso proposto da I.G. ed in riforma della sentenza del
Tribunale della stessa città, ha accertato la sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.1.2010 al 31.3.2013, ai sensi
dell’art. 2 del c.c.n.I. FNSI,
alle dipendenze della F.E. s.p.a., oggi G.N.N. s.p.a., ed ha dichiarato nulla
la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.

2. La Corte di merito ha accertato che nel periodo
in contestazione la G. aveva seguito con continuità la cronaca locale,
cittadina e del territorio del C., avendo la responsabilità del settore del
quale aveva assicurato per la durata del rapporto la copertura.

2.1. Ha ritenuto nulla la domanda di condanna al
pagamento delle differenze retributive stante la assoluta indeterminatezza
degli elementi su cui era fondata osservando che non erano stati neppure
allegati i parametri retributivi su cui si fondava.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la F.E.
s.p.a. con due motivi ai quali resiste con controricorso I.G.. Entrambe le
parti hanno depositato memorie illustrative.

 

Considerato che

 

4. Il primo motivo di ricorso, con il quale è
denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ., è
inammissibile.

4.1. Sostiene la ricorrente che una attenta
valutazione del materiale probatorio avrebbe dovuto convincere la Corte
dell’inesistenza tra le parti di un rapporto di collaboratore fìsso poiché non
era stato dimostrato che, in relazione alla competenza posseduta, le era stata
affidata la responsabilità della copertura di un settore con disponibilità tra
una prestazione e l’altra.

4.2. Osserva il Collegio che la censura non denuncia
l’omesso esame di un fatto decisivo ma piuttosto ripercorre l’istruttoria
proponendone una lettura diversa ed a sé più favorevole. Tuttavia l’omesso
esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame
di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia
stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non
abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. tra le molte Cass.
08/11/2019 n. 28887 e 10/02/2015 n. 2498).

5. Con il secondo motivo di ricorso, articolato in
più censure, è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., dell’art. 2 c.c.n.I.g. e degli artt. 1362 e 1363
cod.civ. in relazione all’art. 360 primo comma
n. 3 cod. proc.civ.

5.1. Ad avviso della ricorrente, nel rapporto
intercorso tra le parti non erano ravvisabili indici rivelatori della
subordinazione, sia in generale che con specifico riguardo all’attività
giornalistica. La G. lavorava in maniera discontinua con un impegno
circoscritto nel tempo; non aveva mai dovuto garantire la presenza tra una
prestazione e l’altra né assicurare la reperibilità; non doveva chiedere ferie.
In definitiva non era assoggettata al potere direttivo f organizzativo e
disciplinare del datore di lavoro.

6. Anche queste censure sono infondate.

6.1. Nella sua ricostruzione la sentenza si è
attenuta ai principi dettati da questa Corte di Cassazione,che ha stabilito che
nell’ambito del lavoro giornalistico per la figura del collaboratore fisso
rileva la continuità dell’apporto, limitato, di regola, ad offrire servizi
inerenti ad un settore informativo specifico di competenza (cfr. Cass.
13/11/2018 n. 29182). Essa va intesa “come svolgimento di un’attività non
occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze formative e informative di uno
specifico settore” a cui si affianca la “responsabilità di un
servizio, che implica la sistematica redazione di articoli su specifici
argomenti o rubriche” e il “vincolo di dipendenza, per effetto del
quale l’impegno del collaboratore di porre la propria opera a disposizione del
datore di lavoro permane anche negli intervalli fra una prestazione e
l’altra” (Cass. 17/06/1997, n. 5432; Cass.27/6/1990, n. 6512; più di
recente, Cass. 13/11/2018, n.29182; Cass. 20/05/2014, n. 11065 richiamate in
motivazione dalla recente Cass. Sez. U. 28/01/2020
n. 1867).

6.2. Sussiste continuità di prestazione allorquando
il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità
del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze
formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza.

6.3. Sussiste vincolo di dipendenza allorquando
l’impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non
venga meno tra una prestazione e l’altra in relazione agli obblighi degli
orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di
circostanza derivanti dal mandato conferitogli.

6.4. Sussiste responsabilità di un servizio
allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l’impegno di redigere
normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o
compilare rubriche.

6.5. Orbene la Corte territoriale, sulla base dei
fatti risultati dimostrati nel corso dell’istruttoria, ha accertato che la
prestazione della G. era stata resa continuativamente ed in maniera tutt’altro
che occasionale. Poteva variare il numero degli articoli ma la prestazione era
pressoché quotidiana, con eccezione della sola domenica. Ha verificato che
aveva la responsabilità di un settore in relazione al quale lei stessa
proponeva i temi da trattare. Ha riscontrato che era inserita
nell’organizzazione aziendale ed assoggettata alle direttive dei capi servizio
di cui doveva rispettare i tagli e l’enfasi sulle notizie suggeriti. Inoltre,
pur essendo prevalentemente impegnata sulla Cronaca locale, era utilizzata
anche in altri settori. In definitiva ha accertato che le modalità, con le
quali si era svolta la prestazione rivelavano la disponibilità della
lavoratrice anche negli intervalli di tempo non lavorati.

7. L’ultimo motivo di ricorso, formulato in via
subordinata, è inammissibile atteso che la Corte territoriale ha dichiarato
nulla la domanda di differenze retributive relative al periodo pregresso e tale
statuizione non è stata impugnata.

8. In conclusione per le ragioni esposte, il ricorso
deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo. Ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso a norma dell’art. 13
comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in € 5.250,00 per compensi
professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli
accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato
d.P.R., se dovuto.

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