Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 agosto 2021, n. 22088

Inps, Erronea determinazione dell’aliquota agevolata,
Mancato corretto pagamento all’Inps dei contributi CUAF, Avviso di addebito

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Trento, in riforma della
sentenza del Tribunale, ha rigettato l’opposizione proposta dalla soc. in
accomandita semplice H.V. avverso l’avviso di addebito per il mancato corretto
pagamento all’Inps dei contributi CUAF, avendo la società erroneamente
applicato le aliquote agevolate di cui all’art. 20, comma 1, DL n. 30/1974,
conv. in L. n. 114/1975.

Secondo la Corte non spettava la riduzione
dell’aliquota contributiva in considerazione della circostanza che, a fronte
dell’esistenza di due soci accomandatari, solo uno risultava iscritto alla
gestione previdenziale commercianti ,essendo irrilevante la posizione dei soci
accomandanti, fossero o no collaboratori familiari.

La Corte ha rilevato che, laddove la normativa CUAF
faceva riferimento ai datori di lavoro commercianti iscritti nei relativi
elenchi nominativi per l’assicurazione malattia, si riferiva ai soci con le
caratteristiche indicate nelle lett. b) e c) dell’originaria formulazione della
L. n. 1397 del 1960, mantenute con l’art 29 L. n. 160/1975 per individuare i soci
titolari dell’impresa e dunque quei soci che, con riferimento alle società
commerciali, avevano la responsabilità, partecipavano ai rischi e svolgevano in
via prevalente la loro attività lavorativa nella società e che, pertanto ,era
fondata la tesi dell’Inps secondo cui per le società di persone si faceva
riferimento ai soci titolari e, per le s.a.s., ai soli soci accomandatari.

La Corte territoriale ha quindi concluso che nella
specie non era applicabile la riduzione in quanto era pacificamente iscritto
alla gestione commercianti solo uno dei due soci accomandatari.

2. Avverso la sentenza ricorre la soc. H.V. sas con
due motivi. Resiste l’Inps. La Procura generale ha depositato conclusioni
scritte.

 

Ragioni della decisione

 

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la
violazione dell’art. 20, comma 1, DL n. 30/1974, conv in L. n. 114/1974, art. 3
L. n. 860/1956 e n. 1533/1956 ,e L. n. 1397/1960.

Secondo la ricorrente il beneficio della riduzione
dell’aliquota spettava anche nel caso in cui la maggioranza dei soci , ivi
compresi i soci accomandanti, fosse iscritta alla gestione commercianti; né era
necessario che tutti e due i soci accomandatari fossero iscritti, essendo
sufficiente che uno solo fosse iscritto. Osserva che nella specie la
maggioranza dei soci era iscritta alla gestione commercianti (tre su cinque);
che per le imprese commerciali non sussisteva la nozione di socio titolare (a
differenza delle imprese artigiane) e che ai fini dell’assoggettamento del
socio di impresa commerciale all’assicurazione contro le malattie era
necessario che il socio avesse la piena responsabilità della stessa, assumesse
tutti i rischi e gli oneri inerenti alla sua direzione e gestione essendo
sufficiente che svolgesse il ruolo di preposto alla vendita; che pertanto era
compatibile con la posizione del socio accomandante tanto più nella fattispecie
l’Inps aveva accettato il pagamento dei contributi al commercio per i soci
accomandanti per molti anni.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione
dell’art. 116, comma 8, L. n. 388 in relazione alla quantificazione delle somme
aggiuntive.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Con riferimento al primo motivo va rilevato che
la Corte d’appello ha ritenuto che l’applicazione dell’aliquota ridotta del
contributo dovuto dal datore di lavoro alla cassa unica per gli assegni
familiari fosse limitata ai casi in cui i soci accomandatari iscritti alla
gestione commerciale, rappresentassero la maggioranza dei soci, non potendosi
computare a tal fine i soci accomandanti. Nella specie uno dei due soci
accomandatari si era cancellato dalla gestione Inps commercio a domanda dal
31/10/1999 e ,dunque, da tale data la società non avrebbe più potuto godere
dell’aliquota ridotta.

7. L’art. 20 D.L. n. 30/1974 conv. in L. n.
114/1974, dopo aver fissato una aliquota generale per tutti i datori di lavoro
, prevede delle riduzioni a favore di alcune categorìe di datori di lavoro e,
per quel che qui rileva, è prevista una riduzione ” a carico dei datori di
lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per
l’assicurazione di malattia di cui rispettivamente, alle leggi 29 dicembre
1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale
l’individuazione dei datori di lavoro artigiani o commercianti è fatta mediante
il richiamo alla legislazione che aveva introdotto originariamente un sistema
di tutela obbligatorio previdenziale nei confronti dei lavoratori autonomi e,
con riguardo ai commercianti, la L. n. 1397/1960.

Questa Corte ha affermato che “l’intento del
legislatore del D.L. n. 30/74 è chiaramente quello di favorire le categorie
produttive economicamente più deboli che non abbiano la piena idoneità, neppure
potenziale, di affrontare i maggiori costi del lavoro anche quelli dipendenti
dalle contribuzioni previdenziali. La riduzione di queste, per la loro
struttura, opera perciò in favore degli artigiani e degli imprenditori di
piccole dimensioni, anche se in forma societaria nella quale l’elemento
caratterizzante sia l’apporto lavorativo dei soci. L’art. 20 del predetto D.L.
rinvia alla legge 1553/56 e 1397/60 perché dette norme vengano utilizzate come
strumento per l’esatta identificazione delle categorie protette in stretta
correlazione con i fini che la legge in sè si propone. (cfr Cass. n 2440/1990).

8. Con riferimento ai commercianti il riferimento
normativo è alla L. n. 1397/1960 nel cui art. 1 si individuano i lavoratori
autonomi commercianti ed in particolare i soggetti che “a) siano titolari
o gestori in proprio di imprese ..b) abbiano la piena responsabilità della
azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e
alla sua gestione;c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro
aziendale con carattere di continuità'”.

I datori di lavoro cui si riferisce l’art. 20
citato, dunque, sono individuati ,oltre che nei titolari o gestori in proprio
dell’impresa commerciale, in coloro che abbiano la piena responsabilità
dell’azienda con assunzione di tutti gli oneri e i rischi e partecipino al
lavoro aziendale con continuità e , dunque, per quel che qui rileva , la norma
non può che riferirsi ai soci accomandatari, i quali rispondono illimitatamente
e solidalmente per le obbligazioni sociali ,con esclusione degli accomandanti
che non hanno la titolarità giuridica ed economica della società.

Il beneficio previsto dall’art 20 citato è in
connessione con l’iscrizione alla gestione previdenziale commercianti dei
lavoratori autonomi che hanno la titolarità ed il rischio giuridico ed
economico dell’attività imprenditoriale esercitata.

9. In conclusione devono ritenersi condivisibili le
conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale secondo cui, laddove la
normativa CUAF fa riferimento ai datori di lavoro commercianti iscritti nei
relativi elenchi nominativi per l’assicurazione di malattia, si riferisce
“ai soci che posseggono le caratteristiche che erano indicate alle lett.
b) e c) della originaria formulazione della L. n. 1397/1960 per individuare i
soci titolari dell’impresa e dunque quei soci che , con riferimento alle
società commerciali – come del resto per gli artigiani – hanno la
responsabilità, partecipano ai rischi e svolgono in via prevalente la loro
attività lavorativa nella società.

Tale interpretazione appare conforme alla ratio
della normativa che, come si è detto, tutela i piccoli commercianti e gli
artigiani e il beneficio della riduzione dell’aliquota è giustificabile solo in
presenza dell’iscrizione alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi
che hanno la titolarità ed il rischio giuridico ed economico dell’attività
imprenditoriale esercitata. Nella fattispecie la titolarità ed il rischio
economico è in capo ai soci accomandatari dei quali , tuttavia, uno solo è
iscritto alla gestione previdenziale del commercio.

11. Anche il secondo motivo, con cui la ricorrente
lamenta l’applicazione con riguardo al calcolo delle sanzioni civili, del
criterio dell’evasione invece di quello dell’omissione, sottolineando l’assenza
di una volontà di occultare i rapporti di lavoro e o le retribuzioni erogate, è
infondato.

A riguardo la Corte territoriale ha osservato che la
società non aveva neppure allegato e tantomeno dimostrato che nei modelli DM10
fossero contenuti tutti gli elementi che avrebbero consentito all’Inps di
rilevare l’erronea determinazione dell’aliquota agevolata e conseguentemente
desumere l’ammontare dei contributi dovuti al fine di consentire di sussumere
la fattispecie nella ipotesi meno grave di “omissione contributiva”.

Sul punto non vi sono state adeguate e specifici,
oltre che autosufficienti, rilievi da parte della ricorrente.

Quanto alla complessità della normativa che dovrebbe
giustificare una riduzione delle sanzioni secondo il consolidato orientamento
di questa Corte (v. tra le altre, ord. n. 9185 del 2015, Cass. n. 27513 del
2013) costituisce uno dei presupposti indefettibili per farsi luogo
all’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, l’integrale pagamento della
contribuzione controversa. Tale assunto trova fondamento nella lettera della
legge, atteso che il citato comma 15, pone come premessa per “la riduzione
delle sanzioni civili di cui al comma 8”, in presenza delle suddette
incertezze, “l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle
gestioni previdenziali e assistenziali”.

12. Per le considerazioni che precedono il ricorso
deve essere rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, a pagare le
spese di lite. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di
proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1
quater, dpr n 115/2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare
le spese di lite liquidate in Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre
15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

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