Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22176

Giornalista, Collaboratrice esterna non inserita stabilmente
nell’organizzazione, Impegni solo occasionali e modesti, Configurabilità di
un rapporto di lavoro subordinato giornalistico, Esclusione

 

Ritenuto che

 

Con sentenza del 1.12.14, la corte d’appello di Roma
ha confermato la sentenza del 15.7.11 del tribunale della stessa sede, che
aveva revocato il decreto ingiuntivo per il pagamento all’INPS da parte della
D.S. editore Spa di euro 21.096, per contributi e sanzioni per la giornalista
S. nel periodo 2003-2005.

In particolare, la corte territoriale – valutate le
prove ritualmente raccolte – ha ritenuto che la S. fosse collaboratrice
esterna, priva di orario di lavoro, con impegni solo occasionali e modesti, non
inserita stabilmente nell’organizzazione, restando in tal modom esclusa la
configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPGI per due
motivi, cui resiste con controricorso il datore di lavoro.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione degli articoli 115 e 116
c.p.c. e 2697 c.c., per avere la sentenza
impugnata trascurato le risultanze dei verbali ispettivi ed altresì delle prove
ascquisite.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di
motivazione in relazione ai fatti di cui il motivo precedente.

Occorre permettere che nessuna violazione delle
disposizioni richiamate sussiste, posto che la corte territoriale ha valutato
tutte le prove proposte dalle parti e ritualmente raccolte, nel rispetto
dell’onere della prova a carico dell’INPGI in ordine alla natura subordinata
del rapporto lavorativo ed al connesso debito datoriale contributivo, e nel
rispetto altresì dei criteri generali indicati dalla norma e precisati dalla
giurisprudenza in rodine alla qualificazione del rapporto lavorativo come subordinato.

In particolare, deve rilevarsi che la parte
ricorrente non indicato con la specificità necessaria riportandone in ricorso
le risultanze, in violazione del principio di autosufficienza, le risultanze
dei verbali ispettivi asseritamente ignorati, non consentendo a questa Corte il
sindacato richiesto con compiutezza; d’altro lato, il ricorrente non ha
indicato specifici elementi fattuali in ipotesi ignorati dalla corte
territoriale.

Per converso, risulta che la corte territoriale: non
ha escluso la rilevanza delle risultanze del verbale ispettivo, ma le ha
valutate unitamente alle altre prove raccolte, attribuendo correttamente
maggior rilevanza alle prove -di contenuto preciso e di ritenuta attendibilità
– direttamente acquisite dal giudice nel contraddittorio delle parti; ha
valutato tutti i fatti dedotti dalle parti ed oggetto di discussione,
ponderandone la relativa rilevanza ed incidenza sulla qualificazione del
rapporto lavorativo; ha correttamente applicato i criteri legali e
giurisprudenziali per la qualificazione giudica del rapporto di lavoro.

La sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati.

Questa Corte, infatti, ha già (Cass. Sez. 2 – ,
Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
16467 del 04/07/2017, Rv. 644812 – 01) più volte affermato che, in tema di
procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e
la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e
della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta
delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Tale
scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a
sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice
di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte
di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di
indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere
ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo
ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene
non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione
adottata.

Si è anche precisato (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 – 01; Sez. 1 – , Ordinanza n. 19011 del
31/07/2017, Rv. 645841 – 01; Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.
631330 – 01) che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di
merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza,
di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,
assegnando prevalenza all’uno o all’altro del mezzi di prova acquisiti, nonché
la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di
una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad
esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga
irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere
decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.

In tale contesto, il verbale ispettivo è prova
documentale liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri
elementi probatori; secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le tante,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014, Rv. 633239 – 01), infatti, la
fede privilegiata del verbale non si estende agli apprezzamenti ed alle
valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno
avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano
convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Il
materiale raccolto dal verbalizzante deve dunque passare al vaglio del giudice,
il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l’importanza e
determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori (Sez. L, Sentenza n. 6110 del 18/06/1998, Rv.
516601 – 01).

All’esito del richiamato giudizio – tipicamente di
merito, insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti – oggi ben
ristretti – in cui sia deducibile il vizio motivazionale, la corte territoriale
ha qualificato il rapporto di lavoro della signora S., escludendo gli estremi
del lavoro giornalistico subordinato.

Il secondo motivo di ricorso incorre in più profili
di inammissibilità, in presenza di doppia pronuncia di merito conforme (ed ai
sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.),
nonché per altro verso in difetto di specifica indicazione dei fatti decisivi
oggetto di discussione delle parti e ignorati dalla sentenza, ed in ragione
della proposizione con il mezzo ex n. 5 di mere censure alla valutazione delle
prove operata dal giudice di merito (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n.
24395 del 03/11/2020, Rv. 659540 – 01).

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Inpgi al pagamento delle spese del
presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

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