Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 agosto 2021, n. 22374

Inps, Omissione contributiva, Iscrizione alla Gestione
commercianti, Esclusione, Natuta non commerciale dell’attività svolta quale
socia accomandataria, Accertamento

 

Rilevato in fatto

 

che, con ordinanza depositata il 9.4.2015, la Corte
d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. il
gravame avverso la sentenza di prime cure con cui il locale Tribunale aveva
accolto l’opposizione proposta da D.G. avverso talune cartelle esattoriali con
le quali le era stato ingiunto di pagare all’INPS contributi asseritamente
dovuti alla Gestione commercianti in quanto socia accomandataria di società
titolare di due immobili; che i giudici territoriali hanno ritenuto che l’appello
non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento in relazione al precedente
intervenuto inter partes ad opera della stessa Corte fiorentina, che con
sentenza n. 104/2012 aveva risolto la stessa questione ancorché con riferimento
ad annualità d’iscrizione e cartelle differenti da quelle oggetto del presente
giudizio;

che avverso la pronuncia di primo grado ha
ritualmente proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di
censura;

che D.G. ha resistito con controricorso,
successivamente illustrato con memoria;

 

Considerato in diritto

 

che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto
ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1, I. n.
613/1966, 1 e 2, I. n. 1397/1960 (il primo due quali nel testo modificato
dall’art. 1, comma 203, I. n. 662/1996), e 2291, 2298 e 2697 c.c., per essere
stata l’iscrizione dell’odierna controricorrente alla Gestione commercianti
esclusa sul rilievo della natura non commerciale dell’attività svolta quale
socia accomandataria di E. di G.D. & C. s.a.s.;

che, rigettando il ricorso per cassazione proposto
dall’INPS nei confronti della precedente decisione intervenuta inter partes e
di cui s’è detto nello storico di lite, questa Corte ha ribadito il principio
secondo cui il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione
commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un’attività lavorativa
abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che
societaria, atteso che l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere
l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare
commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in
ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente,
ancorché detta prevalenza debba più congruamente riferirsi al resto delle
attività proprie del soggetto, piuttosto che rispetto agli altri fattori
produttivi dell’impresa (così, in termini, Cass. n. 7785 del 2017);

che, essendo stato escluso anche in questo caso dal
giudice di merito che l’INPS abbia dato prova dell’avvenuto svolgimento di
un’attività commerciale «con i caratteri richiesti dalla legge», tale non
potendo ritenersi «la riscossione di canoni di locazione» di immobili le cui
«attività amministrative, contabili e fiscali [siano] state delegate al
commercialista» (così la sentenza di prime cure, pagg. 3-4), il ricorso va
rigettato, non essendo imputabile alla decisione impugnata il lamentato errore
di diritto; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo;

che, in considerazione del rigetto del ricorso,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in €
3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari
al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 agosto 2021, n. 22374
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