Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2021, n. 24407

Rapporto di lavoro, Espletamento delle mansioni di
vulcanizzatore, Risarcimento dei danni non patrimoniali, Reato di omicidio
colposo, Responsabilità

 

Rilevato che

 

La Corte d’appello di Lecce sez. distaccata di
Taranto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava S.S. e
la R.S. s.r.l. al risarcimento dei danni non patrimoniali, spettanti jure
hereditatis, in favore di A.C., M.G.D. e L.D., per il decesso del dante causa
V.D., riconducibile causalmente alla inalazione di sostanze tossiche
protrattasi nel corso dell’espletamento delle mansioni di vulcanizzatore svolte
alle dipendenze della surrichiamata . società, che quantificava nella misura di
euro 585.521,00;

nel proprio incedere argomentativo – con il quale
perveniva all’accoglimento parziale dell’appello incidentale proposto dagli
eredi D. all’esito della reiezione di quello principale – il giudice di seconda
istanza, in estrema sintesi, osservava che:

a) la responsabilità del datore di lavoro (accertata
in sede penale per il reato di omicidio colposo con sentenza di questa Corte
n.35273/2008), sussisteva anche nel caso scrutinato, in cui si atteggiava quale
elemento concausale nella dinamica produttiva dell’evento dannoso, per aver il
D. contratto altresì una epatite virale cronica da epatite B e C;

b) la liquidazione del danno, diversamente da quanto
accertato dal giudice di prima istanza, andava modulata alla stregua delle
tabelle milanesi, invece che di quelle locali, secondo i principi sanciti dai
consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, volti a privilegiare
il canone della uniformità di trattamento in tema di danno, sulla base del
territorio nazionale;

c) il danno biologico puro andava liquidato nella
misura del 80% (pari ad euro 461.409,00) il danno morale nella misura di euro
84.000,00 (pari ad euro 500,00 al mese per 14 anni,) e il danno tanatologico
pari ad euro 40.000,00;

avverso tale decisione gli eredi D. interpongono
ricorso per cassazione affidato a due motivi;

resistono con controricorso S.S. e la R.S. s.r.l. i
quali dispiegano ricorso incidentale sostenuto da tre motivi, ai quali le
controparti oppongono difese con controricorso ai sensi degli artt. 370-371
c.p.c.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2021, n. 24407
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