Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2021, n. 31333

Licenziamento “in tronco”, Dirigente, Rimborsi di spese non
autorizzate, Grave violazione di doveri fondamentali

 

Rilevato che

 

Con ricorso in opposizione allo stato passivo di
Impresa s.p.a., F.G., già dirigente di questa, chiedeva il riconoscimento di
vari crediti di lavoro, tra cui €.432.900,00 per indennità supplementare, €.
158.175,00 per indennità sostituiva del preavviso, €.10.825,79 per differenze
sul t.f.r., ed €. 22.175,13 per ulteriori crediti lavorativi, chiedendo
l’ammissione allo stato passivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali.

La domanda si basava sulla dedotta illegittimità del
licenziamento “in tronco”, intimatogli dalla società in data 7.10.13, per avere
egli chiesto dei rimborsi di spese non autorizzate.

Con sentenza depositata il 19.4.18, il Tribunale
fallimentare di Roma rigettava il ricorso.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso
il G., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste Impresa
s.p.a. in A.S. con controricorso.

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la
violazione eo falsa applicazione degli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. 25.11.09 per
i dirigenti di aziende industriali per avere la sentenza impugnata erroneamente
affermato che le infrazioni poste alla base del licenziamento dovevano
considerarsi grave violazione di doveri fondamentali’, laddove, considerata
l’entità economica del rimborso richiesto (€.4.673), a fronte della sua ben più
elevata retribuzione, esso non poteva definirsi grave.

Con ‘terzo motivo il ricorrente denuncia la
violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 2118 e 2119 c.c. per avere il
Tribunale ritenuto erroneamente sussistente nella specie una giusta causa di
recesso, che a suo avviso non sussisteva per le ragioni sopra riportate.

I motivi, da trattare congiuntamente stante la loro
evidente connessione, sono infondati.

E ciò non solo perché, in base alla pacifica
giurisprudenza di legittimità (ex aliis, Cass. n. 881617), l’entità del danno
economico (nella specie peraltro non trascurabile) non rileva ai fini della
lesione del vincolo fiduciario tra le parti (insito nel rapporto di lavoro
subordinato ed in quello dirigenziale in particolare) ma anche per la pacifica
circostanza che si trattò di alcuni viaggi all’estero non autorizzati, in
compagnia di persona non facente parte dell’organico aziendale, ritenuti dal
giudice del merito concretare una giusta causa di recesso.

L’apprezzamento del Tribunale sul punto, logicamente
motivato, non può censurarsi in questa sede (Cass. n. 794811, Cass. n.
829312).

2. Con il secondo motivo il G. denuncia la
violazione dell’art. 7 L. n. 30070 e degli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. per i
dirigenti di aziende industriali, lamentando l’erronea valutazione della
intempestività della contestazione disciplinare.

Il motivo è infondato considerato che il Tribunale
ha adeguatamente motivato sul punto, trattandosi peraltro ed ancora di un
apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass.n. 2601018), il
quale ha evidenziato che i fatti risalivano all’estate 2012, mentre la
contestazione, pur avvenuta nel settembre 2013, scontò, oltre al necessario
accertamento dei fatti, la circostanza che tra essi e la contestazione,
l’impresa fu sottoposta alla procedura di A.S.

3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le
spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
€.200,00 per esborsi, €.6.000,00 per compensi professionali, oltre spese
generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. n. 1152, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la
Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso art.13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2021, n. 31333
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