Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2021, n. 33365

Infortunio sul lavoro, Lesioni mortali, Risarcimento danni,
Distacco, Responsabilità

 

Rilevato che

 

1.11 Tribunale di Ivrea rigettava la domanda
proposta dai congiunti di S.V., diretta all’accertamento della responsabilità
di S.P. s.r.I., N. s.r.I., A. s.p.a., C.l. s.p.a., C.C. s.p.a., G. s.p.a., A.
A. T. s.p.a., S.S., M.B. s.r.I., C.M., V.C. e M.M. per le lesioni mortali
patite dal loro congiunto e la condanna al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali. Nel corso del processo era stata autorizzata
la chiamata in causa per manleva di C. Assicurazioni s.p.a., ora A.
assicurazioni S.p.a., terza chiamata da N. s.r.I., e di G.I. s.p.a., terza
chiamata da S.S., C.L. S.p.A., C.C. S.p.a. e G. S.p.a.

2. Il Tribunale, pur individuata la responsabilità
dell’infortunio in capo alla datrice di lavoro S. s.r.l. e alla distaccataria
N. s.r.I., in solido, nonché in capo a C. Assicurazioni s.p.a., aveva respinto
il ricorso sul rilievo che il danno da lesione del rapporto parentale fosse
rimasto privo di allegazioni, non essendo sufficiente il solo legame familiare
con il defunto.

3. La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma
della decisione di primo grado, condannava S. s.r.l. e C.G., liquidatore della
N. s.r.I., in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai
congiunti di S. V. in ragione della perdita del rapporto parentale. Dichiarava
inammissibile (e comunque infondata, attesa l’impossibilità per il terzo
danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore) la domanda
di condanna svolta dagli appellanti direttamente nei confronti dei garanti G.
I. s.p.a. e A. assicurazioni S.p.a., in quanto formulata per la prima volta in
appello e in assenza della possibilità per il terzo di agire direttamente nei
confronti della società di assicurazioni, in mancanza di previsione normativa.
Rigettava la domanda di garanzia formulata da C. G. nei confronti di A.
assicurazioni S.p.a., per essere la fattispecie esclusa dalla garanzia
contrattuale.

4. Rilevava la Corte che l’infortunio mortale era
avvenuto all’interno dell’area deposito – cd. campo base – situata all’interno
del cantiere sito in Capo di Ponte, relativo a lavori stradali commissionati
dall’A. all’associazione Temporanea di Imprese costituita da C.L.Spa
(mandataria) e da C.C.s.p.a., G. S.p.a. e A. A. T. s.p.a. L’esecuzione dei
lavori in forma unitaria era stata affidata a società costituita dalle prime
tre società indicate, S. Società Consortile a r.I., la quale aveva subappaltato
alla ATI M.B. s.r.l. – N. s.r.l. la fornitura e posa in opera, tra l’altro,
delle barriere di sicurezza guard – rail.

5. Il sinistro era avvenuto il 17/6/2011 mentre
personale dipendente della società S. s.r.I., formalmente distaccato presso N.
s.r.I., dopo essere giunto in cantiere insieme con il titolare della società
datrice F.M. e al legale rappresentante della distaccataria N. G., stava
effettuando operazioni di carico delle barriere sull’autocarro di proprietà della
S. s.r.l. In particolare, durante il sollevamento di un pacco di lame, a causa
della rottura di una delle fasce dell’imbracatura, il carico cadeva investendo
il S. – che, incaricato di sorvegliare l’imbracatura, si trovava a terra – il
quale riportava lesioni alla testa che ne determinavano in maniera pressoché
immediata il decesso.

6. La Corte rilevava la concorrente responsabilità,
per violazione dell’art. 2087 c.c., del datore di lavoro S. s.r.l. e della N.
s.r.l. (e, per essa, di C. G., quale successore nei rapporti della N. s.r.I.),
in ragione del provato deterioramento delle fasce, del quale il legale
rappresentante della S. s.r.l. era consapevole, essendo stato sollecitato alla
sostituzione delle medesime dal personale senza provvedervi. La responsabilità
di N. s.r.l. era rinvenuta sia nella omissione degli obblighi di preliminare
verifica dell’idoneità dell’attrezzatura utilizzata dal personale per il
sollevamento del carico come impresa distaccataria, tenuta agli stessi obblighi
di sicurezza e prevenzione del datore di lavoro (art. 3 D.Igs. 81/2008), sia in
virtù dell’ingerenza del titolare nell’organizzazione del lavoro del personale
S. s.r.l. La responsabilità delle altre società, invocata sulla base dell’art.
26 d.lgs. 81/2008, che per l’esecuzione di un contratto d’appalto individua
quali destinatari degli obblighi di sicurezza, oltre al datore di lavoro, il
committente ed eventuali subappaltatori, era esclusa sul rilievo che la norma
non prevede una sorta di responsabilità oggettiva. Se D.M. capo cantiere di S.
s.r.I., era informato che il giorno successivo la N. s.r.l. avrebbe eseguito i
lavori, non era stato dimostrato che egli fosse a conoscenza che la N. s.r.l.
quel giorno si sarebbe avvalsa di altro personale, diverso dai suoi dipendenti,
né i mancati controlli sull’accesso di tale personale sul cantiere e sulle
successive operazioni di carico dei materiali erano ascrivibili a soggetti
preposti alla sicurezza per conto di A. s.p.a. e di S. s.r.I., non essendo
stato effettuato quella mattina alcun controllo sul cantiere, mentre la N.
s.r.I., titolare del subappalto, aveva presentato regolare POS anche nella
parte relativa alla movimentazione dei carichi ed era stata verificata
l’idoneità tecnico organizzativa della stessa, anche monitorando la positività
dell’affidabilità riguardo all’osservanza delle disposizioni di sicurezza in
occasione di precedenti interventi già eseguiti sul cantiere. Il sinistro era
avvenuto nel c.d. campo base del cantiere (che si sviluppava per oltre 8 km),
comprendente mensa, uffici, alloggiamenti per gli operai, zone deposito
materiali e dove il cancello rimaneva aperto nelle ore diurne e non vi era un
presidio fisico all’ingresso per l’identificazione del personale. La
responsabilità di M. s.r.l. era esclusa sul rilievo che dal contratto era
emerso che la stessa si sarebbe occupata della sola fornitura delle barriere.
Era esclusa anche la responsabilità per manleva di A. assicurazioni S.p.a. (in
favore di C.), non essendo la posizione del distacco ricompresa nell’oggetto
della polizza (comprendente la responsabilità civile nei confronti dei
prestatori di lavoro e nei confronti dei terzi) e non essendo il lavoratore in
distacco né dipendente né in rapporto di parasubordinazione con il
distaccatario. La Corte territoriale riteneva nella specie non operanti nei
confronti della società di assicurazioni le deroghe previste nelle condizioni
aggiuntive di polizza, riguardanti situazioni (subappaltatori e relativi
dipendenti e dipendenti dell’assicurato non soggetti ad assicurazione Inail) in
alcun modo riferibili alla fattispecie del distacco e che l’attività di S.
s.r.l. non poteva ritenersi occasionale nel senso indicato nella polizza, in
quanto finalizzata attraverso il distacco all’esecuzione dell’attività
principale dell’assicurato.

7. La Corte riteneva sussistente il danno lamentato,
consistito nella sofferenza morale interiore connessa alla perdita definitiva
della relazione affettiva con il familiare, e condannava i responsabili al
relativo risarcimento.

8. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per
cassazione i congiunti di B. V. sulla base di sette motivi, illustrati con
memoria.

9. Hanno resistito con controricorso A. s.p.a., M.
B. s.r.I., M.C., A. Assicurazioni s.p.a., G. I. s.p.a., nonché, unitamente, S.,
D.M., C., C.L.s.p.a., C.C., G. s.p.a.

10. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire
propria requisitoria scritta.

11. I ricorrenti, A. Assicurazioni s.p.a., S., D.M.,
C., C.L.s.p.a., C.C., G. s.p.a., A. s.p.a. e M. C. hanno prodotto memorie.

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono
violazione e falsa applicazione dell’art. 19 lett. f Dlgs. 81/2008, rilevando
che la citata norma prevede che il preposto, in questo caso il capo cantiere,
il responsabile di cantiere e il coordinatore per la sicurezza, quali
destinatari dell’obbligo di garanzia, non possono andare esenti da
responsabilità per il fatto che nel giorno dell’infortunio non fossero presenti
in cantiere, essendo la loro presenza necessaria (tanto più che in quel giorno
si iniziavano i lavori di posa delle barriere guard rail), in quanto la
preventiva verifica dell’affidabilità dell’appaltatrice non esime i preposti
dalla verifica delle attrezzature utilizzate e dalla sorveglianza e controllo
delle medesime.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile perché, sub
specie violazione di legge, interviene a sindacare il ragionamento del giudice
del merito riguardo alla non riferibilità ai soggetti in questione delle
indicate responsabilità (Cass. n. 8758 del 04/04/2017, SU 34476 del
27/12/2019), ragionamento fondato su una serie di circostanze di fatto (mancata
informazione del capo cantiere della S. Scarl riguardo all’intervento di posa
della barriere stradali in quel giorno; regolare presentazione del POS da parte
della stessa N. s.r.I., anche nella parte relativa alla movimentazione dei
carichi, con identificazione del rischio specifico e indicazione dei nominativi
del personale dipendente impiegato nell’appalto, oltre che dei mezzi e delle
attrezzature e della formazione e informazione allo stesso impartita; verifica
preventiva dell’idoneità tecnico organizzativa della N. s.r.l. in relazione a
precedenti interventi effettuati sul cantiere; brevissimo arco temporale, meno
di un’ora, intercorso tra l’ingresso delle maestranze di S. s.r.l. e l’incidente,
avvenuto in un luogo decentrato nell’ambito di un ampio cantiere, al quale era
consentito l’accesso tramite un cancello che rimaneva sempre aperto). Ne
discende che la censura, ancorché svolta in termini di violazione di legge, si
risolve nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e
delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Giudice del merito in senso
contrario alle aspettative dei ricorrenti e si traduce, quindi, nella richiesta
di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in
sede di legittimità.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono
violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 2 lett. a Dlgs. 81/2008, per
essere stata esclusa la responsabilità delle committenti, dovendo queste ultime
dimostrare di aver agito con diligenza nella scelta dell’appaltante e di non
aver mantenuto posizioni di interferenza nel cantiere stesso, cioè la loro
totale estromissione dal cantiere, elementi trascurati dalla Corte d’appello.
Osservano che le stesse circostanze che determinarono l’infortunio dimostrano
l’inadeguatezza, sia dimensionale che di mezzi tecnici e attrezzature, di N.
s.r.l.

4. Occorre rilevare che in materia di appalto, la
responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie
a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al
committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa
alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri
tecnicoorganizzativi dell’opera da eseguire (cfr., in tal senso, Cass. 22 marzo
2002, n. 4129, id. 28 ottobre 2009, n. 22818; 7 marzo 2012 n. 3563; 8 ottobre
2012, n. 17092). Non è, infatti, configurabile una responsabilità del
committente in re ipsa e cioè per il solo fatto di aver affidato in appalto
determinati lavori ovvero un servizio.

La normativa di settore (prima, il D.Lgs. n. 626 del
1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26)
prevede, invero, una serie di obblighi a carico del committente connessi ai
contratti di appalto e, con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un
contratto di appalto o di prestazione d’opera è pertanto vero che il dovere di
sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore,
destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con
conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità,
coinvolgenti anche il committente medesimo. È, però, altrettanto vero che va
esclusa una applicazione automatica di tale principio, non potendo esigersi dal
committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e
sull’andamento dei lavori.

In questa prospettiva, per fondare la responsabilità
del committente, non si deve prescindere da un attento esame della situazione
fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l’effettiva
incidenza della condotta del committente nell’eziologia dell’evento, a fronte
delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori
ovvero per lo svolgimento del servizio. A tal fine, vanno considerati: la
specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svoiger
i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore o del
prestatore d’opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti
dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di
attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa);
l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto o del contratto di prestazione d’opera; nonché, la percepibilità
agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di
pericolo (in termini Cass. n. 11311 del 09/05/2017, Cass. 17178/2013). Nella specie,
nulla è dedotto in sede di ricorso in ordine alle circostanze da cui in
concreto desumere che la committenza si fosse riservata specifici poteri
tecnicoorganizzativi in relazione alle attività di carico e scarico delle merci
di cui di cui al servizio appaltato. Peraltro, l’estraneità della committenza è
stata ritenuta dalla sentenza impugnata sulla base di plurime risultanze di
causa, dettagliatamente descritte al punto che precede, con motivazione che
appare coerente e logica, cui il ricorrente si limita ad opporre una propria
valutazione delle prove.

5. I ricorrenti deducono, ancora, violazione e falsa
applicazione dell’art. 26 comma 4 lett. a) Dlgs. 81/2008, perché la Corte,
ritenendo esenti le società dalla responsabilità per il comma 2, non aveva applicato
il comma 4, che prevede la responsabilità solidale, a prescindere dalle
specifiche colpe, per il danno differenziale, ottenuto mediante detrazione dal
complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale quanto complessivamente
erogato dall’Inail.

6. Premesso che presupposto della responsabilità
solidale è la riferibilità causale dell’evento a più soggetti, nella specie
esclusa dalla Corte territoriale, va rilevato che il danno di cui si discute in
questa sede non attiene al lavoratore, rispetto al quale può parlarsi di danno
differenziale, ma al danno morale iure proprio in capo a soggetti diversi dal
lavoratore allo stesso legati da vincolo parentale. La censura, quindi, si
rivela non pertinente rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto ai congiunti
dell’infortunato, liquidato con statuizione non censurata sul punto.

7.Con il quarto motivo i ricorrenti deducono
violazione dell’art. 13 comma 2 I. 109/1994, per essere stata esclusa la
responsabilità di M. B. s.r.I., pur avendo questa Corte affermato in più
circostanze la responsabilità delle imprese A. dell’ATI nei confronti del
lavoratore, tanto più che il potere di rappresentanza anche processuale spetta
alla capogruppo.

8. Il motivo è privo di fondamento. I G. di merito
hanno chiarito che era intervenuta una divisione dei compiti tra le imprese A.,
in forza della quale era stato attribuito alla M. B. s.r.l. quello di
provvedere alla fornitura di materiale, mentre alla N. s.r.l. quello di
organizzazione ed esecuzione delle opere appaltate, come è confermato
dall’attribuzione alla sola N.

s.r.l., in forza della richiamata distinzione dei
ruoli, del compito di redazione del piano di sicurezza approvato dalla
committenza, sicché va esclusa la responsabilità di M. B. s.r.l. Non si rivela
pertinente, inoltre, il richiamo da parte della ricorrente della decisione
Cass. n. 24063 del 2015, che concerne la co-responsabilità per i crediti di
lavoro, e sempre con riferimento ai dipendenti da una delle imprese A. e non
anche dipendenti da terzi, quali la S. s.r.l.

9. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono
violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c., per non avere la Corte
territoriale attribuito rilevanza esterna alle previsioni contrattuali del
contratto di subappalto stipulato tra S. Scan l e ATI N./M.,  qualificandolo come contratto a favore di
terzo, le quali attribuivano oneri alla predetta ATI in punto di applicazione
di principi antinfortunistici e impiego di attrezzature efficienti,
erroneamente escludendone la rilevanza esterna.

10. Si tratta di censura riguardante
l’interpretazione di clausola contrattuale in assenza di indicazione specifica
della regola ermeneutica violata. Costituisce principio consolidato in tema di
ermeneutica contrattuale quello in forza del quale l’accertamento della volontà
delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di
fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo
nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di
cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per
cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali
d’interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme che assume
violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in
quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato
dai richiamati canoni legali (Cass. n. 27136 del 15/11/2017, Cass. n. 9461 del
09/04/2021), risultando altrimenti il motivo di ricorso, come nella specie,
inammissibile, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione
dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata.

11. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono
violazione e falsa applicazione art. 30 Dlgs 2676 2003 in relazione alla
domanda di manleva C. – N. s.r.l. nei confronti di A. Assicurazioni s.p.a.,
avendo la Corte d’appello escluso la garanzia in ragione della posizione di
distacco in cui si trovava S. al momento dell’incidente, ritenendo che la responsabilità
operasse nei confronti dei dipendenti e dei terzi, tra i quali non rientrava il
lavoratore.

12. Deducono, ancora, violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c., per avere la Corte
territoriale escluso la ricorrenza dell’ipotesi contenuta nella clausola
aggiuntiva B1 e dell’art. 16 lett. A delle condizioni G. di polizza, facendo
malgoverno dei principi regolatori in materia di interpretazione del contratto:
con il riferimento che l’art. 16 fa ai lavoratori subordinati e parasubordinati
assicurati ai sensi del DPR 1125/1965, era chiaro che l’intenzione delle parti
era quella di garantire l’assicurato dai danni che poteva subire chi lavorava
in cantiere ed era soggetto ad assicurazione INAIL, fattispecie nella quale
rientrava il S..

13. Le norme invocate per entrambe le censure sono
attinenti all’assicurazione degli appaltatori, come tali non direttamente
attivabili dai danneggiati nei confronti dell’assicuratore in assenza di
espressa previsione di azione diretta del danneggiato, con conseguente difetto
di interesse dei ricorrenti all’impugnazione.

Valgono, in ogni caso, con riguardo alle predette
censure, le argomentazioni già svolte sub 10 in relazione alla formulazione
delle censure in tema di interpretazione del contratto.

14. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va
complessivamente rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza in
favore delle parti costituite.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.500,00, di cui
€ 200,00 per esborsi, oltre spese G. al 15% e accessori di legge, in favore di
ciascuna parte costituita.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2021, n. 33365
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