Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 40005

Agevolazioni contributive 
– Domanda, Onere della prova della ricorrenza dei relativi presupposti
– Prescrizione dell’azione di recupero

 

Con ricorso del 31.3.16 la corte d’appello di L’Aquila
ha confermato la sentenza del tribunale di Teramo del 10.3.15 che aveva
condannato la società in epigrafe al pagamento in favore dell’INPS dei
contributi, per recupero – a seguito di decisioni della commissione Europea
numero 128 del 11/09 su agevolazioni contributive contratto formazione lavoro
dal maggio 96 al dicembre 2000 – di euro 93244 per sorte capitale e 41537 per
interessi, ed aveva rigettato la domanda di manleva proposta verzo lo Stato e
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare la sentenza ha applicato il termine
decennale ex articolo 2946 c.c. per il recupero degli aiuti di Stato ed ha
ritenuto gravare sull’impresa che chiedeva l’agevolazione l’onere della prova
della ricorrenza dei relativi presupposti.

Avverso tale sentenza ricorre l’impresa’ per due
motivi, cui resiste l’INPS con controricorso; l’Avvocatura dello Stato si è
costituita al fine di discutere in eventuale udienza.

Con il primo motivo si deduce violazione
dell’articolo 3 commi 9 e 10 legge 335 del 95, 2946 c.c., 12 preleggi e 87
trattato UE e giurisprudenza UE sulla prescrizione, per avere la corte
territoriale trascurato la quinquennalità del termine di prescrizione
dell’azione di recupero, sebbene ciò abbia carattere discriminatorio rispetto
alle ordinarie prescrizioni.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha del resto già
ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 13479 del 30/06/2016, Rv. 640407 – 01; Cass. nn.
6671 e 6756 del 2012) che, agli effetti del recupero degli sgravi contributivi
integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine
ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla
notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero,
atteso che, ai sensi degli arti. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999,
siccome interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero
sono disciplinate dal diritto nazionale, ex art. 14 cit., nel rispetto del
principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonché del principio
di effettività del rimedio, mentre il periodo limite decennale ex art. 15 cit.
riguarda l’esercizio dei poteri della Commissione circa la verifica di
compatibilità dell’aiuto e l’eventuale decisione di recupero; per contro, non
possono ritenersi applicabili né il termine di prescrizione dell’azione di
ripetizione ex art. 2033 c.c., atteso che lo sgravio contributivo opera come
riduzione dell’entità dell’obbligazione contributiva e l’ente previdenziale,
che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi
illegittimamente goduti, non può conseguentemente definirsi attore in
ripetizione di indebito oggettivo, né il termine di prescrizione quinquennale
ex art. 3, commi 9 e 10, I. n. 335 del 1995, dal momento che, riguardando tale
disposizione le sole contribuzioni di previdenza e assistenza sociale e potendo
invece l’incompatibilità comunitaria riguardare qualsiasi tipo di aiuto, non è
possibile assimilare l’azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato
illegittimo e l’azione di pagamento di contributi non versati e applicare
analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda, in
quanto la previsione dell’art. 2946 c.c. esclude la sussistenza di alcuna
lacuna normativa.

Con il secondo motivo si deduce violazione
dell’articolo 2697 c.c., per violazione delle regole sulla onere della prova.

Il motivo è infondato. Richiamato il principio
secondo cui, nelle controversie relative al recupero dei contributi non
corrisposti per indebita fruizione di sgravi contributivi, compete al datore di
lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla
legge per poter beneficiare della detrazione (cfr., tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 21898 del 26/10/2010, Rv. 615078 – 01), va ribadito che la circostanza
che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio e la sua conseguente
non recuperabilità siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie non
può alterare i termini della ripartizione dell’onere probatorio, spettando pur
sempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni,
stabilite dalla Commissione o da quest’ultima presupposte siccome già fissate
dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi
(Cass. n. 6671 del 2012).

Infine, deve rilevarsi che questa Corte (Sez. L,
Sentenza n. 6756 del 04/05/2012, Rv. 622557 – 01) ha affermato che, in ragione
del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla
Commissione europea ai sensi dell’art. 88 TCE, le imprese beneficiarie di un
aiuto non possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto ove lo
stesso sia stato concesso senza il rispetto della procedura o prima della sua
regolare conclusione, né possono invocare a sostegno di tale affidamento
l’eventuale incertezza degli orientamenti comunitari in materia (nella specie,
di aiuti all’occupazione), dovendosi altresì considerare irrilevanti sia
l’esistenza di eventuali disposizioni legislative nazionali che disciplinato
gli aiuti, poi giudicati illegittimi, sia eventuali pronunce dei giudici
nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, in quanto la valutazione di
compatibilità degli aiuti con il mercato comune di portata comunitaria è di
spettanza esclusiva della Commissione.

Peraltro, non solo l’eventuale affidamento del
beneficiario delle somme non può precluderne la ripetizione, ma resta esclusa
anche la possibilità di chiedere le medesime somme a titolo di risarcimento del
danno, in quanto altrimenti verrebbe meno l’effettività della disciplina
comunitaria.

Spese secondo soccombenza. Nulla per spese per la
Presidenza del Consiglio, che non ha svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per il
raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità, che si
liquidano in euro 10000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi,
oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.

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