Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9311

Raporto di lavoro a progetto, Dedotta invalidità,
Coincidenza attività dedotta nel progetto con oggetto sociale della società,
Applicabilità art. 69, co. 1, d. Igs n. 276/2003, Esclusione

 

Rilevato che

 

1. la Corte di appello di Potenza ha confermato la
decisione di primo grado di rigetto della domanda svolta in via principale da
M. C. intesa all’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con T.C.M. s.r.l. (poi incorporata da S.
s.p.a.), quale conseguenza, ai sensi dell’art. 69, comma 1, d. Igs n. 276/2003,
del difetto di uno specifico progetto collegato al contratto di collaborazione
autonoma stipulato con la detta società ai sensi dell’art. 61 d. Igs cit.

2. per la cassazione della decisione ha proposto
ricorso M. C. sulla base di due motivi; S. s.p.a. ha resistito con
controricorso; l’INPS ha depositato procura;

3. entrambe le parti hanno depositato procura ai
sensi dell’art. 380 – bis .1. cod.
proc. civ.;

 

Considerato che

 

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente
deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 61, comma 1, e 69 comma 1,
d. Igs n. 276/2003, censurando la sentenza impugnata in relazione alla dedotta
insussistenza di uno specifico progetto o programma di lavoro in relazione al
contratto di collaborazione stipulato ai sensi dell’art. 61 d. Igs n. 276/2003
ed in relazione al dedotto svolgimento di attività lavorativa subordinata che
assume essere stata totalmente coincidente con l’oggetto sociale della società;
denunzia l’errore di diritto del giudice di appello per essersi discostato
dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il progetto o
il programma ex art. 61 d. Igs n. 276/2003 non può consistere nella mera
riproposizione dell’oggetto sociale della committente e dunque
nell’espletamento dell’attività ordinariamente svolta dall’azienda, come invece
avvenuto nello specifico; si duole, inoltre, della illogica e contraddittoria
lettura del contenuto del contratto a progetto ed in relazione alle conseguenti
mansioni di fatto espletate, aventi natura subordinata, come accertato, con
efficacia di giudicato, dal primo giudice il quale a tale accertamento aveva
connesso le conseguenze di cui al comma due dell’art. 69 d. Igs cit.; la stessa
società aveva, del resto, ammesso nei propri scritti difensivi che l’attività
demandata rientrava nell’ambito dell’oggetto sociale e tanto aveva trovato
conforto anche nella prova orale espletata;

2. il motivo formalmente identificato come secondo
(v. ricorso, pag. 27) non svolge in realtà alcuna specifica censura alla
sentenza impugnata limitandosi a dedurre che l’annullamento della sentenza
avrebbe dovuto comportare in sede di rinvio la reintegrazione del C. nel posto di
lavoro;

3. il ricorso è infondato

3.1. la Corte di appello di Potenza ha ritenuto che
il <<programma di lavoro» allegato al contratto di collaborazione
stipulato dal C. con la T.C.M. s.r.l. fosse sufficientemente specifico nel
descrivere il compito affidato al collaboratore, compito consistente
nell’attività di direzione e coordinamento in loco, in relazione all’appalto
conferito alla società T.C.M. dalla Raffineria di G. s.p.a. per l’esecuzione di
lavori di manutenzione di impianti meccanici; la società aveva infatti deciso
di avvalersi di un soggetto specializzato nel settore dell’ingegneria meccanica
con l’incarico di provvedere alla gestione tecnica dell’attività ed alla
gestione dei rapporti sul posto con l’azienda appaltante; premesso, inoltre, che
la disciplina legale non richiede che il progetto o il programma allegati al
contratto di collaborazione abbiano un contenuto particolarmente
caratterizzante in termini di accessorietà, straordinarietà, o addirittura
esorbitanza rispetto alla normale attività di impresa del committente, facendo
piuttosto leva sull’autonomia della conduzione del progetto in stretto
collegamento funzionale con il risultato di impresa, il giudice di appello ha
osservato che nello specifico i compiti “programmaticamente” affidati
al C., non rappresentavano necessariamente una replica delle prestazioni di
lavoro normalmente svolte dai lavoratori subordinati della società costituendo
una modalità alternativa di assicurarsi le prestazioni di un responsabile
tecnico di cantiere, limitata alla conduzione di un solo peculiare contratto di
appalto per il tempo di prevedibile durata dei lavori ed a mezzo di persona
prescelta in quanto dotata di specifiche capacità e professionalità;

3.2. premesso che la verifica del carattere di
specificità o meno del progetto costituisce attività riservata al giudice di
merito censurabile solo per motivazione illogica o incongrua, nello specifico
non ravvisabile, la sentenza impugnata, laddove ha valorizzato il fatto che il
programma allegato al contratto fosse connotato dalla previsione di un
risultato da conseguire se in via autonoma dal collaboratore, peraltro dotato
di specifica professionalità, in relazione all’esecuzione di un unico specifico
appalto, si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità;
la S.C. ha, infatti, chiarito che in tema di contratto di lavoro a progetto, la
definizione legale di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la
riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico –  senza alcuna differenza concettuale tra i due
termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale,
originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia
comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine”
ripetuta e prevedibile, e ha precisato che la nozione di “specifico
progetto”, di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, quale deriva dalla
esegesi normativa, deve ritenersi consistere – tenuto conto delle precisazioni
introdotte nell’art. 61 cit. dalla I. n. 92 del 2012 – in un’attività
produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata
ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il
collaboratore; ha in particolare puntualizzato che la norma in esame non
richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale,
originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di
impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva né dall’art. 61 cit.
nell’originaria formulazione, né dalla complessiva regolamentazione della
fattispecie dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche (Cass. n.
5418/2019, Cass. n. 24379/2017);

3.3. la rilevanza della ulteriore questione avanzata
dall’odierno ricorrente che, riprendendo alcune affermazioni di questa Corte
(v., in particolare, Cass. n. 17636/2016 ), deduce la invalidità del contratto
a progetto in presenza di coincidenza dell’attività dedotta nel progetto o
programma con l’oggetto sociale della società risulta superata dal concreto
accertamento della Corte di merito circa il fatto che il contenuto del
«programma» non coincideva con le prestazioni di lavoro normalmente svolte dai
dipendenti dell’impresa ma si connotava per la limitazione ad un unico «peculiare»
contratto di appalto connotato dalla specifica professionalità richiesta al
collaboratore;

3.4. le doglianze fondate sulla valorizzazione delle
modalità di espletamento dell’attività dedotta in contratto, modalità
riconducibili all’ambito della subordinazione (secondo l’accertamento –
divenuto definitivo- del giudice di prime cure che a riguardo aveva applicato
l’art.69 comma 2 d. Igs n. 276/2003), non sono conferenti all’oggetto di causa
che concerne la conformità del contratto al modello delineato dall’art. 61 d.
Igs n. 276/2003 e le conseguenze a tal fine rilevanti ai sensi dell’art. 69,
comma 1 d. Igs cit. e non la modalità concreta di esplicazione dell’attività
dedotta, sanzionata ai sensi del comma due dell’art. 69 cit. ;

3.5, le ragioni di infondatezza del primo motivo di
ricorso assorbono il profilo di inammissibilità – per violazione dell’art. 366,
comma 1, n. 6 cod. proc. civ. – connesso al difetto di integrale trascrizione o
esposizione per riassunto del contratto di collaborazione e del relativo
programma alla base delle censure articolate;

4. il secondo “motivo” di ricorso è
inammissibile in quanto non svolge alcuna specifica censura nei confronti della
decisione di appello ma si limita a prefigurare le conseguenze dell’eventuale
accoglimento con rinvio del ricorso per cassazione;

5. le spese di lite sono regolate secondo
soccombenza;

6. sussistono i presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma
del comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019)

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi
professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del
15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art.13, se dovuto.

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