Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21453

Licenziamento, Illegittimità, Tutela reintegratoria,
Cessione d’azienda, Trasferimento del lavoratore ex lege alle dirette
dipendenze del cessionario

Rilevato che

 

1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza
impugnata, ha respinto l’appello proposto da A.S. Spa in Amministrazione
Straordinaria nei confronti di R.B. ed ha confermato la sentenza del locale
Tribunale con cui era stata accertata l’illegittimità del licenziamento intimato
in data 3 settembre 2015, era stato dichiarato il diritto del lavoratore alla
prosecuzione del rapporto di lavoro già in essere con C.F. Spa alle dipendenze
di A.S. Spa ai sensi dell’art. 2112 c.c. ed era stata condannata la società
convenuta a ricostituire la funzionalità del rapporto di lavoro con il
ricorrente e a corrispondergli le retribuzioni maturate, oltre le spese di
lite;

2. la Corte ha condiviso con il primo giudice
l’assunto che C.F. Spa avesse ceduto l’intero compendio aziendale, unitamente
ai propri dipendenti, ad A.S. Spa, la quale aveva proseguito l’attività di
trasporto aereo, realizzando un trasferimento di azienda ai sensi dell’art.
2112 c.c., come confermato anche dal fatto che “in data 20 novembre 2015 C.F.
Spa si è fusa per incorporazione in A.S. Spa”; richiamando, quindi, un
precedente della medesima Corte di Appello su fatti storici “esattamente
sovrapponibili”, la sentenza impugnata argomenta: “Alla luce, quindi, di tali
evenienze, il lavoratore, reintegrato in servizio presso A.C. a seguito
dell’accertamento dell’inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro
del 4.3.2010, dev’essere considerato – per gli effetti ripristinatori ex tunc
della sentenza – parte integrante dell’azienda al momento della sua cessione e,
quindi, trasferito ex lege alle dirette dipendenze del cessionario, non essendo
preclusa l’applicazione dell’art. 2112 c.c. dalla circostanza che il rapporto
di lavoro non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando
che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se
non de facto (per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al
trasferimento)”; da ciò deriva per la Corte che “il licenziamento irrogato da
C.F. interviene, quindi, quando il lavoratore è già transitato ex lege alle
dipendenze della società cessionaria”; nella sentenza qui impugnata si aggiunge
poi: “in ogni caso, il trasferimento d’azienda non può mai costituire una
ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento in quanto non determina
la soppressione dei posti di lavoro ma la prosecuzione dell’attività lavorativa
da parte di un altro datore di lavoro: il licenziamento motivato dalla cessione
d’azienda è, infatti, vietato sia dall’art. 2112 c.c. che dall’art. 4 Direttiva
2001/23/CE con la conseguenza che il recesso deve essere considerato nullo”;

3. la Corte di Appello ha, inoltre, disatteso
l’eccezione di decadenza formulata dalla società ai sensi dell’art. 32, comma
4, lett. d), l. n. 183 del 2010, per non avere il lavoratore fatto precedere
l’azione giudiziale da rituale impugnazione;

4. infine la Corte ha respinto il motivo di gravame
con cui A. censurava il capo di sentenza che aveva ordinato alla società di
ripristinare il rapporto di lavoro con il B., ritenendo inapplicabile l’art. 1,
comma 2, d. lgs. n. 23 del 2015 atteso che la “conversione giudiziaria” aveva
riguardato, sebbene intervenuta in periodo successivo all’entrata in vigore del
decreto legislativo, un contratto a termine stipulato negli anni precedenti;

5. per la cassazione di tale sentenza ha proposto
ricorso A.S. – Società A.I. Spa in Amministrazione Straordinaria con tre
motivi, cui ha resistito l’intimato con controricorso;

le parti hanno comunicato memoria;

 

Considerato che

 

1. il ricorso non può trovare accoglimento per le
ragioni già espresse da questa Corte in vicenda contigua (v. Cass. n. 4883 del
2020) e dalle quali non si ravvisa motivo per discostarsi, anche perché con
tale precedente parte ricorrente neanche si confronta con la memoria ex art.
380.bis.1;

2. con la prima censura si denuncia la “violazione e
falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., nonché dell’art. 7 della legge n.
604/66, degli artt. 324 c.c. e 1362 e ss., dell’art. 2730 c.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; si contesta la configurabilità nella specie di un
trasferimento di azienda, per non avere il compendio ceduto conservato la sua
identità in quanto “interessato da ben tre operazioni, distinte giuridicamente
e non contestuali nel tempo”; anche a voler seguire l’impostazione seguita dai
giudici del merito, si critica l’interpretazione dell’atto di recesso fornita
dalla Corte territoriale – secondo cui il licenziamento sarebbe stato diretta
conseguenza della cessione d’azienda – e si eccepisce che il trasferimento
d’azienda non rappresenta di per sé una condizione ostativa al licenziamento
per giustificato motivo oggettivo; si censura, poi, l’assunto secondo cui “il
licenziamento sarebbe intervenuto allorquando, per effetto del trasferimento
d’azienda, il lavoratore sarebbe già transitato alle dipendenze della
cessionaria”, atteso che la conversione del contratto a termine stipulato dalla
società C. nel 2010 avrebbe effetti ex tunc; si sostiene che, in seguito
all’introduzione dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010, nei casi di conversione
“il rapporto di lavoro dovrà ritenersi (ri)costituito solo a seguito e,
comunque, non prima della pronuncia che accerta la nullità del termine apposto
al contratto a tempo determinato”;

3. il motivo, in tutte le censure in cui è
articolato, non merita accoglimento;

l’accertamento in fatto degli elementi che nel loro
insieme inducono il convincimento circa la sussistenza di un trasferimento
d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. appartiene alla competenza del giudice
del merito e l’apprezzamento di tali elementi non è sindacabile in sede di
legittimità, tanto più in una ipotesi – ricorrente nella specie – di cd.
“doppia conforme” (Cass. n. 26674 del 2016; conf. Cass. n. 20994 del 2019),
quantunque la censura sia mascherata sotto la forma, non corrispondente alla
sostanza, della violazione e della falsa applicazione della legge che, per
essere tale, presuppone invece una ricostruzione della vicenda storica quale è
quella narrata nella sentenza impugnata (tra molte: Cass. n. 6035 del 2018;
Cass. n. 18715 del 2016);

parimenti costituisce accertamento di fatto
l’interpretazione dell’atto di recesso, al pari dell’interpretazione di ogni
atto negoziale (ex multis: Cass. n. 12360 del 2014; Cass. n. 9070 del 2013;
Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), non essendo sufficiente che
rispetto all’esegesi offerta dai giudici del merito, sicuramente plausibile
avuto riguardo alla lettera di licenziamento del B., si offra altra
interpretazione, pure parimenti plausibile, per condurre alla cassazione della
sentenza (cfr. Cass. n. 10131 e 18375 del 2006);

posto, dunque, che la sussistenza di un
trasferimento d’azienda supera nella specie il vaglio di legittimità, assume il
rango di autonoma ratio decidendi – idonea a sorreggere, di per sé sola, la
decisione di condanna della società cessionaria a ripristinare la funzionalità
del rapporto di lavoro con il B. – l’assunto che “il lavoratore, reintegrato in
servizio presso A.C. a seguito dell’accertamento dell’inefficacia del termine
apposto al contratto di lavoro del 4.3.2010, dev’essere considerato – per gli
effetti ripristinatori ex tunc della sentenza – parte integrante dell’azienda
al momento della sua cessione e, quindi, trasferito ex lege alle dirette
dipendenze del cessionario”, conseguendo per la Corte territoriale che “il
licenziamento irrogato da C.F. interviene, quindi, quando il lavoratore è già
transitato ex lege alle dipendenze della società cessionaria”;

la Corte milanese correttamente rammenta in
proposito l’orientamento di legittimità secondo il quale l’applicazione
dell’art. 2112 c.c. non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di
lavoro in questione non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento,
rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure
anche se non de facto, per effetto di controversia giudiziaria anche successiva
al trasferimento (Cass. n. 5909 del 1998; Cass. n. 8228 del 2003, Cass. n. 1220
del 2013);

inoltre, è infondata la censura formulata da parte
ricorrente secondo cui, in seguito all’entrata in vigore del cd. “Collegato
lavoro”, così come interpretato dalla l. n. 92/2012, sarebbe mutata la natura
della pronuncia che accerta la nullità del termine apposto ad un contratto a
tempo determinato, operando ex nunc e non ex tunc; infatti questa Corte ha
affermato – anche dopo l’intervento della legge 28 giugno 2012, n. 92, che con
l’art. 1, comma 13, ha introdotto una disposizione di interpretazione autentica
della legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 – il seguente principio: “In tema
di contratti di lavoro a tempo determinato, la sentenza che accerta la nullità
della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto
illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di riammettere
in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva; ne
consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera
con effetto “ex tunc” dalla illegittima stipulazione del contratto a
termine” (Cass. n. 8385 del 2019);

4. con il secondo motivo si denuncia “violazione
dell’art. 32, comma 4, della legge n. 183/2010, in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.”; si sostiene che il B. avrebbe dovuto far precedere l’azione giudiziale
proposta nei confronti della società A. dal meccanismo di impugnazione previsto
dal cd. “Collegato lavoro” a pena di decadenza;

il motivo è infondato alla stregua di recenti
pronunce di questa Corte secondo le quali, nell’ipotesi di trasferimento
d’azienda, la domanda del lavoratore volta all’accertamento del passaggio del
rapporto di lavoro in capo al cessionario (che è il caso che ci occupa) non è
soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare
formalmente, nei confronti del cessionario, l’avvenuta prosecuzione del
rapporto di lavoro, in particolare applicandosi l’art. 32, comma 4, lett. c),
della l. n. 183 del 2010, ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore
intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr.
Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019);

a fortiori non risulta applicabile la lettera d)
dello stesso comma 4 della l. n. 183 del 2010, la quale comunque postula
l’invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un
datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio
e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile,
pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. già
contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n.
13179 del 2017);

5. il terzo mezzo denuncia “violazione degli
articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del d. lgs. n. 23 del 4 marzo 2015,
dell’art. 18 Stat. Lav., e dell’art. 2112 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.”; si sostiene che la norma di cui all’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 23 del
2015, secondo cui le disposizioni del decreto “si applicano anche nei casi di
conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di
contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo
indeterminato”, opera in tutti i casi di conversione, sia giudiziale che
convenzionale, successivo all’entrata in vigore del decreto e, quindi, anche
nella controversia esaminata dai giudici milanesi; si eccepisce, quindi, che la
Corte non avrebbe potuto avallare una tutela ripristinatoria, atteso che il
licenziamento in violazione dell’art. 2112 c.c. non sarebbe nullo e quindi non
sarebbe “riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla
legge” cui l’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 23 del 2015, riconosce la tutela
reintegratoria;

6. il motivo non può trovare accoglimento per
difetto di rilevanza;

infatti, una volta acquisita come ragione idonea a
sorreggere il decisum circa il ripristino della funzionalità del rapporto di
lavoro con A. l’argomentazione della Corte territoriale in base alla quale il
B. doveva considerarsi “trasferito ex lege alle dirette dipendenze del
cessionario” sulla scorta dell’art. 2112 c.c. (sicché – secondo la stessa Corte
territoriale – “il licenziamento irrogato da C.F. interviene quando il
lavoratore è già transitato ex lege alle dipendenze della società
cessionaria”), perde di rilievo decisivo ogni questione circa la disciplina
applicabile a detto licenziamento in relazione al d. lgs. n. 23 del 2015,
perché tale recesso è successivo al trasferimento ritenuto dalla Corte di
Appello ed inflitto a non domino, per cui tutte le considerazioni spese in
proposito circa l’ambito di operatività del richiamato decreto legislativo
attengono ad una seconda ratio decidendi, il cui vizio comunque non condurrebbe
alla cassazione della sentenza impugnata perché la motivazione di essa sarebbe
comunque sostenuta dalla prima ratio in ordine alla prosecuzione del rapporto
di lavoro ex art. 2112 c.c.; come noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una
pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno
dall’altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum,
la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con
l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base
del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo
l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale,
rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., tra molte,
Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009);

7. conclusivamente il ricorso va respinto, con spese
che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre altresì dare atto della sussistenza dei
presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del
2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per
esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115
del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21453
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