Il datore di lavoro privato può erogare buoni benzina ai propri dipendenti senza che gli stessi vengano assoggettati a imposizione fiscale, ma solo nei limiti del valore di euro 200,00 e, in ogni caso, solo nell’arco del 2022.

È questa la condizione prevista dalla Legge n. 51 del 20 Maggio 2022, di conversione del D.L. n. 21 del 21 Marzo 2022, in materia di c.d. “bonus carburante”. Sul tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 27/E del 14 Luglio 2022.

Nota a Circ. AdE  14 luglio 2022, n. 27/E

Stefano Quaranta

Con il D.L. 21 Marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, sono state, tra le altre, introdotte disposizioni in favore dei lavoratori del settore privato anche in tema di c.d “bonus carburante”.

In particolare, la norma contenuta nell’art. 2 del D.L. citato ha previsto la facoltà per i datori di lavoro privati di erogare in favore dei propri dipendenti, per l’anno di imposta 2022, buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante esentasse, nei limiti di 200,00 euro per ciascun lavoratore.

In pratica, ove tali titoli vengano erogati nel limite temporale e di valore predetti, non concorreranno alla formazione del reddito imponibile del dipendente che ne beneficerà; resteranno, dunque, esclusi dal principio di onnicomprensività di cui all’art. 51 T.U.I.R.. Ovviamente, ove i buoni dovessero superare i limiti stabiliti dal Decreto, concorreranno interamente (quindi non solo per l’eccedenza) a formare il reddito.

Con la Circolare n. 27/E del Luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della materia affrontandone il profilo soggettivo ed oggettivo.

Dal primo punto di vista, è stato chiarito che il datore di lavoro può concedere il beneficio de quo anche ad uno solo dei propri dipendenti, non trattandosi di un’esenzione per il riconoscimento della quale si richiede l’attribuzione alla generalità dei dipendenti. Ribadendo che la norma si applica ai lavoratori dipendenti (vale a dire a coloro che producano un reddito di lavoro dipendente), l’Agenzia ha ritenuto che i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del D.Lgs n. 81/2015, comma 187”.

Anche la questione, inizialmente sorta in dottrina e poi risolta dalla Legge di conversione, relativa alla estendibilità del beneficio de quo anche al settore pubblicistico, è stata affrontata dall’Agenzia, che si è chiaramente orientata in senso conforme alla Legge n. 51/2022. Si ricorda che la locuzione “aziende private” inizialmente contenuta nel Decreto aveva fatto dubitare che la norma si potesse applicare anche ai datori di lavoro qualificabili come lavoratori autonomi, ovvero alle cooperative.

Il legislatore, in sede di conversione del D.L. n. 21/2022 ha sostituito la dicitura “aziende private” con quella di “datori di lavoro privati”, risolvendo i vari dubbi. È ora inequivoco che la norma si potrà applicare sia ai dipendenti delle aziende private, sia ai dipendenti degli studi professionali, di tal che sono escluse solo le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs n. 165/2001. Dunque, anche gli enti pubblici economici, che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche di cui al richiamato art. 1, la possono applicare.

Quanto alla fruibilità del buono da parte del dipendente beneficiario, l’Agenzia ha precisato che vige la regola per la quale il beneficio deve essere erogato al dipendente nell’anno in corso, ovvero entro e non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo (principio c.d. di cassa allargata), fermo restando che l’utilizzo del buono può avvenire anche dopo tale periodo.

Residua, invece, a tutt’oggi, in maniera ancora poco chiara, la questione relativa alle modalità di erogazione del bonus, in quanto la formulazione originaria della norma prevedeva che i buoni benzina fossero concedibili “gratuitamente”, mentre la legge di conversione ha eliminato tale locuzione.

L’interpretazione più corretta sembra quella per la quale l’eliminazione del termine “gratuitamente” consenta di considerare i buoni concedibili a qualsiasi titolo. Sul punto è intervenuta l’Agenzia. Per la circolare n. 27 del 2022 i buoni benzina di cui all’art. 2 del D.L. n. 21/2022 sono stati inizialmente qualificati come erogazione «a titolo gratuito», effettuata dal datore di lavoro al proprio dipendente. La legge di conversione del medesimo D.L. n. 21/2022 ha eliminato la locuzione «a titolo gratuito» e, di conseguenza, ha implicitamente ammesso la possibilità che l’erogazione degli stessi buoni sia effettuata per finalità retributive, qualora compatibile con le disposizioni in materia e sempreché avvenga, come detto prima, nell’anno corrente.

Dal punto di vista oggettivo, è assolutamente interessante (e coerente con la ratio della norma) la considerazione fatta propria dall’Agenzia, per cui la ricarica dei veicoli elettrici va parificata al rifornimento di carburante previsto per i veicoli tradizionali, e quindi come tale deve rientrare nell’ambito applicativo della disposizione in esame.

L’Amministrazione Finanziaria ha, infine, optato per la tesi della totale deducibilità delle erogazioni de quibus dal reddito di impresa, a favore del datore concedente.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27/E in tema di bonus carburante per i dipendenti del settore privato alla luce del c.d. Decreto Ucraina e della relativa legge di conversione.
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