Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2022, n. 34951

Lavoro, Dipendente con mansioni di saldatore, Esposizione ad
amianto, Nesso eziologico tra malattia e attività lavorativa, Insussistenza,
Risarcimento del danno morale, Esclusione

Rilevato che

 

1. con sentenza 29 marzo 2018, la Corte d’appello di
Genova ha rigettato l’appello di E.V., R. e G. A. T., quali eredi di F.T.,
avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle loro domande (per
successione nel giudizio al loro dante causa a titolo universale, deceduto
nelle more) al risarcimento dei danni (iure proprio e iure hereditatis):
biologico e morale per avere il predetto, dipendente con mansioni di saldatore
di N.P. s.p.a., contratto, a causa dell’esposizione ad amianto e ad altre
sostanze gravemente nocive (silice e fumi di saldatura), una broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO) ed un mieloma multiplo gravemente invalidante; morale
o esistenziale, per il patema d’animo sofferto per la consapevolezza del
rischio di contrarre gravi patologie, anche mortali, per effetto della suddetta
esposizione;

2. in esito ad argomentata condivisione delle
risultanze della C.t.u. medico-legale, essa ha escluso il nesso eziologico
della BPCO dall’attività lavorativa e la natura professionale del mieloma
multiplo; e così pure la risarcibilità del danno morale o esistenziale, in
difetto di offerta di elementi da cui potesse essere ricavato, anche in via
presuntiva, un turbamento psichico obiettivamente riscontrato da un effettivo
peggioramento della vita interiore, affettiva e di relazione, distinguibile da
una preoccupazione mera derivante dall’esposizione ad amianto;

3. con atto notificato il 26 settembre (2 ottobre)
2018, gli eredi T. hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati
da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui la società ha resistito con
controricorso.

 

Considerato che

 

1. i ricorrenti deducono violazione e falsa
applicazione degli artt. 2, 3, 32 Cost., 2043, 2059, 2087, 2727 ss. c.c., 5
d.p.r. 27/2009, 1 d.p.r. 181/2009, per erronea negazione del risarcimento del
danno non patrimoniale, in particolare morale o esistenziale (lesione di
interessi costituzionalmente garantiti), per la ravvisata inapplicabilità del
ragionamento probatorio in via presuntiva (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. le questioni poste sono state già esaminate e
negativamente decise nei confronti dei lavoratori e loro eredi da questa Corte
di cassazione sia con la sentenza n. 27324 del 17 novembre 2017 che dalle più
recenti ordinanze nn. 32663,31784, 31785, 31786, 31787, 31788, 31789, 31789,
31790 e 31791 del 2018, nn. 3693 e 30641 del 2019, n. 9295 del 2020;

3.1. in tema di danno non patrimoniale da lesione
della salute, non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del
“danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento
dei pregiudizi che non hanno fondamento medico legale, perché non aventi base
organica ed estranei alla determinazione medico legale del grado di percentuale
di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad
esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la
disperazione): con la conseguenza che, ove sia dedotta e provata l’esistenza di
uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare
oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. 27 marzo 2018, n. 7513;
Cass. 21 marzo 2022, n. 9006);

3.2. più specificamente, in caso di esposizione ad
agenti patogeni, il dipendente, che abbia reso prestazioni lavorative in
ambiente inquinato, può ottenere il risarcimento del danno morale, anche se non
abbia contratto alcuna malattia; tuttavia, la prospettata condizione di
sofferenza e di disagio non può essere desunta dalla mera prestazione
lavorativa, spettando allo stesso dimostrare, secondo i generali principi che
regolano l’onere della prova in materia di responsabilità aquiliana, di aver
subito un turbamento psichico che, al pari di qualsiasi altro stato interiore,
assume rilievo quando ricorrono elementi obiettivi riscontrabili, desumibili da
altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie
psicosomatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento o altro
(Cass. 6 novembre 2006, n. 23642; Cass. 17 novembre 2017, n. 27324);

3.3. occorre poi ribadire che “le Sezioni Unite
dell’11 novembre 2008 n. 26972, nel definire la consistenza e le condizioni di
risarcibilità del danno non patrimoniale, dopo avere chiarito che, al di fuori
dei casi di risarcibilità previsti direttamente dalla legge”, dopo avere
affermato che “il danno non patrimoniale è risarcibile unicamente se derivato
dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione, hanno respinto tanto la tesi che identifica il danno nella
lesione stessa del diritto (danno evento) che la variante costituta dalla
affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe
in re ipsa; … che entrambe le tesi snaturerebbero la funzione del
risarcimento in quella di una pena privata per un comportamento lesivo;
riguardo ai mezzi di prova del danno”, esse “hanno precisato che, mentre per il
danno biologico comunemente si ricorre all’accertamento medico legale, per il
pregiudizio non biologico, in quanto relativo a beni immateriali, il ricorso
alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo: non
disgiunto, tuttavia, dal principio per il quale «il danneggiato dovrà tuttavia
allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a
fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto
ignoto»” (Cass. 11 marzo 2019, n. 6939, in motivazione sub p.to 6, in analoga
fattispecie di lavoratori alle dipendenze di Nuova Pignone s.p.a.);

4. in tema di presunzioni, è censurabile in sede di
legittimità, in base all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., il ragionamento del
giudice di merito di erronea sussunzione, sotto i tre caratteri individuativi
di gravità, precisione e concordanza, di fatti concreti non rispondenti a quei
requisiti, sotto il profilo del controllo di esatta applicazione concreta
dell’art. 2729 c.c.:

dovendosi la critica, per restare nell’ambito della
violazione di legge, concentrare sull’insussistenza dei requisiti della
presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, non trasmodando
in argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la
ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla
motivazione), in quanto vizio eventualmente valutabile nei limiti di
ammissibilità del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
(Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635; Cass. 13
febbraio 2020, n. 3541; Cass. 30 giugno 2021, n. 18611);

5. nel caso di specie, in esatta applicazione dei
suenunciati principi di diritto (al primo e all’ultimo capoverso di pg. 11
della sentenza), la Corte d’appello ha accertato, con critica e argomentata
valutazione delle risultanze agli atti (dal secondo al penultimo capoverso di
pg. 11 della sentenza), l’inesistenza dei presupposti obiettivi del danno
lamentato; sicché la censura si risolve, nella sostanza, in una diversa
interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione
della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di
legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n.
34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), per esclusiva spettanza al giudice del
merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e
adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della
decisione;

6. i ricorrenti deducono nullità della sentenza per
violazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per omessa
pronuncia sulla richiesta di rinnovazione in appello della C.t.u. medico
legale, in ragione della rilevanza causale dell’esposizione del lavoratore ad
amianto e ad analoghi fattori morbigeni, con una valutazione di ulteriori casi
di mieloma multiplo contratti da colleghi di lavoro, in base alle critiche ed
osservazioni del C.t.p. (secondo motivo);

7. esso è infondato;

8. non si configura la nullità della sentenza per
omessa pronuncia, sussistente in assenza del momento decisorio, occorrendo la
completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso
concreto, che si verifica quando il giudice non decida su alcuni capi della
domanda, autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando
pronunci solo nei confronti di alcune parti; integrando invece il mancato o
insufficiente esame delle argomentazioni delle parti un vizio di natura
diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del
provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio: Cass.
18 febbraio 2005, n. 3388; Cass. 3 marzo 2020, n. 5730);

8.1 il vizio denunciato non ricorre nel caso di
specie, avendo la Corte territoriale puntualmente adottato un provvedimento
decisorio sulle domande poste, rendendo esplicito ed argomentato conto della
condivisione (per le ragioni esposte al terzo, sub a), b) e al quarto capoverso
di pg. 10 della sentenza) delle risultanze della C.t.u. medico legale,
ampiamente trascritte (dal penultimo capoverso di pg. 4 al primo di pg. 10
della sentenza), così implicitamente ma chiaramente rigettando l’istanza di
rinnovazione della C.t.u. (non integrante all’evidenza autonomo capo di
domanda);

8.2. né, d’altro canto, il giudice di merito è
tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una
nuova C.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri
discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una
espressa pronunzia sul punto (Cass. 29 settembre 2017, n. 22799);

9. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la
regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e
raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei
presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20
settembre 2019, n. 23535).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna gli eredi alla
rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che
liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre
rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

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