Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2023, n. 181

Iscrizione alla Gestione separata INPS, Avvocati, Esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione, Dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo, Accoglimento

 

Rilevato che

 

1. la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps, ha dichiarato sussistente l’obbligo dell’avv. S.B. di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l’attività svolta nell’anno 2010;

2. avverso tale pronuncia l’avv. B. ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura;

3. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

5. la ricorrente ha depositato memoria.

 

Considerato che

 

6. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 434 cod.proc.civ. e dell’art. 112 cod.proc.civ. per assoluta carenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia:

inammissibilità dell’appello;

7. il motivo è, nel complesso, da respingere;

8. le censure sono, in primo luogo, formulate senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 nr. 6 cod.proc.civ., e dall’art. 369 nr. 4 cod.proc.civ.;

9. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (v. Cass., Sez. Un., nr. 8077 del 2012; ex plurimis, tra le successive: Cass. nr. 8450 del 2014; Cass. n. 20904 del 2019);

10. dal principio di diritto discende che quando, come nella fattispecie, la ricorrente (ai fini della decisività della proposta eccezione) assuma che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello (v. Cass. n. 12664 del 2012; Cass. nr. 86 del 2012), nella fattispecie non trascritti;

11. si aggiunga che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. Cass. nr. 29191 del 2017 che ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame; in senso conforme, anche, ex multis, Cass. nr. 7810 del 2022, in motiv.);

12. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 25 e comma 26, e dell’art. 3, comma 12, della legge nr. 335 del 1995; dell’art 18, commi 11 e 12, del D.L. nr. 98 del 2011, come convertito dalla legge nr. 111 del 2011; dell’art 3 e dell’art 8 del D.Lgs. nr. 103 del 1996; del D.Lgs. nr. 509 del 1994; motivazione apparente, generica, insufficiente ed in ogni caso erronea in ordine ad un punto decisivo della controversia: illegittimità della iscrizione d’ufficio alla Gestione separata Inps per insussistenza dei presupposti; illegittimità del credito preteso dall’Inps;

13. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, sesto periodo, del D.L. nr. 269 del 2003, convertito in legge nr. 326 del 2004. Assoluta carenza di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia: reddito inferiore al limite di legge (cd. sottosoglia); insussistenza di abitualità nell’esercizio della professione;

14. le censure di cui ai precedenti motivi vanno congiuntamente esaminate. Esse pongono una serie di questioni già affrontate e decise da questa Corte con affermazione di principi che meritano conferma in questa sede;

15. in generale, va data continuità al principio di diritto secondo cui «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno -secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017 e plurime successive conformi; tra le tante, v. Cass. nr. 32167 del 2018; Cass. nr. 3799 del 2019);

16. va, altresì, ribadito, conformemente a Cass. nr. 4419 del 2021, che, nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto della L. nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. 6 luglio 2011, nr. 98, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111, e del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all’uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell’abitualità dev’essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale;

17. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell’esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011;

18. la Corte territoriale, pur richiamando correttamente in diritto l’orientamento sopra espresso, è incorsa, però, in un errore di sussunzione, perché ha completamente pretermesso gli accertamenti di fatto che la fattispecie astratta imponeva; difetta, invero, qualsiasi indagine in merito alla specifica situazione professionale dell’avv.to B., in punto di reddito prodotto e di abitualità o meno della professione esercitata;

19. in questi termini, sono, dunque, fondati i rilievi del terzo motivo di ricorso; resta, invece, assorbito il profilo concernente la non applicazione del regime sanzionatorio che presuppone l’accertamento del credito contributivo, da rimettere, per quanto innanzi, nuovamente al giudice del merito;

20. il quarto motivo con cui – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la ricorrente ha dedotto «la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ., dell’art. 1 del DPCM 12 maggio 2011, dell’art. 113 cod.proc.civ. dell’art. 1 delle preleggi nonché motivazione apparente, generica, insufficiente ed in ogni caso erronea su un punto decisivo della controversia: prescrizione del credito relativo all’anno 2010» è da rigettare;

21. in ordine, infatti, al dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo, la Corte ha precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nr. 27950 del 2018, nr. 19403 del 2019, nr. 1557 del 2020);

l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;

22. si è ulteriormente affermato, con pronunce più recenti, che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione) precisandosi, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti […] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione […]» (v. in motivazione, Cass. n. 10273 cit.);

23. ai D.P.C.M., secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno, come nella specie, funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000);

24. la Corte di merito ha applicato correttamente gli indicati principi di diritto, considerando, ai fini della individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, il D.P.C.M. del 12 maggio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2011, nr. 111, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010;

25. conclusivamente, va accolto il terzo motivo nei termini di cui in motivazione, respinti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per un nuovo esame, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento anche delle spese del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2023, n. 181
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: