Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2023, n. 6220
Lavoro, Annullamento in autotutela del bando, Prestazioni specialistiche ambulatoriali, Rapporti convenzionali per la specialistica ambulatoriale interna, Art. 30, D.L. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006, Autorizzazione della Giunta Regionale per le assunzioni comportanti un impegno di spesa, Rigetto
Fatti di causa
– Con sentenza dell’8 giugno 2020, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Reggio Calabria di rigetto della domanda proposta da D.R. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria volta ad ottenere, previo accertamento dell’inadempimento contrattuale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria per avere illegittimamente proceduto all’annullamento d’ufficio ed in via di autotutela della delibera con la quale le era stato conferito, a seguito di selezione della quale era risultata vincitrice, l’incarico a tempo indeterminato quale medico specialista ambulatoriale interno convenzionato per n. 10 ore settimanali di Medicina dello Sport presso la UO Medicina dello Sport di Reggio Calabria, il risarcimento dei danni patiti a causa dell’illegittimità del modus operandi della ASP; la ricorrente aveva lamentato la violazione, da parte di detta ASP, dei principi di correttezza e buona fede da porsi a presidio delle fasi procedurali antecedenti e/o successive all’instaurazione di un rapporto di lavoro nonché, in via subordinata per perdita di chance; la Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva l’originario ricorso limitatamente alla richiesta di condanna dell’ASP al pagamento in favore della R. della somma dedotta a titolo di perdita economica da quest’ultima all’epoca subita in conseguenza delle obbligate dimissioni rassegnate dal precedente incarico specialistico svolto presso la ASP di Vibo Valentia, presentate solo ed esclusivamente in vista della nomina presso la ASP di Reggio Calabria.
– La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto legittimo l’annullamento disposto in autotutela del bando relativo trattandosi di contratto nullo per contrasto con la norma imperativa dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 11 del 2009; tale disposizione, in funzione del contenimento della spesa pubblica, estende anche alle assunzioni in ambito di prestazioni specialistiche ambulatoriali il requisito preventivo dell’autorizzazione della giunta regionale nella specie mancante; sempre i giudici d’appello dichiaravano non dovuto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, configurandosi semmai – in ipotesi di annullamento in autotutela per un vizio genetico della procedura selettiva – una responsabilità precontrattuale; accoglievano, invece, la domanda di risarcimento del danno da fatto lecito per le 12 mensilità a quella data non percepite presso l’ASP di Vibo Valentia con cui aveva in corso un rapporto lavorativo a seguito della rinuncia a detto incarico per sottoscrivere quello con la ASP di Reggio Calabria; ciò i giudici di appello motivavano in ragione dell’affidamento incolpevole che la R. aveva riposto nella procedura selettiva bandita ed espletata dall’ASP di Reggio Calabria, affidamento che l’aveva indotta, una volta risultata vincitrice della selezione, a rimuovere la causa di incompatibilità rappresentata dalle ore di specialistica per le quali aveva in essere un regolare contratto con l’altra ASP.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la R., affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria non ha svolto alcuna attività difensiva.
La ricorrente ha poi presentato memoria.
La controversia inizialmente assegnata alla sezione VI è stata, per difetto dei presupposti per la decisione in quella sede, è stata rimessa alla sezione IV per la trattazione in pubblica udienza.
Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, I. Regione Calabria n. 11/2009, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della necessaria ricorrenza del preventivo requisito dell’autorizzazione della giunta regionale, che la selezione bandita riguardasse una convenzione di specialistica comportante un “impegno di spesa”: invece, ad avviso di parte ricorrente, la norma si limiterebbe a richiedere la preventiva autorizzazione solo in caso di “nuova spesa”, nella specie non ravvisabile e comunque non trattandosi di assunzione di nuovo personale.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, d.l. n. 223/2006, conv. in I. n. 248/2006, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per contrasto con il disposto della norma indicata in rubrica consentendo questa l’assunzione di nuovo personale ove si tratti del reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., la ricorrente imputa alla Corte l’essere incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per aver omesso la pronunzia sul capo della domanda riguardante il danno da responsabilità contrattuale, che assume di aver puntualmente dedotto in primo grado e riproposto in appello.
Il primo ed il secondo motivo, che, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, si rivelano infondati atteso che la Corte territoriale ha ritenuto necessaria ai fini dell’assunzione della ricorrente la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale avendo correttamente interpretato l’art. 4, comma 1, L. Regione Calabria n. 11/2009, pacificamente applicabile alla fattispecie, trattandosi di rapporti convenzionali per la specialistica ambulatoriale interna, nel senso che la stessa norma dispone il rilascio della predetta autorizzazione con riguardo ad ogni procedura di assunzione o relativa a rapporti di collaborazione comportanti un impegno di spesa comunque riconducibile ad una nuova spesa, trattandosi di procedura non rientrante tra le eccezioni di cui all’art. 30, d.l. n. 223/2006 conv. in I. n. 248/2006, sia perché non qualificabile come incarico conferito per soddisfare le esigenze inderogabili dei LEA (livelli essenziali di assistenza), sia perché, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nella specie è ravvisabile non l’ipotesi, riguardante il personale dipendente, della mobilità infraregionale tra le aziende, con contestuale passaggio dall’una all’altra del correlato onere retributivo, da considerarsi perciò immutato, bensì la diversa ipotesi attinente ad una procedura di instaurazione di un rapporto convenzionale per la quale la ricorrente ha dovuto recedere dall’analogo contratto in essere con l’ASP di Vibo Valentia per poi stipulare un nuovo contratto con l’ASP di Reggio Calabria; ne consegue che mentre la prima ha visto venir meno la spesa relativa, l’altra ha assunto un nuovo onere di spesa per il personale di nuova acquisizione.
– Ancora infondato risulta il terzo motivo, dovendosi ritenere che la Corte territoriale, nel riconoscere l’interesse contrattuale negativo e, con riguardo alla fattispecie de qua, il lucro cessante rappresentato dalle mensilità che la ricorrente avrebbe percepito presso l’ASP di Vibo Valentia se non avesse receduto dal contratto in essere con la predetta ASP, ha dato rilievo ai ragionevoli affidamenti e fondate aspettative della ricorrente conseguenti al determinarsi degli effetti vantaggiosi del provvedimento dell’Amministrazione, poi venuti meno, giungendo ad escludere che gli stessi fossero inficiati dalla conoscibilità delle ragioni di nullità del provvedimento stesso ed abbia puntualmente apprezzato il comportamento della stessa sotto il profilo del rispetto dei canoni della correttezza e buona fede nella peculiare situazione “relazionale” qualificata (non potendosi configurare nella specie una “trattativa” in senso tecnico-giuridico), ponendosi, quindi, nella prospettiva, che la ricorrente dice viceversa disattesa, della responsabilità precontrattuale ex art 1337 c.c. (estensibile nei termini suesposti alla pubblica amministrazione secondo quanto sancito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2018) ed avendo a questa stregua pronunziato a carico dell’Amministrazione la condanna al risarcimento del danno, correttamente limitato al suddetto lucro cessante.
– Il ricorso va, dunque, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.