Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 aprile 2023, n. 10248

Lavoro, Periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo, Indennità una tantum, Correlazione all’effettuazione della prestazione lavorativa, Accoglimento

 

Rilevato che

 

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell’appello proposto da G. s.r.l., ha rideterminato in euro 256,36 (rispetto ad euro 1.031,12) la somma dalla stessa dovuta in favore di A.M., confermando nel resto la sentenza di primo grado, che aveva condannato la società al pagamento, in solido con T. s.p.a. quale committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, in favore del M. (suo dipendente dall’1 agosto 2011, transitato da precedente datore di lavoro in forza di cessione del contratto di appalto con la predetta società, avente ad oggetto la pulizia dei convogli ferroviari), della somma pari alla differenza tra quanto percepito e quanto a lui spettante, a titolo di importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi fra l’1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012; tale importo era stato solo parzialmente corrisposto dalla datrice, in relazione alla previsione del CCNL mobilità in vigore dall’1 settembre 2012, nonostante l’impegno assunto nel documento “verbale di accordo” del 29 gennaio 2014;

2. la Corte territoriale ha ritenuto spettante al lavoratore l’importo una tantum, interamente a carico, in quanto da erogare con la retribuzione, del solo datore attuale al momento di introduzione della previsione contrattuale collettiva, in esito alla sua argomentata interpretazione, in combinazione con il “verbale di accordo” di assunzione dell’impegno, avuto anche riguardo al tenore dell’art. 4 Agens-Ancp, pur non applicabile a G. s.r.l., in quanto (non già innovativo, ma) attuativo del precedente CCNL mobilità del 20 luglio 2012; e di conseguenza, essa ha pure ribadito l’obbligazione solidale della committente T. s.p.a., accertata dal Tribunale e non impugnata dalla società in via autonoma, né incidentale;

3. G. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; il lavoratore e T. s.p.a. non hanno svolto difese.

 

Considerato che

 

4. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1294, 1362 – 1371 c.c., dell’allegato A CCNL Mobilità del 2012 e dell’art. 4 del verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014, per erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, spettante alla Corte di legittimità per equiparazione alla violazione di norme di diritto, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze (dall’1 agosto 2011 al 31 agosto 2012), l’intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall’1 agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di T. s.p.a e ciò nonostante la chiara espressione letterale dell’allegato A di corresponsione, “ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003”, dell’indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”, tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell’indennità una tantum, in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici (secondo motivo);

5. il motivo è fondato;

6. su vicenda analoga a quella in esame, questa Corte è pervenuta alla conclusione che l’indennità “una tantum” «ha (…) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva» (cfr., sul punto, Cass. 14/01/2021, nn. 554 e 555); ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”»;

7. deve, quindi, ritenersi che l’indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo;

8. alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, n. 2, c.p.c., la causa va decisa nel merito con conseguente rigetto della originaria domanda proposta dal lavoratore;

9. la assoluta novità della questione al momento di proposizione del ricorso introduttivo suggerisce di procedere all’integrale compensazione delle spese relative all’intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore.

Dichiara compensate le spese dell’intero processo tra le parti.

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