Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 aprile 2023, n. 10696

Lavoro, Pensione di vecchiaia anticipata, Art.12, co.1 D.L. n. 78/10, Regime delle “finestre”, Applicazione agli invalidi in misura non inferiore all’80%, Slittamento del termine di accesso, Accoglimento

 

Ritenuto che

 

La Corte d’appello di Milano rigettava l’appello dell’Inps volto a posticipare, ai sensi dell’art.12 d.l. n.78/10 conv. in l. n.122/10, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex art.1, co.8 d.lgs. n. 503/92 da Z.G. con decorrenza dal 1.11.2015.

Riteneva la Corte d’appello che l’art.12 d. l. n.78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art.1, co.8, d. lgs. n.503/92.

Contro la sentenza ricorre l’Inps per un solo motivo.

Z.G. resiste con controricorso.

All’adunanza camerale, il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza.

 

Considerato che

 

Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art.12 d. l. n.78/10 convertito in l. n.122/10.

Sostiene l’Inps che, in base a tale norma, anche la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art.1, co.8, d. lgs. n. 503/92 doveva subire lo slittamento di decorrenza di dodici mesi. Si tratterebbe infatti di una norma di valenza generale applicabile anche al caso della pensione anticipata, come dimostrato dal fatto che questa non sia stata inserita tra le ipotesi escluse dei commi 4 e 5 dell’art.12.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare l’operatività dell’art.12, co.1 d.l. n.78/10 per l’ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all’art.1, co.8 d. lgs. n.503/92.

In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all’art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle “finestre” previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con modif., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cass. 29191/18, Cass. 2382/20, Cass. 1931/21).

La sentenza va perciò cassata con rinvio alla Corte d’appello per i conseguenti accertamenti sulla domanda attorea di primo grado, ivi compreso il profilo del trimestre legato all’adeguamento della prospettiva di vita, nonché per la pronuncia sulle spese del presente grado.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 aprile 2023, n. 10696
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