Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2023, n. 11628

Lavoro, Benefici in favore dei superstiti di vittima del dovere, Esposizione all’amianto durante lo svolgimento del servizio di leva, Estensibilità dei benefici previsti per le vittime del dovere ed equiparati ai figli maggiorenni e non conviventi al tempo dell’evento in presenza del coniuge superstite, Categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, Accoglimento

 

Rilevato che

 

nel giudizio concernente l’attribuzione dei benefici in favore dei superstiti di vittima del dovere, la Corte d’appello di Salerno, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha condannato il Ministero della Difesa ad erogare i predetti benefici a R.R.T., figlia superstite di G.R.T., riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere deceduto in conseguenza di una malattia neoplastica contratta a causa dell’esposizione a fibre di amianto occorsa durante lo svolgimento del servizio di leva presso la Marina Militare; la Corte territoriale ha ritenuto compatibile l’estensione delle provvidenze in favore della figlia, sebbene la stessa fosse già maggiorenne e non più a carico del padre all’epoca del decesso di questi e in presenza del coniuge superstite;

la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero della Difesa sulla base di due motivi;

R.R.T. ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria.

 

Considerato che

 

il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 disp.prel.c.c., 81 cost., artt. 2 della l. n. 407/1998, artt. 5 e 6 della L. n. 206/2004; art. 2, commi 105 e 106, L. n. 244/07; art. 6 legge 13 agosto 1980, n. 466”;

pacifici i fatti di causa, parte ricorrente sostiene l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha motivato, sulla base di un’errata esegesi delle norme in epigrafe, l’estensibilità dei benefici previsti per le vittime del dovere ed equiparati ai figli maggiorenni e non conviventi al tempo dell’evento, in presenza del coniuge superstite;

il secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta, in subordine, “L’interpretazione dell’art. 2 comma 105 legge n. 244/2007 come disposizione recante un rinvio normativo anche soggettivo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 14 disp. prel. Cod.civ. – 81 cost., artt. 2 della l. n. 407/1998, artt. 5 e 6 della L. n. 206/2004; art. 2, commi 105 e 106, L. n. 244/07; art. 6 legge 13 agosto 1980, n. 466”;

il Ministero sostiene che a fronte di chiari indicatori (letterali, esegetici e di ragionevolezza) ricavabili dallo speciale corpus normativo predisposto a tutela delle vittime del dovere ed equiparati, non appare possibile assimilare il significato e la funzione ad esso sottese alle norme predisposte dal legislatore in favore dei soggetti equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità (art. 1, co. 562 l. n. 266 del 2005); che le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale e poste a base del decisum confliggono con la lettera, la ratio e la natura eccezionale delle previsioni normative in esame, che autorizzano la p.a. ad accollarsi spese a tutela d’interessi ritenuti meritevoli, ma che non ammettono interpretazioni analogiche o estensive, pena la violazione dell’art. 81 Cost. che non riconosce la legittimità di elargizioni di natura pubblicistica che non siano espressamente previste da leggi; i motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, meritano accoglimento;

questa Corte si è già pronunciata su fattispecie sovrapponibile con la sentenza Cass. n. 11181 del 2022 (e successive), alla quale va data in questa sede continuità, affermando che “I superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo – in virtù di quanto disposto dall’art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 – al beneficio di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall’art. 6 della l. n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all’epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita”;

secondo la Corte, dal quadro normativo di riferimento – in particolare dall’art. 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007 – si rileva che il legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l’originaria «categorizzazione» dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dalla legge n. 466 del 1980, art. 6, la quale è rimasta, pertanto, immutata;

l’art. 6 cit., che «disegna i confini del rapporto di familiarità con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa», rimane insensibile al richiamo ai «familiari superstiti» da parte della legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 105, il quale rinvia alla legge n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, limitatamente all’estensione, ai familiari delle vittime del dovere, delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (cd. «rinvio oggettivo»: v. in motivazione Cass. n. 11181 del 2022);

l’interpretazione del (mero) «rinvio oggettivo», d’altronde, si rileva coerente con i passaggi motivazionali della pronuncia delle Sez. Un. n.22753 del 2018; tale pronuncia, sia pure argomentando in relazione alla diversa categoria dei fratelli e delle sorelle, superstiti delle vittime del dovere, ha osservato come il progressivo raggiungimento del fine, voluto dal Legislatore, di uniformare i benefici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere con quelli spettanti ai superstiti delle vittime della criminalità non necessariamente contrasta con “una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari la quale può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l’atto terroristico, oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare; pertanto, la diversità di fattispecie ben giustifica il riconoscimento di benefici solo in capo a talune categorie” (così in motivazione, paragrafi 14 e 15 di Cass. n. 22753 cit.);

quanto all’istanza, formulata dalla parte controricorrente nella memoria difensiva, di rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte, rileva il Collegio che nel caso in esame non sussistono i presupposti di legge per l’accoglimento della stessa;

pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, stabilendo il rigetto dell’originaria domanda;

le spese dell’intero processo vanno compensate per il sopraggiungere, in tempi recenti, dell’orientamento qui seguito;

in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2023, n. 11628
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: