Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 maggio 2023, n. 12322
Lavoro, Illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro, Differenze retributive, Illegittima reiterazione infratriennale contratti a termine, Inosservanza onere probatorio, Reclutamento personale a termine nel settore scolastico, Accoglimento
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di R.R.R al risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati con l’amministrazione nonché riconosciuto le differenze retributive per l’anzianità lavorativa maturata dall’inizio del rapporto di lavoro;
2. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ministero articolando tre motivi, mentre la R. non ha svolto attività difensiva.
Considerato che
1. con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e ss. cod. civ., della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla citata direttiva; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 124 del 1999, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4-bis, e dell’art. 10, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 1 della l. n. 107 del 2015, e dell’art. 32, commi 5 e 7, della l. 4 ottobre 2010, n. 183 (ndr art. 32, commi 5 e 7, della l. 4 novembre 2010, n. 183), in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d’appello ha condannato al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno nonostante lo stesso Collegio abbia dichiarato che i contratti sono stati reiterati per soli tre anni;
2. con il secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 cod. civ., in materia di risarcimento del danno-insussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e inosservanza dell’onere probatorio sul danno sofferto, nonché dell’art. 32, commi 5 e 7, della l. 4 ottobre 2010, n. 183 (ndr art. 32, commi 5 e 7, della l. 4 novembre 2010, n. 183), non essendo ravvisabile la ritenuta illegittimità dei contratti a termine stipulati con la lavoratrice;
3. con il terzo motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato – degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994 – degli artt. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 – dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come conv. con modif. dall’art. 1, comma 2, della l. 12 luglio 2011, n. 106 – dell’art. 4 della l. 3 maggio 1999, n. 124 – degli artt. 36 e 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – degli artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., atteso che, almeno con riguardo alla reiterazione infratriennale, è possibile evidenziare la sussistenza di ragioni obiettive, ai sensi della normativa comunitaria;
4. i motivi, che possono essere unitariamente considerati, in quanto complessivamente intesi a censurare la sentenza impugnata per aver riconosciuto il danno comunitario nonostante la reiterazione infratriennale dei contratti a termine stipulati su organico di diritto, sono fondati, come da consolidato indirizzo di questa Corte;
4.1. sul punto, infatti, occorre richiamare il principio secondo cui «In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall’art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni.» (Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22552 e successive conformi, fra molte, Cass. Sez. 6-L, 20/04/2018, n. 9861);
5. il ricorso va pertanto accolto, con riferimento al riconoscimento del risarcimento da illegittima apposizione del termine, risultando pacificamente, in quanto indicato nella stessa sentenza impugnata, che i contratti stipulati dalla R. non risultavano complessivamente superiori a trentasei mesi, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce per nuovo esame, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.