Le invenzioni occasionali o libere (art. 64, co. 3, DD.LLgs.10.2.05, n. 30 e 13.8.10, n. 131- Codice della proprietà industriale) sono rappresentate dalle scoperte tecniche e scientifiche brevettabili, conseguite dall’autore al di fuori dell’ambito lavorativo, ma collegate all’area di attività dell’impresa. Si considera in ogni caso realizzata durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego, l’invenzione industriale per la quale sia stato richiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda o la Pubblica Amministrazione, nel cui campo di attività l’invenzione rientra (co.6).

G.I.V.

Invenzioni occasionali o libere
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